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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1683/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FORTUNI RACHELE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. TESTANI SARA C/O AVV. ELENA LOSINI
STRADONE FARNESE 3 PIACENZA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO e dell'avv. MAGNANI CORRADO C/O
AVVOCATURA DEL COMUNE DI PIACENZA PIAZZETTA;
Controparte_2
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Piacenza in composizione monocratica n.
173/2022, emessa e pubblicata in data 07/04/2022, nella causa R.G. n. 50/2020
Assegnata a decisione con ordinanza del 01.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in avanti ) - società di noleggio a terzi di autovetture senza Parte_1 Pt_1
conducente - proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Piacenza avverso n. 13 ingiunzioni di
Con pagamento emesse da (in avanti ) per crediti costituiti da Controparte_3
sanzioni amministrative del C.d.S., commesse da conducenti di veicoli di proprietà della Società opponente stessa ed emesse dal Parte_2
Con l'opposizione Hertz deduceva: i) il proprio difetto di legittimazione passiva;
ii) la cessazione dell'efficacia dell'ingiunzione fiscale per decorrenza del termine di 90 gg dalla notifica;
iii)
l'inesistenza/nullità/annullabilità delle ingiunzioni di pagamento impugnate per insufficiente motivazione e carenza degli elementi essenziali ed omessa allegazione dei documenti giustificativi;
iv) invalidità e/o inefficacia delle stesse.
Con Si costituivano i convenuti e chiedendo il respingimento delle domande, la Parte_2
conferma delle ingiunzioni e la condanna alle spese.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, fissava l'udienza di discussione in data 7.04.2022, trattata con modalità cartolare, e all'esito così statuiva: “1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzioni che di seguito sono elencate, per complessivi € 33.913,01: - n.
13158039 Rif ID Pratica - Prot. n. 10420 di Euro 9.773,00; - n. 13153400-Rif ID Pratica - Prot. n.
8938/1 di Euro 208,00; - n. 13155029 -Rif ID Pratica - Prot. n. 9410/1 di Euro 208,00: - n. 13156620 -
Rif ID Pratica - Prot. n. 9913/1 di Euro 208,00; - n. 13156347-Rif ID Pratica - Prot. n. 9789/1 di Euro
208,00; - n. 13810636-Rif ID Pratica - Prot. n. 12068/1 di Euro 98,00; - n. 13812185 -Rif ID Pratica -
Prot. n. 12621/1 di Euro 88,00; - n. 13812484 -Rif ID Pratica - Prot. n. 12771 di Euro 10.901,00; - n.
14261370-Rif ID Pratica - Prot. n. 1434 di Euro 12.221,01; 2. compensa integralmente tra le Parti le spese di lite”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente fosse inammissibile poiché atteneva ad un vizio relativo al contenuto del verbale di contestazione che doveva essere fatto valere in sede di opposizione. Inoltre, l'ingiunzione di pagamento contenuta nella cartella esattoriale aveva validità di un anno dalla notifica dell'ingiunzione.
pagina 2 di 7 Priva di pregio era altresì l'asserita carenza degli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità delle ingiunzioni di pagamento opposte, dal momento che queste ultime indicavano, in maniera chiara e dettagliata, il responsabile del procedimento, i verbali del Codice della Strada azionati, gli importi da corrispondere e le specifiche causali dei pagamenti richiesti, con indicazione delle somme costituenti il totale, le modalità di corresponsione del dovuto, il termine per provvedere al pagamento e l'avvertimento che, decorso tale termine, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Anche l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento poteva ritenersi ampiamente soddisfatto: del resto,
l'opponente si era adeguatamente difeso nel presente giudizio, avendo perfetta contezza degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria.
L'opposizione non poteva, pertanto, trovare accoglimento con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione.
I termini della vicenda giustificavano la compensazione integrale delle spese di lite.
ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per due motivi. Pt_1
Con il primo motivo essa censura l'errata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata e l'errata qualificazione dei motivi di opposizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia del
Primo Giudice sulla doglianza di cui al primo motivo dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, relativo all'erronea interpretazione e/o violazione ed errata applicazione degli artt. 84 e 196 del d.lgs. 285/1992.
L'appellante ha, pertanto, concluso “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2022 emessa dal Tribunale di
Piacenza, Sez. I Civile, nella persona della Dott.ssa Laura Ventriglia in data 07/04/2022, nell'ambito del giudizio RGN 50/2020, depositata in data 07/04/2022, dichiarare l'inefficacia e/o l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento impugnate, con ogni presupposta e conseguente statuizione, e di tutti i verbali di contestazione presupposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ivi richieste;
in via subordinata, accertare
e dichiarare dovuta dall'opponente il solo pagamento in misura ridotta delle sanzioni oggetto delle ingiunzioni impugnate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo, il respingimento dell'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite.
pagina 3 di 7 La causa è stata tenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 01.10.2024 concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che non contesta nel merito le pretese azionate dal negli Pt_1 Parte_2 atti ingiuntivi e neppure l'omessa notifica dei verbali di accertamento, bensì il diritto dello stesso Ente
e del concessionario di procedere all'esecuzione, allegando ragioni afferenti all'inesistenza del titolo esecutivo.
Posto come pacifico che l'appellante ha provveduto alla comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei vari soggetti locatari dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada, i motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
Il Primo Giudice ha affermato con motivazione immune da vizi : “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non può diventare un surrettizio strumento per rimettersi in termini proponendo contestazioni, afferenti ai verbali di violazione del C.d.S., che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi al prefetto ex art. 203 C.d.S. ovvero con ricorso al Giudice di pace ex artt. 7 d. lgs. 150/2011 e
204 bis C.d.S.. L'ingiunzione quando proceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo nei cui confronti possono essere fatti valere solo eventi impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo stesso” di talché appunto “il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo”.
Il Tribunale ha proseguito: “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Società opponente risulta, in questa sede, inammissibile, posto che attiene ad un vizio relativo al contenuto del verbale di contestazione che doveva essere fatto valere in sede di opposizione contro quest'ultimo”.
Il Giudice di Prime Cure ha deciso la fattispecie conformandosi alla consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. ordinanza n. 9059/2023) secondo la quale il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell'opposizione alla cartella esattoriale (ex multis, Cass. n. 3338 del 2007; Cass. n. 17278 del 2005;
Cass. n. 9820 del 2001).
pagina 4 di 7 Solo nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione alla cartella assume valenza “recuperatoria”, e può veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale (cfr. Cass. S.U. n.
22080 del 2017).
I verbali di contestazione, richiamati nell'ingiunzione, in assenza di pagamento della sanzione o di opposizione, avevano pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo. Da ciò discende l'assoluta inammissibilità dell'opposizione che il ricorrente ha proposto avverso le plurime ingiunzioni e la conseguente infondatezza dell'appello sotto tale profilo.
La Suprema Corte ha anche precisato (cfr. Cass. ordinanza n. 1845/2018) “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.”.
L'art 196 C.d.S nella sua versione applicabile ratione temporis alla fattispecie (i verbali sono antecedenti al 2018) prevedeva la solidarietà con l'autore della violazione del proprietario del mezzo, o in sua vece l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Segnatamente, chi era chiamato a rispondere in solido con l'autore della violazione che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre che non provasse che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, nel caso in cui il trasgressore non pagasse l'importo dovuto, il proprietario del veicolo era tenuto al pagamento dello stesso, salvo poi avvalersi della facoltà di rivalsa.
Alla luce di tale normativa applicabile e della giurisprudenza la (circostanza non contestata) nelle Pt_1 proprie condizioni di noleggio si riservava l'addebito al cliente delle multe comminate.
Per quanto sin qui ritenuto, la non può affermare di non essere obbligata in solido con il locatario Pt_1
impugnando la cartella di pagamento, poiché il titolo si è consolidato nei suoi confronti, e non può ritenersi esclusa dal rapporto di solidarietà.
La società esercente attività di autonoleggio non doveva limitarsi a comunicare i nominativi dei locatari ma altresì proporre ricorso in via amministrativa oppure giudiziaria al fine di scongiurare che il verbale di accertamento divenisse definitivo.
pagina 5 di 7 Solo con un intervento normativo successivo all'introduzione del giudizio e non applicabile alla fattispecie che ha modificato il Codice della Strada (Legge 9.11.2021 n. 156, entrata in vigore il
10.11.2021) è stata eliminata espressamente la solidarietà del proprietario locatore, purché questo comunichi all'autorità di Polizia Stradale che ha elevato la sanzione il nominativo del locatore.
Fino alla modifica legislativa, applicabile solo alle sanzioni elevate successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non a quelle oggetto del presente contenzioso - che risalgono all'anno 2018 - il locatore non poteva ritenersi liberato dalla sua obbligazione con la mera comunicazione dei dati del locatario, rimanendo responsabile in solido con quest'ultimo ed il trasgressore per la violazione del
Codice della Strada.
Alla luce di quanto sopra la sentenza deve essere confermata non essendovi motivo di andare in una direzione diversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore delle parti appellate e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa euro 33.913,01) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Respinge l'appello proposto da e e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza impugnata.
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di ciascuna parte appellata che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
III Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1683/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FORTUNI RACHELE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. TESTANI SARA C/O AVV. ELENA LOSINI
STRADONE FARNESE 3 PIACENZA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO e dell'avv. MAGNANI CORRADO C/O
AVVOCATURA DEL COMUNE DI PIACENZA PIAZZETTA;
Controparte_2
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Piacenza in composizione monocratica n.
173/2022, emessa e pubblicata in data 07/04/2022, nella causa R.G. n. 50/2020
Assegnata a decisione con ordinanza del 01.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in avanti ) - società di noleggio a terzi di autovetture senza Parte_1 Pt_1
conducente - proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Piacenza avverso n. 13 ingiunzioni di
Con pagamento emesse da (in avanti ) per crediti costituiti da Controparte_3
sanzioni amministrative del C.d.S., commesse da conducenti di veicoli di proprietà della Società opponente stessa ed emesse dal Parte_2
Con l'opposizione Hertz deduceva: i) il proprio difetto di legittimazione passiva;
ii) la cessazione dell'efficacia dell'ingiunzione fiscale per decorrenza del termine di 90 gg dalla notifica;
iii)
l'inesistenza/nullità/annullabilità delle ingiunzioni di pagamento impugnate per insufficiente motivazione e carenza degli elementi essenziali ed omessa allegazione dei documenti giustificativi;
iv) invalidità e/o inefficacia delle stesse.
Con Si costituivano i convenuti e chiedendo il respingimento delle domande, la Parte_2
conferma delle ingiunzioni e la condanna alle spese.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, fissava l'udienza di discussione in data 7.04.2022, trattata con modalità cartolare, e all'esito così statuiva: “1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzioni che di seguito sono elencate, per complessivi € 33.913,01: - n.
13158039 Rif ID Pratica - Prot. n. 10420 di Euro 9.773,00; - n. 13153400-Rif ID Pratica - Prot. n.
8938/1 di Euro 208,00; - n. 13155029 -Rif ID Pratica - Prot. n. 9410/1 di Euro 208,00: - n. 13156620 -
Rif ID Pratica - Prot. n. 9913/1 di Euro 208,00; - n. 13156347-Rif ID Pratica - Prot. n. 9789/1 di Euro
208,00; - n. 13810636-Rif ID Pratica - Prot. n. 12068/1 di Euro 98,00; - n. 13812185 -Rif ID Pratica -
Prot. n. 12621/1 di Euro 88,00; - n. 13812484 -Rif ID Pratica - Prot. n. 12771 di Euro 10.901,00; - n.
14261370-Rif ID Pratica - Prot. n. 1434 di Euro 12.221,01; 2. compensa integralmente tra le Parti le spese di lite”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente fosse inammissibile poiché atteneva ad un vizio relativo al contenuto del verbale di contestazione che doveva essere fatto valere in sede di opposizione. Inoltre, l'ingiunzione di pagamento contenuta nella cartella esattoriale aveva validità di un anno dalla notifica dell'ingiunzione.
pagina 2 di 7 Priva di pregio era altresì l'asserita carenza degli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità delle ingiunzioni di pagamento opposte, dal momento che queste ultime indicavano, in maniera chiara e dettagliata, il responsabile del procedimento, i verbali del Codice della Strada azionati, gli importi da corrispondere e le specifiche causali dei pagamenti richiesti, con indicazione delle somme costituenti il totale, le modalità di corresponsione del dovuto, il termine per provvedere al pagamento e l'avvertimento che, decorso tale termine, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Anche l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento poteva ritenersi ampiamente soddisfatto: del resto,
l'opponente si era adeguatamente difeso nel presente giudizio, avendo perfetta contezza degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria.
L'opposizione non poteva, pertanto, trovare accoglimento con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione.
I termini della vicenda giustificavano la compensazione integrale delle spese di lite.
ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per due motivi. Pt_1
Con il primo motivo essa censura l'errata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata e l'errata qualificazione dei motivi di opposizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia del
Primo Giudice sulla doglianza di cui al primo motivo dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, relativo all'erronea interpretazione e/o violazione ed errata applicazione degli artt. 84 e 196 del d.lgs. 285/1992.
L'appellante ha, pertanto, concluso “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2022 emessa dal Tribunale di
Piacenza, Sez. I Civile, nella persona della Dott.ssa Laura Ventriglia in data 07/04/2022, nell'ambito del giudizio RGN 50/2020, depositata in data 07/04/2022, dichiarare l'inefficacia e/o l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento impugnate, con ogni presupposta e conseguente statuizione, e di tutti i verbali di contestazione presupposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ivi richieste;
in via subordinata, accertare
e dichiarare dovuta dall'opponente il solo pagamento in misura ridotta delle sanzioni oggetto delle ingiunzioni impugnate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo, il respingimento dell'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite.
pagina 3 di 7 La causa è stata tenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 01.10.2024 concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che non contesta nel merito le pretese azionate dal negli Pt_1 Parte_2 atti ingiuntivi e neppure l'omessa notifica dei verbali di accertamento, bensì il diritto dello stesso Ente
e del concessionario di procedere all'esecuzione, allegando ragioni afferenti all'inesistenza del titolo esecutivo.
Posto come pacifico che l'appellante ha provveduto alla comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei vari soggetti locatari dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada, i motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
Il Primo Giudice ha affermato con motivazione immune da vizi : “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non può diventare un surrettizio strumento per rimettersi in termini proponendo contestazioni, afferenti ai verbali di violazione del C.d.S., che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi al prefetto ex art. 203 C.d.S. ovvero con ricorso al Giudice di pace ex artt. 7 d. lgs. 150/2011 e
204 bis C.d.S.. L'ingiunzione quando proceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo nei cui confronti possono essere fatti valere solo eventi impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo stesso” di talché appunto “il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo”.
Il Tribunale ha proseguito: “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Società opponente risulta, in questa sede, inammissibile, posto che attiene ad un vizio relativo al contenuto del verbale di contestazione che doveva essere fatto valere in sede di opposizione contro quest'ultimo”.
Il Giudice di Prime Cure ha deciso la fattispecie conformandosi alla consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. ordinanza n. 9059/2023) secondo la quale il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell'opposizione alla cartella esattoriale (ex multis, Cass. n. 3338 del 2007; Cass. n. 17278 del 2005;
Cass. n. 9820 del 2001).
pagina 4 di 7 Solo nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione alla cartella assume valenza “recuperatoria”, e può veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale (cfr. Cass. S.U. n.
22080 del 2017).
I verbali di contestazione, richiamati nell'ingiunzione, in assenza di pagamento della sanzione o di opposizione, avevano pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo. Da ciò discende l'assoluta inammissibilità dell'opposizione che il ricorrente ha proposto avverso le plurime ingiunzioni e la conseguente infondatezza dell'appello sotto tale profilo.
La Suprema Corte ha anche precisato (cfr. Cass. ordinanza n. 1845/2018) “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.”.
L'art 196 C.d.S nella sua versione applicabile ratione temporis alla fattispecie (i verbali sono antecedenti al 2018) prevedeva la solidarietà con l'autore della violazione del proprietario del mezzo, o in sua vece l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Segnatamente, chi era chiamato a rispondere in solido con l'autore della violazione che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre che non provasse che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, nel caso in cui il trasgressore non pagasse l'importo dovuto, il proprietario del veicolo era tenuto al pagamento dello stesso, salvo poi avvalersi della facoltà di rivalsa.
Alla luce di tale normativa applicabile e della giurisprudenza la (circostanza non contestata) nelle Pt_1 proprie condizioni di noleggio si riservava l'addebito al cliente delle multe comminate.
Per quanto sin qui ritenuto, la non può affermare di non essere obbligata in solido con il locatario Pt_1
impugnando la cartella di pagamento, poiché il titolo si è consolidato nei suoi confronti, e non può ritenersi esclusa dal rapporto di solidarietà.
La società esercente attività di autonoleggio non doveva limitarsi a comunicare i nominativi dei locatari ma altresì proporre ricorso in via amministrativa oppure giudiziaria al fine di scongiurare che il verbale di accertamento divenisse definitivo.
pagina 5 di 7 Solo con un intervento normativo successivo all'introduzione del giudizio e non applicabile alla fattispecie che ha modificato il Codice della Strada (Legge 9.11.2021 n. 156, entrata in vigore il
10.11.2021) è stata eliminata espressamente la solidarietà del proprietario locatore, purché questo comunichi all'autorità di Polizia Stradale che ha elevato la sanzione il nominativo del locatore.
Fino alla modifica legislativa, applicabile solo alle sanzioni elevate successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non a quelle oggetto del presente contenzioso - che risalgono all'anno 2018 - il locatore non poteva ritenersi liberato dalla sua obbligazione con la mera comunicazione dei dati del locatario, rimanendo responsabile in solido con quest'ultimo ed il trasgressore per la violazione del
Codice della Strada.
Alla luce di quanto sopra la sentenza deve essere confermata non essendovi motivo di andare in una direzione diversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore delle parti appellate e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa euro 33.913,01) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Respinge l'appello proposto da e e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza impugnata.
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di ciascuna parte appellata che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
III Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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