Art. 2. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1)
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15 novembre 1961
15 novembre 1961