Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 24/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura Padova, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento in data 23-1-2025 (prot. n. 50/2025/Div. Anticrimine/M.P.Pers) – irrogazione di misura di prevenzione ai sensi dell’art. 13- bis del d.l. 20-2-2017, n. 14, modificato dalla legge n. 48/2017 e dal d.l. n. 130/2020 - a firma del Questore della Provincia di Padova, e comunque di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 23-1-2025 il Questore della Provincia di Padova ha vietato, ai sensi dell’art. 13- bis, comma 1- bis e ter, del d.l. n. 14/2017, al ricorrente l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico denominato “ -OMISSIS- ” sito in -OMISSIS- (PD), estendendo tale divieto anche a -OMISSIS-, per la durata di tre anni, evidenziando in particolare:
- che in data 13-12-2024 si è reso responsabile, in concorso con altri tre soggetti, del reato di rissa di cui agli artt. 588, commi 1 e 2, c.p. e che per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.
- che risulta essere pregiudicato “ per reati contro il patrimonio, contro la persona e segnalato in materia di Codice della Strada ”.
2. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge, ovvero dell’art. 13-bis, commi 1 bis e ter, del d.l. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017 s.m.i.; eccesso di potere per carenza e o erronea valutazione dei presupposti applicativi della norma .
La misura di prevenzione impugnata sarebbe stata assunta in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 13- bis, commi 1 bis e ter, del d.l. n. 14/2017. Il ricorrente non sarebbe stato infatti né arrestato, né fermato, né sottoposto a misure cautelari o condannato per i reati indicati al comma 1 del medesimo art. 13- bis .
II - Violazione di legge, ovvero dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017; eccesso di potere per carenza e o erronea valutazione dei presupposti applicativi della norma .
Non sussisterebbero nemmeno i presupposti per l’applicazione del comma 1 dell’art. 13- bis che prevede l’applicazione del provvedimento solo in caso di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o nelle loro vicinanze.
Nella fattispecie in esame, invece, non si tratterebbe di gravi disordini ma di una mera zuffa in cui i soggetti coinvolti avrebbero riportato lesioni giudicate guaribili in 7 e 15 giorni, quindi non lesioni gravi in base agli artt. 582 e 583 c.p..
Non si tratterebbe di un episodio grave.
III - Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, e travisamento della misura di prevenzione irrogata ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 in difetto dell’invocata sussistenza di precedenti penalmente rilevanti atti a giustificarla .
Il provvedimento si fonderebbe su una generica affermazione di “ pericolosità sociale ” del ricorrente, senza fornire prove concrete e senza precisare i precedenti penali in cui sarebbe incorso.
Il ricorrente sarebbe infatti incensurato.
L’applicazione della misura sarebbe fondata su presupposti insufficienti e indimostrati e sarebbe quindi del tutto ingiustificata.
IV - Violazione di legge; mancata sussistenza dei presupposti sottesi all’art. 7 della Legge 241/1990; contraddittorietà; illogicità della motivazione; illegittimità del provvedimento amministrativo irrogato.
La Questura avrebbe omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento, impedendogli di svolgere le sue difese.
Le ragioni di urgenza non sarebbero sussistenti.
Ciò sarebbe dimostrato dai tempi di adozione del provvedimento (assunto 41 giorni dopo l’episodio contestato e notificato dopo ulteriori 14 giorni).
V - Violazione di legge; eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla facoltà di emettere la misura di prevenzione di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017; omesso vaglio della Questura sull’opportunità di emissione della misura richiesta dai Carabinieri nella misura massima consentita .
La misura impugnata sarebbe stata assunta dalla Questura sulla base della proposta dei Carabinieri di -OMISSIS-, senza svolgere un’adeguata autonoma istruttoria.
La Questura avrebbe applicato la misura nella durata massima di legge (tre anni) senza valutare le circostanze specifiche del caso né la condotta concreta del ricorrente.
VI - Violazione di legge; art. 11 della legge 689/1981; art. 133 c.p. sproporzione tra la sanzione lato sensu intesa ed il fatto concreto; eccesso di potere in ordine alla misura di prevenzione in concreto irrogata nella durata massima prevista dalla legge .
Parte ricorrente contesta l’eccesiva durata della misura (tre anni), perché non sarebbe proporzionata alla gravità dei fatti e si porrebbe in contrasto con i principi di equità e correttezza.
La Questura di Padova avrebbe applicato la misura di prevenzione nella durata massima consentita dalla legge (tre anni) senza fornire alcuna motivazione adeguata.
L’episodio contestato sarebbe di lieve entità (avrebbe determinato lesioni non gravi) e il ricorrente sarebbe stato aggredito e sarebbe quindi la parte lesa.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, producendo una relazione della Questura e l’articolata proposta di applicazione della misura, presentata dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-.
5. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, le parti sono state avvertite della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure proposte non possono essere condivise.
6.1. E’ infondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che la misura impugnata sarebbe stata assunta in assenza dei presupposti richiesti in quanto lo stesso non sarebbe stato né arrestato, né fermato, né sottoposto a misure cautelari o condannato per i reati indicati al comma 1 del medesimo art. 13- bis .
6.2. Nella fattispecie la Questura ha applicato la misura di cui al comma 1 dell’art. 13- bis , il divieto di accesso impugnato riguarda infatti un pubblico esercizio specificamente individuato.
Il riferimento al comma 1-bis, che riguarda invece “il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia”, costituisce un mero refuso.
6.3. In base al comma 1 dell’art. 13- bis, “Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati”.
Ai fini dell’applicazione della misura riferita a specifici a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati – come nella fattispecie - è sufficiente l’essere stato oggetto di una denuncia, non sono necessari l’arresto, il fermo, l’applicazione di una misura cautelare o una condanna.
E nel provvedimento viene dato atto che il ricorrente è stato denunciato per il reato di rissa di cui agli artt. 588, commi 1 e 2, c.p., in concorso con altri tre soggetti.
7. È infondato il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che nella fattispecie non si tratterebbe di “ gravi disordini ”.
7.1. La relazione della Questura e la proposta di adozione della misura presentata dai Carabinieri danno compiutamente atto della gravità dell’episodio e delle sue conseguenze.
8. E’ infondato il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta che il provvedimento si fonderebbe su una generica affermazione circa la sua “ pericolosità sociale ”, senza fornire prove concrete e senza precisare i precedenti penali in corso. Il ricorrente sarebbe incensurato.
8.1. La giurisprudenza ha chiarito che le misure di prevenzione hanno lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli e, dunque, il giudizio sulla pericolosità sociale “ non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Molise, Sez. I, 10-3-2025, n. 80; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 15-1-2025, n. 95).
E nella relazione depositata in giudizio (pag. 4), la Questura ha dato atto che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria per plurimi reati.
Alla luce di tali circostanze la valutazione di pericolosità del ricorrente compiuta dalla Questura non presenta profili di irragionevolezza.
9. È infondato il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che la Questura avrebbe omesso di inviargli la comunicazione di avvio del procedimento.
9.1. La misura in esame si caratterizza per la sua funzione preventiva e cautelare, in quanto è diretta a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza, e può pertanto essere assunta anche senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
Nella fattispecie peraltro l’Amministrazione ha congruamente motivato in relazione all’urgenza di provvedere.
Quanto alla tempistica di adozione del provvedimento, la stessa non risulta manifestamente incongrua, stante.
10. È infondato il quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che la Questura avrebbe assunto la misura impugnata sulla base della proposta dei Carabinieri di -OMISSIS-, senza svolgere un’adeguata autonoma istruttoria.
10.1. Invero a fronte dell’articolata istruttoria svolta dai Carabinieri, non risulta in alcun modo illegittimo che la Questura abbia ritenuto di fare propria la proposta, condividendone le valutazioni.
11. E’ infine infondato il sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta l’eccessiva durata della misura assunta.
11.1. Rientra nel potere discrezionale della Questura valutare la durata della misura applicata e nella fattispecie, anche in ragione dei precedenti del ricorrente, la valutazione dell’Amministrazione non presenta profili di manifesta irragionevolezza.
Inoltre dall’istruttoria svolta, pare comunque emergere che il ricorrente ha avuto un ruolo attivo nel sorgere della rissa.
D’altra parte per giurisprudenza costante, il c.d. DASPO urbano “ è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del ‘più probabile che non’, non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità " (cfr. cit. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 522).
12. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ferma in ogni caso la possibilità di parte ricorrente di richiedere all’Amministrazione il riesame in autotutela della misura applicata, laddove dagli atti di indagine emergesse che lo stesso è stato effettivamente vittima di un’aggressione.
13. In ragione delle peculiarità della fattispecie e in particolare dell’errore materiale posto in essere dall’Amministrazione nel riferimento alla disposizione applicata, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.