Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IVA Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3925 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali) e vertente
TRA
Parte 2 rappresentati e difesi, in virtù di Parte 1 e procura ai margini dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Vincenzo Teresi, Alessandra Teresi e Massimo
Teresi;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtùControparte_1
di procura agli atti, dall'Avv. Carlo Puoti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co in giudizio Controparte 1 (già ), al fine di vederla condannare alla rimozione dei due pali telefonici illegittimamente installati sul fondo di loro proprietà, con ripristino dello status quo ante nonché al risarcimento dei danni subiti.
Dopo aver premesso di essere proprietari ciascuno della quota di ½ dell'unità abitativa sita in
Castelvolturno al Viale Tallone, riportata in catasto al foglio 34, p.lle 448,449 e 450, gli attori
Co deducevano che sin dall'anno 1983 la (allora società fornitrice del servizio telefonico pubblico,
oggi Controparte 1 aveva installato su detto suolo, in modo arbitrario ed illegittimo, una rete telefonica aerea mediante l'appoggio di 60 metri lineari di cavo.
In particolare, la detta linea telefonica veniva ad insistere sulla p.lla 449 del foglio n. 34 di proprietà
degli istanti in senso Sud-Nord attraversando il marciapiede antistante la detta proprietà sul quale era stato installato un palo di legno mentre un altro palo veniva posto al confine Ovest.
Controparte_1Si costituiva in giudizio la che eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione della domanda risarcitoria;
nel merito, sosteneva l'insussistenza della pretesa.
Ciò premesso, preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto gli attori hanno provato e documentato di essere proprietari ciascuno della quota di ½
dell'unità abitativa sita in Castelvolturno al Viale Tallone, riportata in catasto al foglio 34, p.lle
448,449 e 450, producendo atto di donazione per Notar Persona 1 del 15.06.1999 e visure catastali in allegato.
In proposito si osserva che, nel caso di domanda di risarcimento danni, la proprietà del terreno non costituisce l'oggetto della pretesa, ma deve essere dimostrata solo al fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno.
In particolare, l'azione per il risarcimento danni, ma anche quella di negatoria servitutis, essendo rivolte non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù, non esige il medesimo rigore probatorio presupposto per l'azione di rivendica, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto
(così Cass., I, 26.3.1997, n. 2701 Cass. n. 18841 del 2016).
Nel caso di specie, la prova della contestata legittimazione deriva dalle visure catastali e dall'atto di donazione prodotti dagli attori.
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione della richiesta risarcitoria.
Occorre premettere che l'installazione dei pali, che la parte attrice assume essere illegittima, configura un illecito a carattere permanente, ovvero che perdura nel tempo sino a quando la situazione di illegittimità non venga meno (Cassazione civile, sez. un., 3 ottobre 1989 n. 3963; Cass. Civ. sez. I,
18 settembre 1991 n. 9726).
Nessuna prescrizione può dunque dirsi maturata.
Inoltre, agli atti si rinvengono numerose lettere di contestazione inviate, nel corso degli anni, dagli
Co e poi alla subentrata istanti e dai loro danti causa, dapprima alla'
,Controparte_1 nonché al
Ministero dei Lavori Pubblici -Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche di Napoli-,
(documenti n. 10-17-18-19-20-21-23 del foliario di parte attrice), sufficientiControparte_3
comunque ad interrompere l'eventuale diverso decorso della prescrizione.
Passando, quindi, al merito della controversia, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata,
nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuta nel D.Lgs. n. 259/2003, contenente il
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, a norma della quale occorre fare una distinzione tra la fattispecie del passaggio nella proprietà privata di fili o cavi senza appoggio e quella del passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti: nel primo caso (passaggio di fili o cavi senza appoggio)
disciplinato dall'art. 91 rubricato "limitazioni legali della proprietà", il passaggio può avvenire
"anche senso il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto"
(comma 1) ed inoltre "Il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di inquilini o dei condomini" (comma 2); per la diversa ipotesi invece di fili o cavi con appoggio (quindi anche sostenuti da pali) l'art. 92, rubricato
"Servitù" prevede che il passaggio, in mancanza del consenso del proprietario, sia imposto ai sensi del D.P.R.327/2001 con un provvedimento autoritativo.
Al riguardo, è opportuno fare un'ulteriore importante precisazione.
La Suprema Corte, nella sentenza a SS.UU. n. 4190 del 1990 ha stabilito che: "Qualora la società
concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori ed in virtù non già di piani esecutivi, debitamente approvati secondo la disciplina dettata in materia di telecomunicazioni dagli artt. 185 ss. del D.P.R. 29 marzo
1973 n. 156, ma di progetti di massima, i quali non esprimono la valutazione della necessità delle relative opere, deve riconoscersi la facoltà del proprietario del fondo di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione delle opere stesse, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione"
Nella fattispecie in esame, il fondo degli attori risulta effettivamente interessato dall'infissione di due pali, uno sul marciapiede, anch'esso di proprietà privata, antistante l'immobile, mentre un secondo palo è stato posto al confine ovest, fatto per altro non contestato dalla resistente.
E tali installazioni sono avvenute senza il preventivo consenso dei proprietari e senza alcun provvedimento autorizzativo di natura pubblicistica, in violazione delle sopra richiamate disposizioni normative.
Tale essendo la situazione, alcun pregio possono avere le considerazioni della convenuta, che insiste nel rigetto della domanda, per il fatto che l'esercizio del diritto di proprietà troverebbe un limite nell'interesse della collettività.
A questo proposito è sufficiente rilevare che, in ogni caso, la convenuta non ha affermato (né
tantomeno dimostrato) che l'impianto in questione non possa essere riposizionato altrove: è evidente,
infatti, che il riposizionamento del manufatto non precluderebbe la soddisfazione dell'invocato interesse della collettività e consentirebbe, al contempo, adeguata tutela del diritto di proprietà degli attori. aAnzi, agli atti si rinviene una mail del 28.08.2013 prodotta da parte attrice, ove la CP 1
mezzo del dott. Per_2 chiedeva ai difensori degli attori la disponibilità ad eseguire con la massima urgenza un sopralluogo tecnico al fine di "verificare la fattibilità dello spostamento della rete telefonica oggetto del contenzioso."
A seguito del sopralluogo, la CP_1 inviava con raccomandata del 06.12.2013 il preventivo per lo spostamento degli impianti di telecomunicazione, addebitando i costi agli attori.
Alla luce di quanto esposto, quindi, CP_1 avrebbe potuto utilmente collocare altrove, in particolare al di fuori della proprietà dell'attore, tale impianto continuando a fornire il servizio telefonico agli altri utenti, eventualmente serviti.
In definitiva l'istallazione dei pali telefonici da parte della CP 1 eseguita senza il consenso dell'attore e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non può considerarsi nella fattispecie in esame legittima, ragion per cui la convenuta va condannata sia alla rimozione dei pali e dei cavi che passano sui fondi di proprietà dell'attrice, sia al risarcimento dei danni. Persona 3 che haIn ordine al quantum, in linea con quanto indicato dal CTU (Geom.
adottato criteri condivisibili nelle note di chiarimenti depositate in data 12 maggio 2018 e tenuto conto del numero e della posizione dei pali apposti, si stima risarcibile la somma capitale di € 92,96 annua.
Tale somma va riconosciuta dal 1999, anno in cui Parte_3 e Parte 2
diventarono proprietari dell'immobile.
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 2.416,96 (€ 92,96x26).
Tale importo va devalutato al 1999, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 1.759,07.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 3.950,87 (di cui per rivalutazione € 1.104,70 e per interessi € 1.087,10), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra domanda è disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto: ordina alla Controparte_1 di rimuovere i pali e i cavi che insistono sul terreno di parte attrice;
2) condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 e di Parte_2
[...] a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.950,87, oltre interessi legali dalla "
presente pronuncia al soddisfo;
3)condanna la Controparte_1 al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.307,00 di cui € 230,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
4) pone le spese di CTU a carico della soccombente Controparte_1
S. Maria Capua Vetere, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola