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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, in seguite al deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.r.g. 7153/2022
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ciulla presso il cui studio in Messina, via Dei Mille is. 77 n. 272, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
, C. F. Controparte_1
con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 in atti Notaio dott. elettivamente domiciliato Per_1
l in Messina, Via Armeria 1 Controparte_2
resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1.
Fatti di causa
. Con ricorso depositato in data 20/12/2022 chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina l'annullamento del provvedimento di rigetto del
20.06.2022 in materia di prestazioni a sostegno del reddito fondo di garanzia per i crediti di lavoro diversi da TFR ed il riconoscimento del diritto al trattamento delle ultime tre mensilità non pagate.
L' costituitosi in giudizio eccepiva la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso.
Scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Ragioni a fondamento della decisione.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prescrizione del credito eccepita da parte convenuta, si osserva che, nel caso di specie, il dies a quo del termine annuale previsto ex art. 2, comma 5 D. lgs. n. 80/1992 non ha mai iniziato il suo decorso per insussistenza del presupposto necessario allo stesso, previsto dall'art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 80/1992 e segnatamente individuato nell'accertamento dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
Ed invero, quando il datore di lavoro – come avviene nel caso di specie (v. sentenza del
Tribunale di Mesina, sez. II civile del 1.09.2021, allegata in atti) – non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti,
«sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dato prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della debitrice. Ed invero, l'unico elemento offerto dal ricorrente, ossia il verbale negativo di pignoramento allegato, non dimostra l'insufficienza patrimoniale della datrice di lavoro, debitrice, ma si limita a constatare l'assenza della stessa, trasferitasi ad altro indirizzo sconosciuto. Pertanto, non essendo stato accertato l'insufficienza delle garanzie patrimoniali della datrice e, quindi, il presupposto di accessibilità al Fondo di Garanzia , questo Giudice respinge CP_1 il ricorso in oggetto.
Le spese di giudizio, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della resistente, liquidate in € 2.695,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Messina 9 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
Alla stesura del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera,
Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, in seguite al deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.r.g. 7153/2022
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ciulla presso il cui studio in Messina, via Dei Mille is. 77 n. 272, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
, C. F. Controparte_1
con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 in atti Notaio dott. elettivamente domiciliato Per_1
l in Messina, Via Armeria 1 Controparte_2
resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1.
Fatti di causa
. Con ricorso depositato in data 20/12/2022 chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina l'annullamento del provvedimento di rigetto del
20.06.2022 in materia di prestazioni a sostegno del reddito fondo di garanzia per i crediti di lavoro diversi da TFR ed il riconoscimento del diritto al trattamento delle ultime tre mensilità non pagate.
L' costituitosi in giudizio eccepiva la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso.
Scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Ragioni a fondamento della decisione.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prescrizione del credito eccepita da parte convenuta, si osserva che, nel caso di specie, il dies a quo del termine annuale previsto ex art. 2, comma 5 D. lgs. n. 80/1992 non ha mai iniziato il suo decorso per insussistenza del presupposto necessario allo stesso, previsto dall'art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 80/1992 e segnatamente individuato nell'accertamento dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
Ed invero, quando il datore di lavoro – come avviene nel caso di specie (v. sentenza del
Tribunale di Mesina, sez. II civile del 1.09.2021, allegata in atti) – non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti,
«sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dato prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della debitrice. Ed invero, l'unico elemento offerto dal ricorrente, ossia il verbale negativo di pignoramento allegato, non dimostra l'insufficienza patrimoniale della datrice di lavoro, debitrice, ma si limita a constatare l'assenza della stessa, trasferitasi ad altro indirizzo sconosciuto. Pertanto, non essendo stato accertato l'insufficienza delle garanzie patrimoniali della datrice e, quindi, il presupposto di accessibilità al Fondo di Garanzia , questo Giudice respinge CP_1 il ricorso in oggetto.
Le spese di giudizio, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della resistente, liquidate in € 2.695,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Messina 9 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
Alla stesura del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera,
Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.