CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23544‒2016 R.G. proposto da: Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, AR OL, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Raffaello LUPI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fregene, n. 67, presso lo studio ACTA;
- ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 2882/38/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 12/05/2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti;
Oggetto: Tributi ‒ estinzione del giudizio Civile Sent. Sez. 5 Num. 8002 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso BASILE, che ha concluso chiedendo, in via principale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in subordine, nel merito, l'accoglimento del quinto motivo, rigetto nel resto. Rilevato che: 1. In data 1° febbraio 2008 la G.d.F. di Roma iniziava una verifica fiscale nei confronti della Cooperativa sociale Nuova Sair Onlus conclusasi con la consegna del relativo p.v.c. in data 26 giugno 2008. Sulla scorta delle risultanze di tale verifica l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della predetta cooperativa un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2006, disconosciute le agevolazioni fiscali per insussistenza del requisito di mutualità prevalente e rilevata l’omessa dichiarazione di canoni di locazione e la contabilizzazione di costi indeducibili, recuperava a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP ed IVA. 2. La società cooperativa impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Roma che rigettava il ricorso e analoga sorte subiva l’appello proposto dalla predetta società che la CTR del Lazio rigettava con la sentenza impugnata, in cui, per le parti in questa sede rilevanti, sosteneva, con riferimento ai termini di permanenza dei verificatori presso la sede della contribuente, che la G.d.F. aveva operato correttamente;
che la pretesa erariale era fondata in quanto, oltre alla sussistenza di varie irregolarità contabili in ordine a versamenti e prelevamenti bancari operati dal presidente e dai membri del consiglio di amministrazione, la cooperativa, peraltro in assenza di delibere assembleari, aveva erogato «premi di produzione» ai membri del consiglio di amministrazione e ai soci lavoratori in violazione delle norme speciali dettate in materia di cooperative sociali, che aveva quindi perso i requisiti propri di 3 mutualità prevalente, sicché la stessa andava considerata e trattata fiscalmente come società di capitali. 3. Avverso la sentenza d’appello la società cooperativa propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui non replica l’intimata. 4. La ricorrente ha depositato memoria con cui, dando atto di aver presentato nelle more del giudizio, in data 14/09/2017, domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, di cui allegava copia, e di non essere tenuta al versamento di alcun importo in quanto le somme dovute erano state già versate a titolo di riscossione frazionata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio sostenendo che entro il 31/07/2018 non le era pervenuto alcun diniego di condono. Considerato che: 1. In relazione alla presente controversia la società contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, allegata alla memoria di cui sopra si è detto, con riferimento ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. 2. Il comma 10 della disposizione in esame prevede espressamente che «Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse». Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che evidentemente ne avrebbe interesse. 3. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di 4 merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721), appena aggiungendo che l’esito del processo rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società contribuente. 4. Ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma in data 09/02/2023
- ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 2882/38/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 12/05/2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti;
Oggetto: Tributi ‒ estinzione del giudizio Civile Sent. Sez. 5 Num. 8002 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso BASILE, che ha concluso chiedendo, in via principale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in subordine, nel merito, l'accoglimento del quinto motivo, rigetto nel resto. Rilevato che: 1. In data 1° febbraio 2008 la G.d.F. di Roma iniziava una verifica fiscale nei confronti della Cooperativa sociale Nuova Sair Onlus conclusasi con la consegna del relativo p.v.c. in data 26 giugno 2008. Sulla scorta delle risultanze di tale verifica l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della predetta cooperativa un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2006, disconosciute le agevolazioni fiscali per insussistenza del requisito di mutualità prevalente e rilevata l’omessa dichiarazione di canoni di locazione e la contabilizzazione di costi indeducibili, recuperava a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP ed IVA. 2. La società cooperativa impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Roma che rigettava il ricorso e analoga sorte subiva l’appello proposto dalla predetta società che la CTR del Lazio rigettava con la sentenza impugnata, in cui, per le parti in questa sede rilevanti, sosteneva, con riferimento ai termini di permanenza dei verificatori presso la sede della contribuente, che la G.d.F. aveva operato correttamente;
che la pretesa erariale era fondata in quanto, oltre alla sussistenza di varie irregolarità contabili in ordine a versamenti e prelevamenti bancari operati dal presidente e dai membri del consiglio di amministrazione, la cooperativa, peraltro in assenza di delibere assembleari, aveva erogato «premi di produzione» ai membri del consiglio di amministrazione e ai soci lavoratori in violazione delle norme speciali dettate in materia di cooperative sociali, che aveva quindi perso i requisiti propri di 3 mutualità prevalente, sicché la stessa andava considerata e trattata fiscalmente come società di capitali. 3. Avverso la sentenza d’appello la società cooperativa propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui non replica l’intimata. 4. La ricorrente ha depositato memoria con cui, dando atto di aver presentato nelle more del giudizio, in data 14/09/2017, domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, di cui allegava copia, e di non essere tenuta al versamento di alcun importo in quanto le somme dovute erano state già versate a titolo di riscossione frazionata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio sostenendo che entro il 31/07/2018 non le era pervenuto alcun diniego di condono. Considerato che: 1. In relazione alla presente controversia la società contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, allegata alla memoria di cui sopra si è detto, con riferimento ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. 2. Il comma 10 della disposizione in esame prevede espressamente che «Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse». Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che evidentemente ne avrebbe interesse. 3. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di 4 merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721), appena aggiungendo che l’esito del processo rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società contribuente. 4. Ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma in data 09/02/2023