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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9891 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20941/2020 R.Gen.Aff.Cont.. trattenuta in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 28/10/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Napoli alla Parte_1 C.F._1 via D. Colasanto n. 3 presso lo studio dell'avv. GI Tais che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. GI OL in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Rua Controparte_2
Catalana n. 29 presso lo studio dell'avv. Luca Angelo Signorelli che la rappresenta e difende giusta procura per notaio . Persona_1
- CONVENUTA E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_3 P.IVA_2
sede in Trento alla Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa, per mandato 1 in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli presso il cui studio in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella
n. 88 elettivamente domicilia
- CONVENUTA
E
già , con sede legale in Reggio Emilia via G.B. Vico Controparte_4 Controparte_5
n. 10, P.IVA , in persona del Legale Rappresentante dott.ssa P.IVA_3 Controparte_6
, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia Via C. Manicardi n. 2 presso lo studio
[...]
degli Avv.ti Massimo Maria Mantegari e Gianluca Bologna, entrambi del Foro di Reggio
Emilia, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0522/524554 e agli indirizzi di posta elettronica certificata.
- CONVENUTA
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Difesa Monte Tranquillo – cap. 67032.
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 28/10/2025 e note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
2 Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 17145/06; 8294/2011;
22509/2014).
Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio la
[...]
e per ottenere la condanna della citata Controparte_1 Controparte_7
compagnia al risarcimento dei danni da lesione personale patiti in occasione del sinistro verificatosi in Napoli, via Colli Aminei direzione Capodimonte, il giorno
27/04/2018, alle ore 08.00.
Parte attrice, la quale agiva invocando l'azione per “risarcimento del terzo trasportato” ex art. 141 del Dlgs 209/2005, specificava che mentre era a bordo, in qualità di trasportato, del motoveicolo Malaguti Password (tg. DN89479), di proprietà di ed assicurato con la veniva Controparte_7 Controparte_8
investito e scaraventato al suolo dal veicolo OB (tg. AP352SS) assicurato con la
[...]
CP_9
Per effetto dell'incidente l'attore veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso l'ospedale CTO di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura pilone tibiale sinistra”.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citato in giudizio , non si Controparte_7
costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente eccepiva Controparte_8
l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio. In particolare, sosteneva che il responsabile civile anche in ipotesi di azione ex art. 141 c.d.a. fosse litisconsorte necessario. Sempre in via 3 preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 141,
143, 144, 145, 148 e 149 c.d.a. nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25/01/2021 l'attore, alla luce dell'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, chiedeva ed otteneva dal Giudice l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti della (già Controparte_10 [...]
e della rispettivamente proprietaria e compagnia CP_5 Controparte_11
assicuratrice del veicolo OB (tg. AP352SS).
Costituitasi in giudizio la preliminarmente chiedeva di essere Controparte_11 estromessa dal giudizio sulla base del tipo di azione intrapresa dall'attore (art. 141
c.d.a.); ancora preliminarmente eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Costituitasi in giudizio (già preliminarmente Controparte_10 Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva osservando che il veicolo Fiat
OB, al momento del sinistro, era in locazione alla società Sirti s.p.a.
Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2. Tanto premesso, in primo luogo devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle compagnie assicuratrici.
Le assicurazioni convenute hanno eccepito l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, giacché la lettera stragiudiziale non rispettava i requisiti di contenuto minimo di cui all'art. 148 cod. ass., secondo cui “la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al 1° comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante 4 l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, 2° comma o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, in sostanza, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021).
Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di
5 legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dallo stesso tramite messa in mora del 29/01/2020 ricevuta in data 03/02/2020 dalla
[...]
ed in data 04/02/2020 dalla (cfr. all. 2 – atto di citazione) deve CP_1 Controparte_11
ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (dati dell'infortunato, descrizione puntuale del sinistro, certificato medico di avvenuta guarigione).
Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la suddetta convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Tanto chiarito e prima di affrontare il merito della controversia avendo l'attore, nella qualità di terzo trasportato, citato sia il vettore e la sua compagnia assicuratrice e poi, a seguito di autorizzazione del Giudice, integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia del veicolo antagonista e poi del rispettivo proprietario, occorre chiarire il tipo di azione promossa allo scopo di individuarne correttamente i presupposti.
Com'è noto il codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005) ha inteso ampliare gli strumenti di tutela delle vittime dei sinistri stradali, estendendo l'area dei presupposti o dei legittimati passivi delle azioni di responsabilità (v. art. 144 cod. ass.), ovvero prevedendo azioni di
6 indennizzo diretto che prescindono dall'accertamento dei presupposti della responsabilità dei soggetti coinvolti (v. art. 141 e 145, co. 2 cod. ass.).
Per quanto qui rileva, l'art. 141 cod. ass. ha fornito al terzo trasportato un'azione esercitabile direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore, “a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, facendo salvo il diritto della compagnia convenuta a rivalersi nei confronti della compagnia del veicolo antagonista, qualora vi sia responsabilità del conducente di quest'ultimo.
L'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. ha lo scopo di rafforzare la posizione del trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost.,
23.12.2008 n. 440), motivo per cui la giurisprudenza ammette la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, da parte del terzo trasportato, dell'azione ex art. 141 c.d.a. nei confronti della compagnia del vettore e dell'azione di danno nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore (cfr. da ultima Cass. Civ. n. 21021/2024; Cass. Civ. n.
24840/2025).
Occorre tuttavia chiarire cosa debba intendersi per esercizio “cumulativo” delle azioni, dal momento che, data la medesima pretesa risarcitoria azionata, la condanna della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. non potrebbe coesistere con la condanna in solido del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., essendo i rispettivi presupposti incompatibili.
L'azione ex art. 141 cod. ass., infatti, prescinde dall'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, limitandosi l'esame del giudice alla verifica della sussistenza del sinistro tra due vetture e della qualità di terzo trasportato dell'attore, laddove invece l'azione di danno ordinaria verso il responsabile civile presuppone l'esatta ricostruzione della dinamica dello scontro e l'attribuzione ai conducenti della responsabilità del sinistro.
L'accoglimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. implica necessariamente la condanna della compagnia del vettore all'integrale risarcimento del danno (entro i limiti del massimale minimo di legge), dal momento che l'accertamento di una eventuale responsabilità o corresponsabilità del conducente del veicolo antagonista è subordinata dalla legge ad una espressa azione di rivalsa esercitata dalla compagnia convenuta.
Ottenuta la condanna integrale al risarcimento del danno nei confronti della compagnia del 7 vettore, il terzo trasportato non avrebbe interesse a promuovere l'azione per il ristoro del medesimo danno verso il responsabile civile, avendo al più la compagnia del vettore condannata interesse ad agire in rivalsa per graduare ex post le colpe dei rispettivi conducenti.
Alla luce di tali principi giova preliminarmente evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di mancata integrità del contraddittorio sollevata dalla compagnia assicuratrice del vettore con l'atto di costituzione sull'erroneo presupposto che nella specie andasse evocato in giudizio anche il responsabile civile dell'ente assicurativo del veicolo coinvolto nel sinistro (cfr. Cass.
Civ. ord. n. 27078/2022: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma
3, c.p.c.”).
Così delimitati i rapporti tra le rispettive azioni, nel caso di specie la pretesa azionata dall'attore, e per la quale insiste in via principale, deve evidentemente qualificarsi come azione di danno ex art. 141 cod. ass., promossa nei confronti del proprietario del veicolo vettore nonché della sua compagnia assicurativa.
Tanto emerge in primo luogo dalle conclusioni di cui all'atto di citazione in cui l'attore espressamente chiede di “accertare quanto dichiarato in premessa, dichiarando la responsabilità contrattuale e/extracontrattuale delle e per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.te, per le causali di cui in premessa ed Controparte_1 in applicazione del D. lgs. 209/2005 (artt. 141 e segg.)”.
Poi, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore, pur avendo integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice (v. atto di citazione per chiamata in causa), ha comunque, in via principale, chiesto la condanna ex art. 141 c.d.a. della compagnia assicuratrice del vettore.
Infine, nelle note conclusive di parte attrice, a cui la parte si è espressamente riportata
8 all'udienza di discussione ex art. 281-sexies del 28/10/2025, l'attore ha ribadito che “previo rigetto di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dichiarando la responsabilità contrattuale e/extracontrattuale delle ai sensi dell'art. 141 CDA, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rapp.te p.t., o chi di ragione, al pagamento in favore dell'istante, quale risarcimento dei danni fisici sofferti”).
Deve pertanto ritenersi che la domanda conservi in via principale la natura di azione speciale di indennizzo ex art. 141 cod. ass., volta a conseguire il risarcimento del danno nella forma immediata e diretta prevista dalla norma, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Siffatta domanda di risarcimento proposta dall'attore ex art. 141 c.d.a. nei confronti del vettore e della sua compagnia assicuratrice è fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 141 cod. ass. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
Come compiutamente affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) “lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo 9 che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo
e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente. A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che
l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità”.
Dal punto di vista processuale, quindi, il trasportato che decida di agire avvalendosi del disposto dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 non ha alcun onere di provare l'insussistenza del fortuito, perché in tal caso sarebbe gravato di una prova negativa, ma sarà il convenuto ad avere l'onere di provare la ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale, dimostrando che lo stesso si è verificato per un caso fortuito. Il favor verso il trasportato, quindi, è dovuto al venire meno degli obblighi probatori sottesi al disposto dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2054,
II comma, c.c., non essendo il danneggiato tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà, invece, il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 4147 del 13.02.2019).
10 Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie la domanda proposta dall'attore rientra del tutto pacificamente nella previsione dell'art. 141 c.d.a. questo comporta che l'onere della prova a carico dell'attore non coinvolge la ricostruzione del sinistro stradale presupposto e deve considerarsi limitato solo alla circostanza che l'attore era terzo trasportato sul motoveicolo, che questo sia stato coinvolto in un incidente con la partecipazione almeno di un'altra vettura e che dall'incidente sia occorso un danno risarcibile.
Viceversa, sarà, invece, il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.
Ciò posto, ci si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, divenuto ormai minoritario, secondo il quale l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro sia addebitabile al conducente del veicolo antagonista. Infatti, l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non richiede che il danneggiato dia prova della dinamica dell'incidente ed esclude dall'area della risarcibilità quelle sole condotte ascrivibili a “caso fortuito”, tali essendo quelle ipotesi eccezionali, né prevedibili, in cui il danno si sia prodotto non già a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì a causa una circostanza esterna, indipendente dalla volontà e dal comportamento del soggetto agente, né in alcun modo connessa con un comportamento negligente o imprudente del conducente del veicolo antagonista.
In questo senso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno recentemente risolto un contrasto interpretativo sulla questione, chiarendo che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del 30.11.2022).
Da ultimo si osserva che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi” (cfr Cass. civ., sent. cit.).
11 Fatta questa ricostruzione ermeneutica ne consegue che il danneggiato aveva l'esclusivo onere di provare la propria qualità di trasportato ed i danni subiti a causa del sinistro, dovuto ad incidente stradale il quale vide certamente coinvolti due veicoli. L'onere della prova del “caso fortuito” gravava, invece, come detto, sulla parte convenuta ed escludendo la possibilità di ricondurvi la colpa esclusiva del terzo.
Nel caso in esame la configurabilità del “caso fortuito, solo genericamente allegato dalla compagnia assicuratrice ( ), ma è stata provata ed appare pacificamente Controparte_1
emerso in corso di causa che l'attore si trovava, in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo Malaguti Password (tg. DN89479) e che tale motoveicolo veniva effettivamente coinvolto in un incidente stradale con altra vettura.
Ciò, oltre ad essere emerso dalle deposizioni testimoniali (“La OB lo ha preso al piede infatti il passeggero, che era , si è fatto male al piede”; “Dopo l'impatto le persone al bordo Persona_2 del motociclo sono cadute. La persona trasportata non riusciva ad alzarsi”), risulta altresì provato dal verbale redatto dagli agenti della polizia Municipale sopraggiunti sul luogo dell'evento nel quale si dà atto del coinvolgimento di due vetture e del fatto che l'attore rivestiva la qualità di trasportato (cfr. doc. n. 4 – allegazione atto di citazione).
Risulta, altresì, provato documentalmente che il giorno 27/04/2018, l'attore veniva curato presso il P.S. dell'Ospedale “CTO” (cfr. doc. n. 6 – allegazione atto di citazione), i cui sanitari refertavano che il medesimo presentava “frattura di parte non specificata, chiusa perone e tibia”
e che il paziente riferiva di essere stato vittima di un incidente stradale.
In definitiva, per quanto osservato parte attorea ha assolto all'onere probatorio gravate su di essa ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 141 c.d.a. Ne deriva il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da errori e vizi logici. Persona_3
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come “frattura del pilone tibiale e del perone distale a sx. trattate con intervento di riduzione e sintesi con placca malleolare al perone e plcassa antero-mediale al pilone tibiale, poi rimosse in data 17.10.2020”.
12 Il CTU ha, quindi, stimato un danno biologico del 15%; lo stesso ha, inoltre, riconosciuto i seguenti periodi di inabilità temporanea: una ITT di giorni 11; una ITP al 75% di giorni 60; una ITP al 50% di giorni 30; una ITP al 25% di giorni 30.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. Civ., sent.
n. 28290 del 22.12.2011; Cass. Civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. Civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (49 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
36.611,00 per l'invalidità permanente in ragione del punto di invalidità del 15%; euro
1.265,00 per 11 giorni di ITT;
euro 5.175,00 per i 60 giorni di ITP al 75%; euro 1.725,00 per i
30 giorni di ITP al 50%; euro 862,50 per i 30 giorni di ITP al 25%.
Il CTU, poi, in risposta alle osservazioni di parte attorea, ha ritenuto congrue le spese mediche sopportare dal danneggiato e documentate in euro 4.655,00 (cfr. CTU: “lette le osservazioni di parte attrice si evidenzia che le spese documentate ammontano a Euro 4.655,00
(Quattromilaseicentocinquantacinque/00) e sono congrue”).
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. Civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) – da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” – ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione
13 dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. Civ., SS. UU. Sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit” cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Nel caso di specie, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, né elementi sintomatici, anche data la modesta lesività delle lesioni, per ritenerlo presuntivamente provato.
Allo stesso modo non sono allegati elementi eccezionali del vissuto dell'attore che rendano opportuno “personalizzare” il risarcimento del danno biologico così liquidato. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore -ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26972 del 11 novembre 2008-, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Civ., ord. n. 7513 del
27.03.2018). In altri termini, ove, come nel caso di specie, non sia stato soddisfatto il relativo onere probatorio, non si ritiene opportuno liquidare somme aggiuntive rispetto a quelle individuate in via generale ed astratta con il criterio tabellare, in quanto è impossibile affermare che le conseguenze del sinistro nel vissuto del danneggiato differiscano sensibilmente rispetto ad altre persone della sua età e delle sue abitudini di vita colpite dalla medesima lesione.
In definitiva, pertanto, la deve essere condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese Parte_1
mediche) e non patrimoniale, del complessivo importo di euro 50.293,50.
14 A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
L'accoglimento della domanda nei confronti della determina Controparte_1
l'assorbimento di ogni altra questione inerente ai rapporti tra l'attore e i chiamati in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra l'attore e la compagnia assicuratrice e si liquidano come da dispositivo Controparte_1 in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/22
– con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum (applicando i valori medi), con distrazione in favore degli avv.ti Tais
GI e OL GI, che ne hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ci si discosta dalla nota spese depositata da parte attorea con la memoria del 23/10/2025 in quanto nella stessa le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio del disputatum invece che con il criterio del decisum.
Le spese di lite, invece, devono essere integralmente compensate nel rapporto processuale fra l'attore e evocato in giudizio nella sola qualità di litisconsorte, senza che Parte_2
alcuna domanda di condanna possa essere accolta nei suoi confronti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra l'attore e e chiamati in causa con Controparte_12 Controparte_10
ordinanza autorizzativa di integrazione del contraddittorio, alla luce delle considerazioni
15 sopra svolta in ordine alla suddetta integrazione del contraddittorio ed agli approdi solo recenti della giurisprudenziale di legittimità (e successivi alla introduzione del giudizio ) sulla complessa tematica dei rapporti tra le azioni risarcitorie a tutela del terzo trasportato
Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_7 Controparte_1 Controparte_13
così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore ex art. 141 c.d.a. e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, della somma di euro
50.293,50 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi ai procuratori Tais GI e OL GI dichiaratisi anticipatari;
3) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e
[...]
; CP_7
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attore e i chiamati in causa
[...]
e Controparte_12 Controparte_10
5) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della
Controparte_1
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20941/2020 R.Gen.Aff.Cont.. trattenuta in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 28/10/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Napoli alla Parte_1 C.F._1 via D. Colasanto n. 3 presso lo studio dell'avv. GI Tais che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. GI OL in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Rua Controparte_2
Catalana n. 29 presso lo studio dell'avv. Luca Angelo Signorelli che la rappresenta e difende giusta procura per notaio . Persona_1
- CONVENUTA E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_3 P.IVA_2
sede in Trento alla Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa, per mandato 1 in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli presso il cui studio in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella
n. 88 elettivamente domicilia
- CONVENUTA
E
già , con sede legale in Reggio Emilia via G.B. Vico Controparte_4 Controparte_5
n. 10, P.IVA , in persona del Legale Rappresentante dott.ssa P.IVA_3 Controparte_6
, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia Via C. Manicardi n. 2 presso lo studio
[...]
degli Avv.ti Massimo Maria Mantegari e Gianluca Bologna, entrambi del Foro di Reggio
Emilia, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0522/524554 e agli indirizzi di posta elettronica certificata.
- CONVENUTA
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Difesa Monte Tranquillo – cap. 67032.
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 28/10/2025 e note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
2 Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 17145/06; 8294/2011;
22509/2014).
Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio la
[...]
e per ottenere la condanna della citata Controparte_1 Controparte_7
compagnia al risarcimento dei danni da lesione personale patiti in occasione del sinistro verificatosi in Napoli, via Colli Aminei direzione Capodimonte, il giorno
27/04/2018, alle ore 08.00.
Parte attrice, la quale agiva invocando l'azione per “risarcimento del terzo trasportato” ex art. 141 del Dlgs 209/2005, specificava che mentre era a bordo, in qualità di trasportato, del motoveicolo Malaguti Password (tg. DN89479), di proprietà di ed assicurato con la veniva Controparte_7 Controparte_8
investito e scaraventato al suolo dal veicolo OB (tg. AP352SS) assicurato con la
[...]
CP_9
Per effetto dell'incidente l'attore veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso l'ospedale CTO di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura pilone tibiale sinistra”.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citato in giudizio , non si Controparte_7
costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente eccepiva Controparte_8
l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio. In particolare, sosteneva che il responsabile civile anche in ipotesi di azione ex art. 141 c.d.a. fosse litisconsorte necessario. Sempre in via 3 preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 141,
143, 144, 145, 148 e 149 c.d.a. nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25/01/2021 l'attore, alla luce dell'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, chiedeva ed otteneva dal Giudice l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti della (già Controparte_10 [...]
e della rispettivamente proprietaria e compagnia CP_5 Controparte_11
assicuratrice del veicolo OB (tg. AP352SS).
Costituitasi in giudizio la preliminarmente chiedeva di essere Controparte_11 estromessa dal giudizio sulla base del tipo di azione intrapresa dall'attore (art. 141
c.d.a.); ancora preliminarmente eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Costituitasi in giudizio (già preliminarmente Controparte_10 Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva osservando che il veicolo Fiat
OB, al momento del sinistro, era in locazione alla società Sirti s.p.a.
Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2. Tanto premesso, in primo luogo devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle compagnie assicuratrici.
Le assicurazioni convenute hanno eccepito l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, giacché la lettera stragiudiziale non rispettava i requisiti di contenuto minimo di cui all'art. 148 cod. ass., secondo cui “la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al 1° comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante 4 l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, 2° comma o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, in sostanza, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021).
Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di
5 legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dallo stesso tramite messa in mora del 29/01/2020 ricevuta in data 03/02/2020 dalla
[...]
ed in data 04/02/2020 dalla (cfr. all. 2 – atto di citazione) deve CP_1 Controparte_11
ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (dati dell'infortunato, descrizione puntuale del sinistro, certificato medico di avvenuta guarigione).
Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la suddetta convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Tanto chiarito e prima di affrontare il merito della controversia avendo l'attore, nella qualità di terzo trasportato, citato sia il vettore e la sua compagnia assicuratrice e poi, a seguito di autorizzazione del Giudice, integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia del veicolo antagonista e poi del rispettivo proprietario, occorre chiarire il tipo di azione promossa allo scopo di individuarne correttamente i presupposti.
Com'è noto il codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005) ha inteso ampliare gli strumenti di tutela delle vittime dei sinistri stradali, estendendo l'area dei presupposti o dei legittimati passivi delle azioni di responsabilità (v. art. 144 cod. ass.), ovvero prevedendo azioni di
6 indennizzo diretto che prescindono dall'accertamento dei presupposti della responsabilità dei soggetti coinvolti (v. art. 141 e 145, co. 2 cod. ass.).
Per quanto qui rileva, l'art. 141 cod. ass. ha fornito al terzo trasportato un'azione esercitabile direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore, “a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, facendo salvo il diritto della compagnia convenuta a rivalersi nei confronti della compagnia del veicolo antagonista, qualora vi sia responsabilità del conducente di quest'ultimo.
L'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. ha lo scopo di rafforzare la posizione del trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost.,
23.12.2008 n. 440), motivo per cui la giurisprudenza ammette la piena legittimità dell'esercizio cumulativo, da parte del terzo trasportato, dell'azione ex art. 141 c.d.a. nei confronti della compagnia del vettore e dell'azione di danno nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore (cfr. da ultima Cass. Civ. n. 21021/2024; Cass. Civ. n.
24840/2025).
Occorre tuttavia chiarire cosa debba intendersi per esercizio “cumulativo” delle azioni, dal momento che, data la medesima pretesa risarcitoria azionata, la condanna della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. non potrebbe coesistere con la condanna in solido del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., essendo i rispettivi presupposti incompatibili.
L'azione ex art. 141 cod. ass., infatti, prescinde dall'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, limitandosi l'esame del giudice alla verifica della sussistenza del sinistro tra due vetture e della qualità di terzo trasportato dell'attore, laddove invece l'azione di danno ordinaria verso il responsabile civile presuppone l'esatta ricostruzione della dinamica dello scontro e l'attribuzione ai conducenti della responsabilità del sinistro.
L'accoglimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. implica necessariamente la condanna della compagnia del vettore all'integrale risarcimento del danno (entro i limiti del massimale minimo di legge), dal momento che l'accertamento di una eventuale responsabilità o corresponsabilità del conducente del veicolo antagonista è subordinata dalla legge ad una espressa azione di rivalsa esercitata dalla compagnia convenuta.
Ottenuta la condanna integrale al risarcimento del danno nei confronti della compagnia del 7 vettore, il terzo trasportato non avrebbe interesse a promuovere l'azione per il ristoro del medesimo danno verso il responsabile civile, avendo al più la compagnia del vettore condannata interesse ad agire in rivalsa per graduare ex post le colpe dei rispettivi conducenti.
Alla luce di tali principi giova preliminarmente evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di mancata integrità del contraddittorio sollevata dalla compagnia assicuratrice del vettore con l'atto di costituzione sull'erroneo presupposto che nella specie andasse evocato in giudizio anche il responsabile civile dell'ente assicurativo del veicolo coinvolto nel sinistro (cfr. Cass.
Civ. ord. n. 27078/2022: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma
3, c.p.c.”).
Così delimitati i rapporti tra le rispettive azioni, nel caso di specie la pretesa azionata dall'attore, e per la quale insiste in via principale, deve evidentemente qualificarsi come azione di danno ex art. 141 cod. ass., promossa nei confronti del proprietario del veicolo vettore nonché della sua compagnia assicurativa.
Tanto emerge in primo luogo dalle conclusioni di cui all'atto di citazione in cui l'attore espressamente chiede di “accertare quanto dichiarato in premessa, dichiarando la responsabilità contrattuale e/extracontrattuale delle e per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.te, per le causali di cui in premessa ed Controparte_1 in applicazione del D. lgs. 209/2005 (artt. 141 e segg.)”.
Poi, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore, pur avendo integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice (v. atto di citazione per chiamata in causa), ha comunque, in via principale, chiesto la condanna ex art. 141 c.d.a. della compagnia assicuratrice del vettore.
Infine, nelle note conclusive di parte attrice, a cui la parte si è espressamente riportata
8 all'udienza di discussione ex art. 281-sexies del 28/10/2025, l'attore ha ribadito che “previo rigetto di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dichiarando la responsabilità contrattuale e/extracontrattuale delle ai sensi dell'art. 141 CDA, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rapp.te p.t., o chi di ragione, al pagamento in favore dell'istante, quale risarcimento dei danni fisici sofferti”).
Deve pertanto ritenersi che la domanda conservi in via principale la natura di azione speciale di indennizzo ex art. 141 cod. ass., volta a conseguire il risarcimento del danno nella forma immediata e diretta prevista dalla norma, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Siffatta domanda di risarcimento proposta dall'attore ex art. 141 c.d.a. nei confronti del vettore e della sua compagnia assicuratrice è fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 141 cod. ass. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
Come compiutamente affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) “lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo 9 che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo
e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente. A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che
l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità”.
Dal punto di vista processuale, quindi, il trasportato che decida di agire avvalendosi del disposto dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 non ha alcun onere di provare l'insussistenza del fortuito, perché in tal caso sarebbe gravato di una prova negativa, ma sarà il convenuto ad avere l'onere di provare la ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale, dimostrando che lo stesso si è verificato per un caso fortuito. Il favor verso il trasportato, quindi, è dovuto al venire meno degli obblighi probatori sottesi al disposto dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2054,
II comma, c.c., non essendo il danneggiato tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà, invece, il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 4147 del 13.02.2019).
10 Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie la domanda proposta dall'attore rientra del tutto pacificamente nella previsione dell'art. 141 c.d.a. questo comporta che l'onere della prova a carico dell'attore non coinvolge la ricostruzione del sinistro stradale presupposto e deve considerarsi limitato solo alla circostanza che l'attore era terzo trasportato sul motoveicolo, che questo sia stato coinvolto in un incidente con la partecipazione almeno di un'altra vettura e che dall'incidente sia occorso un danno risarcibile.
Viceversa, sarà, invece, il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.
Ciò posto, ci si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, divenuto ormai minoritario, secondo il quale l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro sia addebitabile al conducente del veicolo antagonista. Infatti, l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non richiede che il danneggiato dia prova della dinamica dell'incidente ed esclude dall'area della risarcibilità quelle sole condotte ascrivibili a “caso fortuito”, tali essendo quelle ipotesi eccezionali, né prevedibili, in cui il danno si sia prodotto non già a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì a causa una circostanza esterna, indipendente dalla volontà e dal comportamento del soggetto agente, né in alcun modo connessa con un comportamento negligente o imprudente del conducente del veicolo antagonista.
In questo senso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno recentemente risolto un contrasto interpretativo sulla questione, chiarendo che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del 30.11.2022).
Da ultimo si osserva che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi” (cfr Cass. civ., sent. cit.).
11 Fatta questa ricostruzione ermeneutica ne consegue che il danneggiato aveva l'esclusivo onere di provare la propria qualità di trasportato ed i danni subiti a causa del sinistro, dovuto ad incidente stradale il quale vide certamente coinvolti due veicoli. L'onere della prova del “caso fortuito” gravava, invece, come detto, sulla parte convenuta ed escludendo la possibilità di ricondurvi la colpa esclusiva del terzo.
Nel caso in esame la configurabilità del “caso fortuito, solo genericamente allegato dalla compagnia assicuratrice ( ), ma è stata provata ed appare pacificamente Controparte_1
emerso in corso di causa che l'attore si trovava, in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo Malaguti Password (tg. DN89479) e che tale motoveicolo veniva effettivamente coinvolto in un incidente stradale con altra vettura.
Ciò, oltre ad essere emerso dalle deposizioni testimoniali (“La OB lo ha preso al piede infatti il passeggero, che era , si è fatto male al piede”; “Dopo l'impatto le persone al bordo Persona_2 del motociclo sono cadute. La persona trasportata non riusciva ad alzarsi”), risulta altresì provato dal verbale redatto dagli agenti della polizia Municipale sopraggiunti sul luogo dell'evento nel quale si dà atto del coinvolgimento di due vetture e del fatto che l'attore rivestiva la qualità di trasportato (cfr. doc. n. 4 – allegazione atto di citazione).
Risulta, altresì, provato documentalmente che il giorno 27/04/2018, l'attore veniva curato presso il P.S. dell'Ospedale “CTO” (cfr. doc. n. 6 – allegazione atto di citazione), i cui sanitari refertavano che il medesimo presentava “frattura di parte non specificata, chiusa perone e tibia”
e che il paziente riferiva di essere stato vittima di un incidente stradale.
In definitiva, per quanto osservato parte attorea ha assolto all'onere probatorio gravate su di essa ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 141 c.d.a. Ne deriva il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da errori e vizi logici. Persona_3
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come “frattura del pilone tibiale e del perone distale a sx. trattate con intervento di riduzione e sintesi con placca malleolare al perone e plcassa antero-mediale al pilone tibiale, poi rimosse in data 17.10.2020”.
12 Il CTU ha, quindi, stimato un danno biologico del 15%; lo stesso ha, inoltre, riconosciuto i seguenti periodi di inabilità temporanea: una ITT di giorni 11; una ITP al 75% di giorni 60; una ITP al 50% di giorni 30; una ITP al 25% di giorni 30.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. Civ., sent.
n. 28290 del 22.12.2011; Cass. Civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. Civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (49 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
36.611,00 per l'invalidità permanente in ragione del punto di invalidità del 15%; euro
1.265,00 per 11 giorni di ITT;
euro 5.175,00 per i 60 giorni di ITP al 75%; euro 1.725,00 per i
30 giorni di ITP al 50%; euro 862,50 per i 30 giorni di ITP al 25%.
Il CTU, poi, in risposta alle osservazioni di parte attorea, ha ritenuto congrue le spese mediche sopportare dal danneggiato e documentate in euro 4.655,00 (cfr. CTU: “lette le osservazioni di parte attrice si evidenzia che le spese documentate ammontano a Euro 4.655,00
(Quattromilaseicentocinquantacinque/00) e sono congrue”).
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. Civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) – da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” – ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione
13 dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. Civ., SS. UU. Sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit” cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Nel caso di specie, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, né elementi sintomatici, anche data la modesta lesività delle lesioni, per ritenerlo presuntivamente provato.
Allo stesso modo non sono allegati elementi eccezionali del vissuto dell'attore che rendano opportuno “personalizzare” il risarcimento del danno biologico così liquidato. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore -ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26972 del 11 novembre 2008-, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Civ., ord. n. 7513 del
27.03.2018). In altri termini, ove, come nel caso di specie, non sia stato soddisfatto il relativo onere probatorio, non si ritiene opportuno liquidare somme aggiuntive rispetto a quelle individuate in via generale ed astratta con il criterio tabellare, in quanto è impossibile affermare che le conseguenze del sinistro nel vissuto del danneggiato differiscano sensibilmente rispetto ad altre persone della sua età e delle sue abitudini di vita colpite dalla medesima lesione.
In definitiva, pertanto, la deve essere condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese Parte_1
mediche) e non patrimoniale, del complessivo importo di euro 50.293,50.
14 A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
L'accoglimento della domanda nei confronti della determina Controparte_1
l'assorbimento di ogni altra questione inerente ai rapporti tra l'attore e i chiamati in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra l'attore e la compagnia assicuratrice e si liquidano come da dispositivo Controparte_1 in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/22
– con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum (applicando i valori medi), con distrazione in favore degli avv.ti Tais
GI e OL GI, che ne hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ci si discosta dalla nota spese depositata da parte attorea con la memoria del 23/10/2025 in quanto nella stessa le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio del disputatum invece che con il criterio del decisum.
Le spese di lite, invece, devono essere integralmente compensate nel rapporto processuale fra l'attore e evocato in giudizio nella sola qualità di litisconsorte, senza che Parte_2
alcuna domanda di condanna possa essere accolta nei suoi confronti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra l'attore e e chiamati in causa con Controparte_12 Controparte_10
ordinanza autorizzativa di integrazione del contraddittorio, alla luce delle considerazioni
15 sopra svolta in ordine alla suddetta integrazione del contraddittorio ed agli approdi solo recenti della giurisprudenziale di legittimità (e successivi alla introduzione del giudizio ) sulla complessa tematica dei rapporti tra le azioni risarcitorie a tutela del terzo trasportato
Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_7 Controparte_1 Controparte_13
così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore ex art. 141 c.d.a. e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, della somma di euro
50.293,50 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi ai procuratori Tais GI e OL GI dichiaratisi anticipatari;
3) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e
[...]
; CP_7
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attore e i chiamati in causa
[...]
e Controparte_12 Controparte_10
5) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della
Controparte_1
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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