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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SETTIMO STELLA, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente- contro
, con il patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO ROSA, Controparte_1 giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli ad istanza di , con cui è stato intimato il Controparte_1 pagamento della somma di euro 2.671,39 a titolo di differenze di assegni di mantenimento da novembre 2012 a gennaio 2021, oltre spese di precetto, in forza della sentenza di separazione n. 175 del 18/01/2021, con cui il Tribunale di
Bari aveva posto a carico dell'odierno opponente l'obbligo di versamento pagina 1 di 6 dell'assegno mensile pari a complessivi euro 1.100 (euro 400 per ciascuno dei due figli ed euro 300 per il coniuge), oltre adeguamenti ISTAT, con decorrenza da novembre 2012. La somma oggetto di precetto di pagamento costituiva la differenza tra quanto versato dall'attore e il complessivo importo delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento così come rideterminato nella sentenza.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha contestato l'illiquidità del credito e, dunque, l'inidoneità del titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata e, in ogni caso, il quantum dell'importo oggetto di intimazione di pagamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha altresì spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione delle somme asseritamente eccedenti rispetto a quelle dovute e medio tempore versate alla creditrice procedente.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, evidenziando l'erroneità del conteggio alternativo proposto dall'opponente (siccome elaborato computando anche le somme versate da per il mantenimento del figlio maggiore, Pt_1 escluso dal titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto e dal calcolo delle somme ivi indicate), ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, sulla scorta degli analitici conteggi delle somme dovute a titolo di differenza tra le somme versate dal debitore opponente e quelle ancora dovute in forza del citato titolo giudiziale.
In difetto di richieste istruttorie, la causa è infine pervenuta all'udienza del
15/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
Preme innanzitutto evidenziare che parte convenuta ha titolo per procedere esecutivamente ex art. 474 c.p.c. in virtù della sentenza n. 175/2021 per le somme residue non corrisposte a titolo di mantenimento, trattandosi di credito – puntualmente indicato, nel suo ammontare, nella sua periodicità e nella sua pagina 2 di 6 decorrenza, nel provvedimento giudiziale – suscettibile pertanto di essere azionato in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, previa una allegazione che, come nel caso di specie, consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Nella vicenda in esame, non è invero superfluo rilevare che, pur avendo ammesso di aver già ricevuto la notifica di un precedente atto di precetto – che non ha costituito oggetto di opposizione – per il pagamento degli importi ancora dovuti a titolo di mantenimento a seguito della rideterminazione dell'assegno operata con la citata sentenza di separazione, non ha Pt_1 svolto, in corso di causa, doglianze tali da integrare contestazione della esistenza del debito per mantenimento (debito chiaramente quantificato nella sentenza di separazione -la cui natura di titolo esecutivo non è discutibile); contestazione cui, peraltro, avrebbe dovuto far seguito la documentazione di pagamenti per importi superiori a quelli richiesti. Inoltre, la convenuta opposta nel costituirsi in giudizio ha prodotto un dettagliato conteggio esplicativo delle somme residue dovute, per cui a era comunque ben possibile verificare facilmente Pt_1
l'esattezza delle somme pretese, sulla scorta di mere operazioni aritmetiche. Anzi, dopo aver formulato domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme indebite asseritamente corrisposte alla controparte, l'opponente ha poi confermato, a fronte delle contestazioni dei conteggi alternativi effettuate dalla convenuta opposta, l'esistenza della debitoria, pur quantificandola nella somma complessiva di euro 45.466,77, di poco inferiore, dunque, a quella computata dalla creditrice sulla scorta dell'analitico prospetto versato in atti (cfr. verbale ud.
27/4/2022).
Né può dirsi che i pagamenti intervenuti hanno integrato o modificato il titolo azionato, privandolo della sua natura. Quest'ultimi altro non sono che fatti
(parzialmente) estintivi del credito cristallizzato nel titolo, i quali, se la creditrice non avesse provveduto a tenerne conto in sede di precetto (non a caso avente ad oggetto proprio e soltanto le somme residue dovute a titolo di differenza tra quanto già corrisposto e quanto ancora spettante), a buon diritto avrebbero pagina 3 di 6 potuto essere eccepiti da (come peraltro effettuato dall'opponente, Pt_1 sulla scorta di eccezioni estintive che, però, come si dirà, appaiono prive di fondamento).
È ben vero che il debitore ha a più riprese contestato i conteggi contenuti nel precetto, definendoli incomprensibili. Sennonché, non può non osservarsi, da un lato, come siffatti conteggi siano tutt'altro che incomprensibili e, dall'altro lato, come la contestazione compiuta da si appalesi assolutamente Pt_1 generica.
Del resto, la rideterminazione delle somme dovute operata dall'opponente è fondata su un conteggio alternativo basato su un presupposto erroneo, avendo l'attore opposto l'avvenuto pagamento, a titolo di mantenimento, di un importo complessivo riferibile al contributo dovuto in relazione a quattro persone (la moglie e i tre figli), a cui invece andava detratta la quota di mantenimento del figlio maggiore, tenuto fuori sia dai conteggi elaborati in sede di precetto che dal titolo esecutivo azionato, così come condivisibilmente eccepito dalla convenuta e peraltro riconosciuto, infine, dallo stesso attore in corso di causa.
È peraltro noto che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c. co. 2
c.p.c. (Cass., n. 8096/2022). L'eventuale eccessività delle somme richieste ne determina solamente una invalidità parziale per l'eccedenza.
A fronte di tale considerazione, l'opponente, avendo contestato la correttezza della ricostruzione dei rapporti dare e avere effettuata dalla creditrice opposta in sede di precetto, avrebbe dovuto, piuttosto, formulare un calcolo alternativo per sorte capitale ed interessi, ma quello versato in atti è inficiato dall'erroneo presupposto posto a suo fondamento.
In questa prospettiva, ben può essere valorizzato – anche ai fini di cui all'art. 116, co. 2, c.p.c. – lo stesso ondivago e contraddittorio atteggiamento assertivo di parte opponente, che, dopo aver eccepito l'integrale estinzione dell'obbligazione e aver anzi richiesto l'accertamento del proprio
contro
-credito pagina 4 di 6 restitutorio vantato nei confronti della creditrice opposta, ha poi ammesso l'esistenza di una persistente esposizione debitoria a suo carico (ancorché quantificabile nella minor somma di euro 283,11), così implicitamente rinunciando alla pretesa avanzata in via riconvenzionale, e, dopo aver affermato di aver versato alla controparte somme in eccedenza complessivamente pari a euro
1.324,11 rinvenibili da differenze relative ad assegni familiari corrisposti in eccesso, ha poi tardivamente qualificato tali somme, soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (e, dunque, superata la barriera delle preclusioni assertive), come contributo alle spese straordinarie per i figli minori.
A tale ultimo riguardo, ferma l'inammissibilità della deduzione articolata soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e tenuto conto dell'ulteriore rilievo per cui, ove effettivamente qualificabili come contributo alle spese straordinarie per la prole, gli esborsi in questione sarebbero comunque dovuti in forza delle previsioni dei provvedimenti giudiziali regolativi dei rapporti patrimoniali nei confronti dei figli, versati in atti, deve evidenziarsi che, in difetto di una specifica imputazione, l'elargizione del padre in favore dei figli, in misura superiore all'importo dovuto per il contributo al loro mantenimento, ben può essere qualificato, come sostenuto dalla convenuta opposta, come l'adempimento di un obbligo morale con carattere di liberalità considerando in particolare la natura del diritto di credito dedotto in giudizio, cioè il contributo del genitore per il mantenimento dei figli, caratterizzato dalla possibilità di essere sempre modificato e dall'indisponibilità, costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione (Cass., 14 dicembre 2018, n. 32529; Cass., 11 luglio 2012, n, 11648; Cass., 17 luglio 2001,
n. 9698). Tale indisponibilità comporta che, specialmente in mancanza di accordo tra i genitori, l'obbligato non possa discostarsi dalle pattuizioni stabilite nel provvedimento di separazione, dovendo necessariamente ricorrere al procedimento di cui all'art. 710 c.p.c.. Pertanto, alle somme versate dal padre ai figli in eccedenza rispetto all'importo dovuto per il predetto titolo non può che attribuirsi la natura di donazione indiretta in favore dei figli, con la conseguente irripetibilità se non nei casi espressamente previsti dall'art. 809 c.c. (in argomento, cfr. Corte Appello L'Aquila, n. 85/2021).
pagina 5 di 6 Per le sue esposte ragioni, l'opposizione deve dunque essere respinta.
Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte attrice e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della convenuta opposta che ne ha fatto richiesta, le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e quindi devono porsi a carico di parte opponente, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei valori medi aggiornati di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio in favore di parte opposta , che Controparte_1 liquida in euro 2.127,00, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 6 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SETTIMO STELLA, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente- contro
, con il patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO ROSA, Controparte_1 giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli ad istanza di , con cui è stato intimato il Controparte_1 pagamento della somma di euro 2.671,39 a titolo di differenze di assegni di mantenimento da novembre 2012 a gennaio 2021, oltre spese di precetto, in forza della sentenza di separazione n. 175 del 18/01/2021, con cui il Tribunale di
Bari aveva posto a carico dell'odierno opponente l'obbligo di versamento pagina 1 di 6 dell'assegno mensile pari a complessivi euro 1.100 (euro 400 per ciascuno dei due figli ed euro 300 per il coniuge), oltre adeguamenti ISTAT, con decorrenza da novembre 2012. La somma oggetto di precetto di pagamento costituiva la differenza tra quanto versato dall'attore e il complessivo importo delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento così come rideterminato nella sentenza.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha contestato l'illiquidità del credito e, dunque, l'inidoneità del titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata e, in ogni caso, il quantum dell'importo oggetto di intimazione di pagamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha altresì spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione delle somme asseritamente eccedenti rispetto a quelle dovute e medio tempore versate alla creditrice procedente.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, evidenziando l'erroneità del conteggio alternativo proposto dall'opponente (siccome elaborato computando anche le somme versate da per il mantenimento del figlio maggiore, Pt_1 escluso dal titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto e dal calcolo delle somme ivi indicate), ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, sulla scorta degli analitici conteggi delle somme dovute a titolo di differenza tra le somme versate dal debitore opponente e quelle ancora dovute in forza del citato titolo giudiziale.
In difetto di richieste istruttorie, la causa è infine pervenuta all'udienza del
15/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
Preme innanzitutto evidenziare che parte convenuta ha titolo per procedere esecutivamente ex art. 474 c.p.c. in virtù della sentenza n. 175/2021 per le somme residue non corrisposte a titolo di mantenimento, trattandosi di credito – puntualmente indicato, nel suo ammontare, nella sua periodicità e nella sua pagina 2 di 6 decorrenza, nel provvedimento giudiziale – suscettibile pertanto di essere azionato in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, previa una allegazione che, come nel caso di specie, consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Nella vicenda in esame, non è invero superfluo rilevare che, pur avendo ammesso di aver già ricevuto la notifica di un precedente atto di precetto – che non ha costituito oggetto di opposizione – per il pagamento degli importi ancora dovuti a titolo di mantenimento a seguito della rideterminazione dell'assegno operata con la citata sentenza di separazione, non ha Pt_1 svolto, in corso di causa, doglianze tali da integrare contestazione della esistenza del debito per mantenimento (debito chiaramente quantificato nella sentenza di separazione -la cui natura di titolo esecutivo non è discutibile); contestazione cui, peraltro, avrebbe dovuto far seguito la documentazione di pagamenti per importi superiori a quelli richiesti. Inoltre, la convenuta opposta nel costituirsi in giudizio ha prodotto un dettagliato conteggio esplicativo delle somme residue dovute, per cui a era comunque ben possibile verificare facilmente Pt_1
l'esattezza delle somme pretese, sulla scorta di mere operazioni aritmetiche. Anzi, dopo aver formulato domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme indebite asseritamente corrisposte alla controparte, l'opponente ha poi confermato, a fronte delle contestazioni dei conteggi alternativi effettuate dalla convenuta opposta, l'esistenza della debitoria, pur quantificandola nella somma complessiva di euro 45.466,77, di poco inferiore, dunque, a quella computata dalla creditrice sulla scorta dell'analitico prospetto versato in atti (cfr. verbale ud.
27/4/2022).
Né può dirsi che i pagamenti intervenuti hanno integrato o modificato il titolo azionato, privandolo della sua natura. Quest'ultimi altro non sono che fatti
(parzialmente) estintivi del credito cristallizzato nel titolo, i quali, se la creditrice non avesse provveduto a tenerne conto in sede di precetto (non a caso avente ad oggetto proprio e soltanto le somme residue dovute a titolo di differenza tra quanto già corrisposto e quanto ancora spettante), a buon diritto avrebbero pagina 3 di 6 potuto essere eccepiti da (come peraltro effettuato dall'opponente, Pt_1 sulla scorta di eccezioni estintive che, però, come si dirà, appaiono prive di fondamento).
È ben vero che il debitore ha a più riprese contestato i conteggi contenuti nel precetto, definendoli incomprensibili. Sennonché, non può non osservarsi, da un lato, come siffatti conteggi siano tutt'altro che incomprensibili e, dall'altro lato, come la contestazione compiuta da si appalesi assolutamente Pt_1 generica.
Del resto, la rideterminazione delle somme dovute operata dall'opponente è fondata su un conteggio alternativo basato su un presupposto erroneo, avendo l'attore opposto l'avvenuto pagamento, a titolo di mantenimento, di un importo complessivo riferibile al contributo dovuto in relazione a quattro persone (la moglie e i tre figli), a cui invece andava detratta la quota di mantenimento del figlio maggiore, tenuto fuori sia dai conteggi elaborati in sede di precetto che dal titolo esecutivo azionato, così come condivisibilmente eccepito dalla convenuta e peraltro riconosciuto, infine, dallo stesso attore in corso di causa.
È peraltro noto che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c. co. 2
c.p.c. (Cass., n. 8096/2022). L'eventuale eccessività delle somme richieste ne determina solamente una invalidità parziale per l'eccedenza.
A fronte di tale considerazione, l'opponente, avendo contestato la correttezza della ricostruzione dei rapporti dare e avere effettuata dalla creditrice opposta in sede di precetto, avrebbe dovuto, piuttosto, formulare un calcolo alternativo per sorte capitale ed interessi, ma quello versato in atti è inficiato dall'erroneo presupposto posto a suo fondamento.
In questa prospettiva, ben può essere valorizzato – anche ai fini di cui all'art. 116, co. 2, c.p.c. – lo stesso ondivago e contraddittorio atteggiamento assertivo di parte opponente, che, dopo aver eccepito l'integrale estinzione dell'obbligazione e aver anzi richiesto l'accertamento del proprio
contro
-credito pagina 4 di 6 restitutorio vantato nei confronti della creditrice opposta, ha poi ammesso l'esistenza di una persistente esposizione debitoria a suo carico (ancorché quantificabile nella minor somma di euro 283,11), così implicitamente rinunciando alla pretesa avanzata in via riconvenzionale, e, dopo aver affermato di aver versato alla controparte somme in eccedenza complessivamente pari a euro
1.324,11 rinvenibili da differenze relative ad assegni familiari corrisposti in eccesso, ha poi tardivamente qualificato tali somme, soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (e, dunque, superata la barriera delle preclusioni assertive), come contributo alle spese straordinarie per i figli minori.
A tale ultimo riguardo, ferma l'inammissibilità della deduzione articolata soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e tenuto conto dell'ulteriore rilievo per cui, ove effettivamente qualificabili come contributo alle spese straordinarie per la prole, gli esborsi in questione sarebbero comunque dovuti in forza delle previsioni dei provvedimenti giudiziali regolativi dei rapporti patrimoniali nei confronti dei figli, versati in atti, deve evidenziarsi che, in difetto di una specifica imputazione, l'elargizione del padre in favore dei figli, in misura superiore all'importo dovuto per il contributo al loro mantenimento, ben può essere qualificato, come sostenuto dalla convenuta opposta, come l'adempimento di un obbligo morale con carattere di liberalità considerando in particolare la natura del diritto di credito dedotto in giudizio, cioè il contributo del genitore per il mantenimento dei figli, caratterizzato dalla possibilità di essere sempre modificato e dall'indisponibilità, costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione (Cass., 14 dicembre 2018, n. 32529; Cass., 11 luglio 2012, n, 11648; Cass., 17 luglio 2001,
n. 9698). Tale indisponibilità comporta che, specialmente in mancanza di accordo tra i genitori, l'obbligato non possa discostarsi dalle pattuizioni stabilite nel provvedimento di separazione, dovendo necessariamente ricorrere al procedimento di cui all'art. 710 c.p.c.. Pertanto, alle somme versate dal padre ai figli in eccedenza rispetto all'importo dovuto per il predetto titolo non può che attribuirsi la natura di donazione indiretta in favore dei figli, con la conseguente irripetibilità se non nei casi espressamente previsti dall'art. 809 c.c. (in argomento, cfr. Corte Appello L'Aquila, n. 85/2021).
pagina 5 di 6 Per le sue esposte ragioni, l'opposizione deve dunque essere respinta.
Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte attrice e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della convenuta opposta che ne ha fatto richiesta, le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e quindi devono porsi a carico di parte opponente, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei valori medi aggiornati di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio in favore di parte opposta , che Controparte_1 liquida in euro 2.127,00, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 6 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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