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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
Divorzio – Scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nada Lucaccioni del Foro di GI (pec: ed ivi elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del difensore sito in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 13, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in GI, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rondoni del Foro di GI (pec:
, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 difensore sito in GI, Via cacciatori delle Alpi 28, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 10.7.2025 accordo congiunto, nei termini di seguito integralmente riportati:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni:
1
1. La sig.ra , si dice disponibile a procedere, in accordo con il sig. CP_2 [...]
alla conversione del procedimento da divorzio da giudiziale a consensuale, con il Parte_1 quale prevedere e richiedere lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni economiche: corresponsione da parte del sig. di una somma una tantum Parte_1 di importo pari ad € 30.000,00. La sig.ra come conseguenza del riconoscimento e CP_1 del pagamento effettivo della somma indicata pari ad € 30.000,00 in unica soluzione, rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto e ragione in tema di assegno di mantenimento e/o divorzio, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione nei confronti del signor in merito anche ad arretrati. Parte_1
2. Entrambe le parti con la sottoscrizione dell'accordo di scioglimento del matrimonio come consensualmente trasformato dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi dritto e/o ragione.
3. Il presente procedimento viene trasformato come sopra con compensazione delle spese legali.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 4.3.2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.07.2010 in New York (USA) e regolarmente trascritto in Italia con disponendo che nulla fosse dovuto a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, essendo la predetta titolare di redditi propri nonché dotata di piena capacità lavorativa. In punto di fatto ha esposto: che dall'unione non sono nati figli;
che con sentenza n. 1537/2024 l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale e di aver tentato vanamente di addivenire ad una definizione consensuale anche del giudizio di divorzio ma senza esito positivo.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2025 al dichiarato fine di rappresentare di avere trovato un accordo con il ricorrente, sottoscritto in data 9.7.2025, e chiedere la conversione del divorzio da giudiziale in consensuale, alle condizioni riportate nell'istanza di conversione depositata insieme alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 15.7.2025, fissata per la comparizione, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
2 La domanda di scioglimento del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge invero che la convivenza coniugale è cessata protraendosi senza interruzioni sin dall'inizio del procedimento di separazione, che i coniugi non hanno più convissuto e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale.
L'accordo in ordine alle condizioni accessorie – con il quale le parti hanno concordato il versamento in favore della di un assegno divorzile una tantum - appare congruo e nulla CP_1 osta pertanto alla sua formalizzazione, anche considerato che dall'unione non sono nati figli.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in New York (USA) in data 16.7.2010 tra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
31.3.1973, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torgiano (PG) al n. 2, parte
2, Serie C, anno 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in GI, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
3
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
Divorzio – Scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nada Lucaccioni del Foro di GI (pec: ed ivi elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del difensore sito in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 13, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in GI, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rondoni del Foro di GI (pec:
, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 difensore sito in GI, Via cacciatori delle Alpi 28, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 10.7.2025 accordo congiunto, nei termini di seguito integralmente riportati:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni:
1
1. La sig.ra , si dice disponibile a procedere, in accordo con il sig. CP_2 [...]
alla conversione del procedimento da divorzio da giudiziale a consensuale, con il Parte_1 quale prevedere e richiedere lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni economiche: corresponsione da parte del sig. di una somma una tantum Parte_1 di importo pari ad € 30.000,00. La sig.ra come conseguenza del riconoscimento e CP_1 del pagamento effettivo della somma indicata pari ad € 30.000,00 in unica soluzione, rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto e ragione in tema di assegno di mantenimento e/o divorzio, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione nei confronti del signor in merito anche ad arretrati. Parte_1
2. Entrambe le parti con la sottoscrizione dell'accordo di scioglimento del matrimonio come consensualmente trasformato dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi dritto e/o ragione.
3. Il presente procedimento viene trasformato come sopra con compensazione delle spese legali.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 4.3.2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.07.2010 in New York (USA) e regolarmente trascritto in Italia con disponendo che nulla fosse dovuto a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, essendo la predetta titolare di redditi propri nonché dotata di piena capacità lavorativa. In punto di fatto ha esposto: che dall'unione non sono nati figli;
che con sentenza n. 1537/2024 l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale e di aver tentato vanamente di addivenire ad una definizione consensuale anche del giudizio di divorzio ma senza esito positivo.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2025 al dichiarato fine di rappresentare di avere trovato un accordo con il ricorrente, sottoscritto in data 9.7.2025, e chiedere la conversione del divorzio da giudiziale in consensuale, alle condizioni riportate nell'istanza di conversione depositata insieme alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 15.7.2025, fissata per la comparizione, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
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2 La domanda di scioglimento del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge invero che la convivenza coniugale è cessata protraendosi senza interruzioni sin dall'inizio del procedimento di separazione, che i coniugi non hanno più convissuto e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale.
L'accordo in ordine alle condizioni accessorie – con il quale le parti hanno concordato il versamento in favore della di un assegno divorzile una tantum - appare congruo e nulla CP_1 osta pertanto alla sua formalizzazione, anche considerato che dall'unione non sono nati figli.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in New York (USA) in data 16.7.2010 tra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
31.3.1973, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torgiano (PG) al n. 2, parte
2, Serie C, anno 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in GI, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
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