Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la spesa straordinaria di lire nove miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la spesa straordinaria di lire nove miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.