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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10084/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Emanuela Pierezza Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di cui agli avvisi di addebito nn.
39720220012187386000 (per € 22.442,25), n. n. 39720220025388134000 (per € 9.636,34) e n. CP_ 39720230011390304000 ((per € 4.637,24), tutti sottesi al sollecito di pagamento dell' ricevuto il
02.10.2024.
A sostegno della domanda lamentava di non aver ricevuto la notifica dei predetti avvisi di addebito, né CP_ CP_ altra comunicazione che a seguito di accertamenti presso l' aveva appurato che tale richiesta era relativa alla posizione protocollata al n. 21543364 a decorrere dal 2016 ed in ragione di ciò le erano stati calcolati i contributi previdenziali dovuti ed emessi i relativi avvisi di addebito;
eccepiva CP_ l'estinzione del credito per il periodo 2016 – 31.12.2019. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24
d.lgs n. 46/99. Nel merito chiedeva il rigetto deducendo che gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati alla parte ricorrente e che non era spirato il termine prescrizionale.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
pagina 1 di 3 OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale;
cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).
La parte opponente, che non ha proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito specificatamente indicati nella parte in fatto, sostiene di non aver mai ricevuto la notifica di detti titoli, di cui avrebbe avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90756817 88, pacificamente avvenuta il 24.06.2024.
A tale data, secondo la parte opponente, era già spirato il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla maturazione dei singoli crediti contributivi e, in subordine, decorrente dalla asserita data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Mette conto rilevare che l'assunto attoreo appare comunque infondato, atteso che l'odierno ricorso è stato depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
24.0.6.2024.
Come affermato dai giudici di legittimità "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Altresì la Corte di Cassazione ha chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. pagina 2 di 3 29294 del 2019).
Nel caso in scrutinio deve osservarsi che il ricorso in opposizione è stato depositato il 18.03.2025, , ossia CP_ oltre il termine di 40 giorni dal sollecito di pagamento pacificamente notificato alla ricorrente il
02.10.2024. CP_ Peraltro, costituendosi in giudizio l ha documentato di aver notificato alla parte ricorrente due dei tre avvisi di addebito di cui l'istante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale. Sul punto deve osservarsi che le relate di notifica allegate riportano ciascuna il numero di ar indicato nella parte in alto a destra di ciascuna avviso di addebito. Sicchè sono infondate le doglianze di parte ricorrente circa la non riconducibilità di tali notifiche agli avvisi di addebito.
Ad abundantiam deve osservarsi che la parte ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione per il pagamento dei tre avvisi di addebito. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria n.
19401/2022) “nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, si possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che si presume conosciute) e sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento”.
Deve infine escludersi che alla data di ricezione del sollecito di pagamento (avvenuto il 02.10.2024) fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle notifiche dei tre avvisi di addebito
(rispettivamente effettuate il 22.09.2022, il 03.03.2023 e il 06.02.2024).
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 3.291,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 29 ottobre 2025
La Giudice
EL RA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10084/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Emanuela Pierezza Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di cui agli avvisi di addebito nn.
39720220012187386000 (per € 22.442,25), n. n. 39720220025388134000 (per € 9.636,34) e n. CP_ 39720230011390304000 ((per € 4.637,24), tutti sottesi al sollecito di pagamento dell' ricevuto il
02.10.2024.
A sostegno della domanda lamentava di non aver ricevuto la notifica dei predetti avvisi di addebito, né CP_ CP_ altra comunicazione che a seguito di accertamenti presso l' aveva appurato che tale richiesta era relativa alla posizione protocollata al n. 21543364 a decorrere dal 2016 ed in ragione di ciò le erano stati calcolati i contributi previdenziali dovuti ed emessi i relativi avvisi di addebito;
eccepiva CP_ l'estinzione del credito per il periodo 2016 – 31.12.2019. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24
d.lgs n. 46/99. Nel merito chiedeva il rigetto deducendo che gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati alla parte ricorrente e che non era spirato il termine prescrizionale.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
pagina 1 di 3 OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale;
cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).
La parte opponente, che non ha proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito specificatamente indicati nella parte in fatto, sostiene di non aver mai ricevuto la notifica di detti titoli, di cui avrebbe avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90756817 88, pacificamente avvenuta il 24.06.2024.
A tale data, secondo la parte opponente, era già spirato il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla maturazione dei singoli crediti contributivi e, in subordine, decorrente dalla asserita data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Mette conto rilevare che l'assunto attoreo appare comunque infondato, atteso che l'odierno ricorso è stato depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
24.0.6.2024.
Come affermato dai giudici di legittimità "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Altresì la Corte di Cassazione ha chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. pagina 2 di 3 29294 del 2019).
Nel caso in scrutinio deve osservarsi che il ricorso in opposizione è stato depositato il 18.03.2025, , ossia CP_ oltre il termine di 40 giorni dal sollecito di pagamento pacificamente notificato alla ricorrente il
02.10.2024. CP_ Peraltro, costituendosi in giudizio l ha documentato di aver notificato alla parte ricorrente due dei tre avvisi di addebito di cui l'istante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale. Sul punto deve osservarsi che le relate di notifica allegate riportano ciascuna il numero di ar indicato nella parte in alto a destra di ciascuna avviso di addebito. Sicchè sono infondate le doglianze di parte ricorrente circa la non riconducibilità di tali notifiche agli avvisi di addebito.
Ad abundantiam deve osservarsi che la parte ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione per il pagamento dei tre avvisi di addebito. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria n.
19401/2022) “nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, si possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che si presume conosciute) e sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento”.
Deve infine escludersi che alla data di ricezione del sollecito di pagamento (avvenuto il 02.10.2024) fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle notifiche dei tre avvisi di addebito
(rispettivamente effettuate il 22.09.2022, il 03.03.2023 e il 06.02.2024).
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 3.291,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 29 ottobre 2025
La Giudice
EL RA
pagina 3 di 3