Articolo 1479 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1479Articolo 1479 ter
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1 gennaio 2024
Art. 1479-bis. (( (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive). )) (( 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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