Art. 5. 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attivita' dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattivita', l'istituzione culturale e' esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
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6 novembre 1996
6 novembre 1996
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