1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale ,, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. ((12)) 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.
2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 .
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2026, n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 25/02/2026, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48 , nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)".