Articolo 5 della Legge 17 ottobre 1996, n. 534
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 novembre 1996
Art. 5. 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attivita' dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattivita', l'istituzione culturale e' esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Entrata in vigore il 6 novembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente