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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott.ssa Maria Letizia BARONE Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1929/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo Fazzari
PEC alermo.it Email_1 Pt_1
opponente in riassunzione contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentate e difese dall'avv. Antonino Paleologo
PEC Email_2
opposte
Conclusioni per il Comune appellante: in accoglimento delle domande proposte dal ed applicando il Parte_1
principio di diritto enunciato dalla S.C. di cassazione nella ordinanza n. 16803/2019,
determinare la indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio.
Condannare controparte alla restituzione di tutte le somme percepite a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata . Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio e rimborsati
i contributi unificati versati.
1 Conclusioni per le appellate rigettare le domande proposte dal perché inammissibili e infondate Parte_1
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi dei vari gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1105/2014, la Corte di Appello di Palermo, decidendo sulla opposizione alla stima proposta ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 dal Parte_1
avverso le valutazioni della terna di tecnici nominati secondo il procedimento di cui all'art. 21 T.U. Espropriazioni - i quali avevano assegnato al terreno di proprietà di CP_1
e , sito nel quartiere Borgo Vecchio a , descritto
[...] CP_2 Pt_1
in catasto al foglio 47/M, mq 5.243, interessato dai lavori di realizzazione del sistema tranviario della città, il valore unitario di 300,00 €/mq - ha condannato l'ente civico al pagamento del minor importo di € 1.355.315,50, così come calcolato dal consulente tecnico nominato in corso di causa in ragione di un importo unitario di € 210,00 per mq e dell'aumento del 10% ex art. 37 T.U., tenuto conto della data della espropriazione, intervenuta con determina dirigenziale n. 202 del 6 ottobre 2009
La Corte di Appello, rilevato che il terreno era destinato a “zona territoriale omogenea
D1, più estesa, destinata ad insediamenti industriali” e che, successivamente gli era stata attribuita “la destinazione urbanistica F22 - deposito tram - mediante D.C.S. n. 7 del
24.3.2005 di approvazione del progetto definitivo del sistema tranviario della città di
e successiva Delibera Commissariale n. 26 del 27.11.2006”, ha invero disatteso Pt_1
il principale motivo di opposizione alla stima, per cui la valutazione del valore di mercato del bene avrebbe dovuto essere fatta secondo la nuova destinazione urbanistica del bene
(F22) e non già secondo la destinazione pregressa (D1).
La Corte di Appello ha invero ritenuto che la destinazione a deposito tranviario discendesse direttamente dall'approvazione del progetto e rispondesse alla specifica esigenza di localizzare l'opera approvata, senza incidere su una generalità di beni,
cosicché, trattandosi di un vincolo preordinato all'esproprio - e non già meramente conformativo -, il valore del bene doveva necessariamente essere calcolato secondo la precedente destinazione (D1).
2
2.Con Ordinanza n. 16803/2019, la S.C., adita dal , ha chiarito che Parte_1
l'area espropriata doveva essere valutata sulla base della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto di esproprio e tanto ai sensi dell'art. 5 bis, c. 3, D.L. n. 332/1992, recepito agli artt. 32 e 37 D.P.R. 327 cit., a mente del quale la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree ai fini della determinazione della indennità di espropriazione deve essere operata con riferimento “al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”, mentre è irrilevante ai fini della stima del bene il vincolo espropriativo.
La S.C., dopo aver ricordato che la retrodatazione della qualificazione dell'area all'epoca di imposizione del vincolo espropriativo rischia di dar luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza soprattutto quando sopravvenga nelle more dell'espropriazione un mutamento di destinazione, ha ulteriormente precisato che ai sensi del cit. art 32 T.U. la ricognizione della qualità del bene (edificabile o meno) deve essere effettuata al momento del decreto ablativo ma “senza considerare il vincolo preordinato all'esproprio”, circostanza quest'ultima tralasciata dall'ente civico ricorrente.
In merito a tale ultimo profilo, la S.C. ha richiamato la pronuncia n. 11913/2017, ove era stato chiarito che ai fini della ricognizione giuridica di area destinata ad opere di viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destinazione comporti limitazioni incidenti su beni determinati “in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica …. ovvero se venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata”.
La S.C. ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, enunciando espressamente il seguente principio di diritto: “L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore
generale (art. 7 c. 1 n. 1, L. n. 1150 del 1942) comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato all'esproprio a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione
assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone
(art. 13 L. n. 1150 cit.) come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo”.
3
3.Con ricorso depositato il 16 ottobre 2019, il ha riassunto il Parte_1
giudizio ex art. 392 c.p.c. e chiesto la determinazione della indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio, in applicazione del principio di diritto formulato dalla S.C.
Ha invero evidenziato l'ente civico che, nel caso di specie, la variante urbanistica abbracciava un'area molto vasta sulla quale si prevedeva la realizzazione dell'ampio progetto del "Sistema tranviario della ", volto a fronteggiare l'emergenza Parte_2
traffico della città, con la conseguenza che si trattava di una zonizzazione di portata meramente conformativa (e non già della localizzazione lenticolare di un'opera), come tale direttamente utilizzabile ai fini della classificazione del terreno espropriato.
4.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 16 ottobre 2019, si sono costituite e Controparte_1
, concludendo come in epigrafe. Hanno in particolare evidenziato le CP_2
opposte che con l'ordinanza di rimessione, la S.C. aveva rimandato al Giudice del rinvio l'esame della questione della natura conformativa o espropriativa del vincolo apposto dalla realizzazione dell'opera pubblica e che, nel caso di specie, doveva ritenersi che la qualificazione di zona omogenea F22 derivante da una variante urbanistica apportata per realizzare l'opera si traducesse in un vincolo preordinato all'esproprio, del quale, ai sensi dell'art. 32, c. 1 D.P.R. 327/2001, non bisognava tenere conto ai fini della indennità di espropriazione e di occupazione. Le opposte hanno a tal fine richiamato il fatto, pacifico, che nel caso di specie la variante della destinazione urbanistica era stata apportata proprio in occasione della approvazione del progetto, circostanza questa idonea a palesare la natura espropriativa del vincolo del quale quindi, ai sensi dell'art. 32 T.U. cit. non si doveva tener conto ai fini del calcolo della indennità di esproprio.
5.Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 15 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve innanzi tutto ricordarsi che il principio di diritto formulato dalla Corte di
Cassazione costituisce per il giudizio di rinvio atto di indirizzo vincolante che ne definisce
4 il carattere di giudizio “chiuso”, ossia di indagine in cui non è dato ingresso a nuove allegazioni, domande eccezioni, istanze istruttorie ed in genere a nuove difese che ne alterino il thema decidendum ed in cui le parti non possono prendere conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata (Cass.
n. 7506/2017; Cass. 6292/2016).
7. Orbene, con l'ordinanza n. 16803/2019, al cui principio deve darsi attuazione, la S.C. ha chiarito che l'area espropriata doveva essere valutata sulla base della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto di esproprio e tanto ai sensi dell'art. 5 bis, c.
3, D.L. n. 332/1992, recepito agli artt. 32 e 37 D.P.R. 327 cit., a mente del quale la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree ai fini della determinazione della indennità di espropriazione deve essere operata con riferimento “al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”, mentre è irrilevante ai fini della stima del bene il vincolo espropriativo, che non deve essere considerato.
Ancora, la S.C. , richiamando propri precedenti, ha ricordato che ai fini della ricognizione giuridica di area destinata ad opere di viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destinazione comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica, oppure se venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico.
La S.C. ha quindi enunciando il seguente principio di diritto, efficace in modo vincolante nel presente giudizio di rinvio: “L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7 c. 1 n. 1, L. n. 1150 del 1942) comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo
preordinato all'esproprio a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone
(art. 13 L. n. 1150 cit.) come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo”.
8. Giova allora osservare che, nel caso di specie, come pacifico, con delibera del
Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di in relazione alla situazione del traffico e della mobilità Pt_1
5 n. 7 del 24 marzo 2005 - successivamente modificata e integrata con delibera n. 26 del
27 novembre 2006 - è stato approvato il progetto definitivo relativo alle linee tranviarie da realizzare, come approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto n.
331 del 15 marzo 2005, nell'ambito del “programma straordinario di opere e di interventi” di cui alla ordinanza n. 3255 del 29 novembre 2002, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver nominato il Sindaco di Palermo Commissario delegato, aveva individuato, per quanto qui rileva, la realizzazione di tre linee tranviarie tra gli interventi prioritari del predetto programma straordinario.
Nell'ambito delle procedure espropriative necessarie alla realizzazione del suddetto progetto, con determinazione dirigenziale n. 70 del 4 aprile 2008, l'Ente civico aveva determinato l'indennità provvisoria ex art. 22 bis T.U. cit. per l'espropriazione dei terreni siti in via Castellana, iscritti al catasto foglio 47/M, particelle 5073, 5602, 5604, 5606,
5608 e 5285 di proprietà di e , disponendo Controparte_1 CP_2
al contempo l'occupazione anticipata e d'urgenza in favore del Comune di . Pt_1
La proprietà, non condividendo la misura della indennità provvisoria individuata dall'ente civico, si è quindi avvalsa del procedimento ex art. 21, c. 11, D.P.R. 327 cit.
Avverso la stima effettuata dalla terna nella relazione depositata il 3 ottobre 2008, ha proposto opposizione l'ente civico lamentandone l'erroneità per avere i tecnici tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area precedente alla approvazione del progetto
(D1), anziché quella attuale (F22- deposito tram).
9. È ben vero che soltanto con determina dirigenziale n. 202 del 6 ottobre 2009 è stato disposto l'esproprio definitivo in favore del delle aree interessate alla Parte_1
realizzazione del sistema tranviario della città di e che a quella data ai terreni per Pt_1
cui è causa era stata già assegnata destinazione urbanistica F22 – deposito tram, e tanto fin dal marzo 2005, quando, come detto con delibera del Commissario delegato n. 7/2005 era stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto le tre linee tranviarie da realizzare nell'ambito del programma straordinario di interventi per l'emergenza traffico e mobilità della . Ed è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 32 T.U. cit., Parte_2
richiamato dal opponente, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base Pt_1
delle caratteristiche del bene alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
6 Proprio l'art. 32 cit. precisa, tuttavia, come evidenziato nell'ordinanza della S.C. di rimessione (p. 4), che la ricognizione della qualità del bene va effettuata senza considerare il vincolo preordinato all'espoprio.
10. Orbene, nel caso di specie, la destinazione a deposito tranviario, che deriva appunto dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, risponde alla specifica esigenza di localizzare l'opera realizzanda e non già a quella di incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità di indifferenziata di soggetti e in funzione della destinazione di un'intera zona del territorio comunale. In altre parole, con l'approvazione del progetto si
è imposto un vincolo particolare, su particelle determinate, al fine di localizzare l'opera pubblica (deposito tram), incompatibile con la persistenza della proprietà privata.
La destinazione F22 – deposito tram è, invero, una destinazione funzionale alla espropriazione e non già meramente conformativa, tanto che, come rilevato dal CTU, se non fosse stato approvato il progetto dell'opera, la destinazione urbanistica dei beni per cui è causa, sarebbe rimasta quella industriale D1, che a tutt'oggi permane per le aree circostanti che non sono state oggetto di espropriazione.
La delibera del Commissario delegato n. 7/2005, con cui come detto è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, ha sostanzialmente individuato e localizzato - tra le diverse opere previste nel Piano Integrato del Trasporto Pubblico di Massa, redatto dall'Azienda
Speciale AMAT e approvato con delibera C.C. n. 103 del 30 maggio 2002 - il singolo deposito tram a servizio dell'area metropolitana, in attuazione della precedente generale variante allo strumento urbanistico adottata dal Commissario delegato in occasione della
Conferenza di Servizi svoltasi in data 3 e 6 agosto, 4 ottobre e 19 novembre 2004.
11. Tanto è stato, del resto, ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie con la sentenza n. 1122/2014, confermata dalla S.C. con ordinanza n. 11810/2021, in atti (cfr. altresì Cass. ord. 27079/2019, sempre su fattispecia analoga).
12. Per i motivi esposti, l'indennità di esproprio dei fondi intestati alle opposte, siti al catasto foglio 47/M, mq 5.243 (part. n. 6035, già 5606, n. 6037, già 5604, n. 6039, già
5602, n. 6045 già 5608, n. 6047 e 6049 già 5285 e n. 6051 già 5073), determinata in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza di rimessione n.
16803/2019 e quindi con riferimento alla data del decreto di esproprio (ottobre 2009) e
7 senza tener conto, ai sensi dell'art. 32 T.U. cit. , dei vincoli preordinati alla realizzazione dell'opera, deve essere quantificata nell'importo di € 1.355.315,50, già determinato dalla
Corte di Appello con la sentenza n. 1105/2014.
La domanda di ripetizione di quanto versato formulata dall'ente civico opponente in riassunzione deve, quindi, essere rigettata.
12. Visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del giudizio di opposizione, di quello di legittimità
e del presente giudizio di rinvio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio giusta ordinanza di rimessione della S.C. n. 16803/2019, nel contraddittorio delle parti, determina l'indennità di esproprio dei fondi siti al catasto foglio 47/M, mq 5.243, dovuta dal alle opposte e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in € 1.355.315,50.
[...]
Compensa le spese di lite dell'opposizione, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott.ssa Maria Letizia BARONE Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1929/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo Fazzari
PEC alermo.it Email_1 Pt_1
opponente in riassunzione contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentate e difese dall'avv. Antonino Paleologo
PEC Email_2
opposte
Conclusioni per il Comune appellante: in accoglimento delle domande proposte dal ed applicando il Parte_1
principio di diritto enunciato dalla S.C. di cassazione nella ordinanza n. 16803/2019,
determinare la indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio.
Condannare controparte alla restituzione di tutte le somme percepite a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata . Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio e rimborsati
i contributi unificati versati.
1 Conclusioni per le appellate rigettare le domande proposte dal perché inammissibili e infondate Parte_1
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi dei vari gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1105/2014, la Corte di Appello di Palermo, decidendo sulla opposizione alla stima proposta ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 dal Parte_1
avverso le valutazioni della terna di tecnici nominati secondo il procedimento di cui all'art. 21 T.U. Espropriazioni - i quali avevano assegnato al terreno di proprietà di CP_1
e , sito nel quartiere Borgo Vecchio a , descritto
[...] CP_2 Pt_1
in catasto al foglio 47/M, mq 5.243, interessato dai lavori di realizzazione del sistema tranviario della città, il valore unitario di 300,00 €/mq - ha condannato l'ente civico al pagamento del minor importo di € 1.355.315,50, così come calcolato dal consulente tecnico nominato in corso di causa in ragione di un importo unitario di € 210,00 per mq e dell'aumento del 10% ex art. 37 T.U., tenuto conto della data della espropriazione, intervenuta con determina dirigenziale n. 202 del 6 ottobre 2009
La Corte di Appello, rilevato che il terreno era destinato a “zona territoriale omogenea
D1, più estesa, destinata ad insediamenti industriali” e che, successivamente gli era stata attribuita “la destinazione urbanistica F22 - deposito tram - mediante D.C.S. n. 7 del
24.3.2005 di approvazione del progetto definitivo del sistema tranviario della città di
e successiva Delibera Commissariale n. 26 del 27.11.2006”, ha invero disatteso Pt_1
il principale motivo di opposizione alla stima, per cui la valutazione del valore di mercato del bene avrebbe dovuto essere fatta secondo la nuova destinazione urbanistica del bene
(F22) e non già secondo la destinazione pregressa (D1).
La Corte di Appello ha invero ritenuto che la destinazione a deposito tranviario discendesse direttamente dall'approvazione del progetto e rispondesse alla specifica esigenza di localizzare l'opera approvata, senza incidere su una generalità di beni,
cosicché, trattandosi di un vincolo preordinato all'esproprio - e non già meramente conformativo -, il valore del bene doveva necessariamente essere calcolato secondo la precedente destinazione (D1).
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2.Con Ordinanza n. 16803/2019, la S.C., adita dal , ha chiarito che Parte_1
l'area espropriata doveva essere valutata sulla base della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto di esproprio e tanto ai sensi dell'art. 5 bis, c. 3, D.L. n. 332/1992, recepito agli artt. 32 e 37 D.P.R. 327 cit., a mente del quale la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree ai fini della determinazione della indennità di espropriazione deve essere operata con riferimento “al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”, mentre è irrilevante ai fini della stima del bene il vincolo espropriativo.
La S.C., dopo aver ricordato che la retrodatazione della qualificazione dell'area all'epoca di imposizione del vincolo espropriativo rischia di dar luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza soprattutto quando sopravvenga nelle more dell'espropriazione un mutamento di destinazione, ha ulteriormente precisato che ai sensi del cit. art 32 T.U. la ricognizione della qualità del bene (edificabile o meno) deve essere effettuata al momento del decreto ablativo ma “senza considerare il vincolo preordinato all'esproprio”, circostanza quest'ultima tralasciata dall'ente civico ricorrente.
In merito a tale ultimo profilo, la S.C. ha richiamato la pronuncia n. 11913/2017, ove era stato chiarito che ai fini della ricognizione giuridica di area destinata ad opere di viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destinazione comporti limitazioni incidenti su beni determinati “in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica …. ovvero se venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata”.
La S.C. ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, enunciando espressamente il seguente principio di diritto: “L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore
generale (art. 7 c. 1 n. 1, L. n. 1150 del 1942) comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato all'esproprio a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione
assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone
(art. 13 L. n. 1150 cit.) come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo”.
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3.Con ricorso depositato il 16 ottobre 2019, il ha riassunto il Parte_1
giudizio ex art. 392 c.p.c. e chiesto la determinazione della indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio, in applicazione del principio di diritto formulato dalla S.C.
Ha invero evidenziato l'ente civico che, nel caso di specie, la variante urbanistica abbracciava un'area molto vasta sulla quale si prevedeva la realizzazione dell'ampio progetto del "Sistema tranviario della ", volto a fronteggiare l'emergenza Parte_2
traffico della città, con la conseguenza che si trattava di una zonizzazione di portata meramente conformativa (e non già della localizzazione lenticolare di un'opera), come tale direttamente utilizzabile ai fini della classificazione del terreno espropriato.
4.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 16 ottobre 2019, si sono costituite e Controparte_1
, concludendo come in epigrafe. Hanno in particolare evidenziato le CP_2
opposte che con l'ordinanza di rimessione, la S.C. aveva rimandato al Giudice del rinvio l'esame della questione della natura conformativa o espropriativa del vincolo apposto dalla realizzazione dell'opera pubblica e che, nel caso di specie, doveva ritenersi che la qualificazione di zona omogenea F22 derivante da una variante urbanistica apportata per realizzare l'opera si traducesse in un vincolo preordinato all'esproprio, del quale, ai sensi dell'art. 32, c. 1 D.P.R. 327/2001, non bisognava tenere conto ai fini della indennità di espropriazione e di occupazione. Le opposte hanno a tal fine richiamato il fatto, pacifico, che nel caso di specie la variante della destinazione urbanistica era stata apportata proprio in occasione della approvazione del progetto, circostanza questa idonea a palesare la natura espropriativa del vincolo del quale quindi, ai sensi dell'art. 32 T.U. cit. non si doveva tener conto ai fini del calcolo della indennità di esproprio.
5.Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 15 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve innanzi tutto ricordarsi che il principio di diritto formulato dalla Corte di
Cassazione costituisce per il giudizio di rinvio atto di indirizzo vincolante che ne definisce
4 il carattere di giudizio “chiuso”, ossia di indagine in cui non è dato ingresso a nuove allegazioni, domande eccezioni, istanze istruttorie ed in genere a nuove difese che ne alterino il thema decidendum ed in cui le parti non possono prendere conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata (Cass.
n. 7506/2017; Cass. 6292/2016).
7. Orbene, con l'ordinanza n. 16803/2019, al cui principio deve darsi attuazione, la S.C. ha chiarito che l'area espropriata doveva essere valutata sulla base della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto di esproprio e tanto ai sensi dell'art. 5 bis, c.
3, D.L. n. 332/1992, recepito agli artt. 32 e 37 D.P.R. 327 cit., a mente del quale la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree ai fini della determinazione della indennità di espropriazione deve essere operata con riferimento “al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”, mentre è irrilevante ai fini della stima del bene il vincolo espropriativo, che non deve essere considerato.
Ancora, la S.C. , richiamando propri precedenti, ha ricordato che ai fini della ricognizione giuridica di area destinata ad opere di viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destinazione comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica, oppure se venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico.
La S.C. ha quindi enunciando il seguente principio di diritto, efficace in modo vincolante nel presente giudizio di rinvio: “L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7 c. 1 n. 1, L. n. 1150 del 1942) comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo
preordinato all'esproprio a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone
(art. 13 L. n. 1150 cit.) come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo”.
8. Giova allora osservare che, nel caso di specie, come pacifico, con delibera del
Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di in relazione alla situazione del traffico e della mobilità Pt_1
5 n. 7 del 24 marzo 2005 - successivamente modificata e integrata con delibera n. 26 del
27 novembre 2006 - è stato approvato il progetto definitivo relativo alle linee tranviarie da realizzare, come approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto n.
331 del 15 marzo 2005, nell'ambito del “programma straordinario di opere e di interventi” di cui alla ordinanza n. 3255 del 29 novembre 2002, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver nominato il Sindaco di Palermo Commissario delegato, aveva individuato, per quanto qui rileva, la realizzazione di tre linee tranviarie tra gli interventi prioritari del predetto programma straordinario.
Nell'ambito delle procedure espropriative necessarie alla realizzazione del suddetto progetto, con determinazione dirigenziale n. 70 del 4 aprile 2008, l'Ente civico aveva determinato l'indennità provvisoria ex art. 22 bis T.U. cit. per l'espropriazione dei terreni siti in via Castellana, iscritti al catasto foglio 47/M, particelle 5073, 5602, 5604, 5606,
5608 e 5285 di proprietà di e , disponendo Controparte_1 CP_2
al contempo l'occupazione anticipata e d'urgenza in favore del Comune di . Pt_1
La proprietà, non condividendo la misura della indennità provvisoria individuata dall'ente civico, si è quindi avvalsa del procedimento ex art. 21, c. 11, D.P.R. 327 cit.
Avverso la stima effettuata dalla terna nella relazione depositata il 3 ottobre 2008, ha proposto opposizione l'ente civico lamentandone l'erroneità per avere i tecnici tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area precedente alla approvazione del progetto
(D1), anziché quella attuale (F22- deposito tram).
9. È ben vero che soltanto con determina dirigenziale n. 202 del 6 ottobre 2009 è stato disposto l'esproprio definitivo in favore del delle aree interessate alla Parte_1
realizzazione del sistema tranviario della città di e che a quella data ai terreni per Pt_1
cui è causa era stata già assegnata destinazione urbanistica F22 – deposito tram, e tanto fin dal marzo 2005, quando, come detto con delibera del Commissario delegato n. 7/2005 era stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto le tre linee tranviarie da realizzare nell'ambito del programma straordinario di interventi per l'emergenza traffico e mobilità della . Ed è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 32 T.U. cit., Parte_2
richiamato dal opponente, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base Pt_1
delle caratteristiche del bene alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
6 Proprio l'art. 32 cit. precisa, tuttavia, come evidenziato nell'ordinanza della S.C. di rimessione (p. 4), che la ricognizione della qualità del bene va effettuata senza considerare il vincolo preordinato all'espoprio.
10. Orbene, nel caso di specie, la destinazione a deposito tranviario, che deriva appunto dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, risponde alla specifica esigenza di localizzare l'opera realizzanda e non già a quella di incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità di indifferenziata di soggetti e in funzione della destinazione di un'intera zona del territorio comunale. In altre parole, con l'approvazione del progetto si
è imposto un vincolo particolare, su particelle determinate, al fine di localizzare l'opera pubblica (deposito tram), incompatibile con la persistenza della proprietà privata.
La destinazione F22 – deposito tram è, invero, una destinazione funzionale alla espropriazione e non già meramente conformativa, tanto che, come rilevato dal CTU, se non fosse stato approvato il progetto dell'opera, la destinazione urbanistica dei beni per cui è causa, sarebbe rimasta quella industriale D1, che a tutt'oggi permane per le aree circostanti che non sono state oggetto di espropriazione.
La delibera del Commissario delegato n. 7/2005, con cui come detto è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, ha sostanzialmente individuato e localizzato - tra le diverse opere previste nel Piano Integrato del Trasporto Pubblico di Massa, redatto dall'Azienda
Speciale AMAT e approvato con delibera C.C. n. 103 del 30 maggio 2002 - il singolo deposito tram a servizio dell'area metropolitana, in attuazione della precedente generale variante allo strumento urbanistico adottata dal Commissario delegato in occasione della
Conferenza di Servizi svoltasi in data 3 e 6 agosto, 4 ottobre e 19 novembre 2004.
11. Tanto è stato, del resto, ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie con la sentenza n. 1122/2014, confermata dalla S.C. con ordinanza n. 11810/2021, in atti (cfr. altresì Cass. ord. 27079/2019, sempre su fattispecia analoga).
12. Per i motivi esposti, l'indennità di esproprio dei fondi intestati alle opposte, siti al catasto foglio 47/M, mq 5.243 (part. n. 6035, già 5606, n. 6037, già 5604, n. 6039, già
5602, n. 6045 già 5608, n. 6047 e 6049 già 5285 e n. 6051 già 5073), determinata in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza di rimessione n.
16803/2019 e quindi con riferimento alla data del decreto di esproprio (ottobre 2009) e
7 senza tener conto, ai sensi dell'art. 32 T.U. cit. , dei vincoli preordinati alla realizzazione dell'opera, deve essere quantificata nell'importo di € 1.355.315,50, già determinato dalla
Corte di Appello con la sentenza n. 1105/2014.
La domanda di ripetizione di quanto versato formulata dall'ente civico opponente in riassunzione deve, quindi, essere rigettata.
12. Visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del giudizio di opposizione, di quello di legittimità
e del presente giudizio di rinvio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio giusta ordinanza di rimessione della S.C. n. 16803/2019, nel contraddittorio delle parti, determina l'indennità di esproprio dei fondi siti al catasto foglio 47/M, mq 5.243, dovuta dal alle opposte e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in € 1.355.315,50.
[...]
Compensa le spese di lite dell'opposizione, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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