Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 388
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 maggio 1968
Art. 3.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sordomuti i quali gia' fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65 , del sussidio mensile di lire 6 mila, sara' corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65 .
Entrata in vigore il 1 maggio 1968