Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2025REG.PROV.COLL.
N. 00371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2025, proposto dalla signora MA AN, rappresentata e difesa dall’Avv. Ignazio Impastato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad acta - Prefettura di Trapani, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Presidenza, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Ufficio del Genio Civile di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Regione Siciliana - Genio Civile, Comune di Alcamo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 3525/2024 depositata il 18 dicembre 2024 dal T.a.r. Sicilia, sez. II, pronunciata nel ricorso iscritto al n. 685/2024 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza e di Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e di Ufficio del Genio Civile di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera LA La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante col giudizio proposto avanti al Tar in primo grado ha chiesto:
- l'annullamento del verbale del 6 marzo 2024;
- l’ottemperanza della sentenza resa dal T.a.r. n. 535/2023;
- la dichiarazione di nullità del suddetto verbale, dell’inadempimento dell'Autorità di Bacino in merito all'obbligo di provvedere derivante dalla predetta sentenza;
- nonché la condanna dell’amministrazione regionale a definire il procedimento per cui è causa entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque pari a quello previsto per legge;
- nonché la nomina di un nuovo Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede distaccata di Catania, Sezione II, n. 297/2024 del 22 gennaio 2024.
2. Il T.a.r con la sentenza impugnata ha dichiarato l’irricevibilità per scadenza del termine del reclamo avverso il verbale del commissario ad acta del 6 marzo 2024 che ha concluso negativamente il procedimento di revisione del P.A.I.
Inoltre il T.a.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza del capo della sentenza che ha disposto sulle spese di lite e ciò perché parte ricorrente non ha provato di aver notificato all’ente debitore il titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 669/1996, adempimento necessario ai fini dell’utile esperimento dell’azione di ottemperanza.
Le predette ragioni di irricevibilità e inammissibilità hanno indotto il T.a.r. al rigetto delle ulteriori domande del ricorrente, volte a compulsare l’adempimento dell’amministrazione tramite l’applicazione di penalità di mora e a ottenere il risarcimento del danno derivante, in tesi, dalla mancata esecuzione del giudicato.
3. La signora AN ha appellato la sentenza per i seguenti motivi:
I) « error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commi 4 e 6, c.p.a. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. omissione di pronuncia anche sulla domanda di risarcimento del danno »;
4. Si è costituita l’avvocatura per le amministrazioni appellate con atto di mera forma.
5. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. Premesso in fatto che parte appellante ha proposto avanti al T.a.r. il ricorso n. 1269/2022 R.G. ex artt. 31 e 117, c.p.a. , per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni competenti sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 16 novembre 2021 e 7 gennaio 2022 ai fini della definizione della pratica di riclassificazione del rischio derivante da fenomeni di tipo crollo da dissesto cod. P.A.I e per l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere il procedimento avviato con le superiori istanze.
Il T.a.r. ha riconosciuto l’obbligo della Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di bacino idrografico della Sicilia di concludere il procedimento attivato dalla ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza, nominando, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Prefetto di Trapani (con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la medesima Prefettura) come commissario ad acta, per dare seguito, su istanza di parte ricorrente, agli adempimenti discendenti dalla presente sentenza nell’ulteriore termine di giorni trenta.
Parte appellante, col ricorso n. 685/2024 R.G. definito con la sentenza impugnata col presente giudizio, ha proposto reclamo avverso il verbale del Commissario ad acta insediatosi a seguito del protratto inadempimento dell’amministrazione, insistendo nella richiesta di condanna di quest’ultima a pronunciarsi sulle proprie istanze e a ottemperare la sentenza nella parte relativa alle spese legali liquidate in giudizio, oltre che nella domanda di risarcimento del danno.
6.2. In argomento, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza dell’8 gennaio 2024, n. 254 ha precisato, conformemente ad altre precedenti pronunce (Cons. Stato, sez. IV, n. 2335 del 2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 5006 del 2020) che « Il reclamo, ex art. 114, comma 6, c.p.a., rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti, anche in un giudizio incardinato sul silenzio-inadempimento della p.a., possono impugnare gli atti del commissario ad acta, dinanzi allo stesso giudice che ha accolto il ricorso avverso il silenzio. In virtù del combinato disposto con l'art. 117, comma 4, c.p.a., l'analogia si estende non solo alla forma del rimedio, ma anche al suo termine di impugnazione ».
Pertanto, le parti che intendano contestare l'operato del commissario ad acta non devono intraprendere un nuovo giudizio ordinario, ma utilizzare un incidente di esecuzione, appunto il “reclamo”, all'interno del giudizio pendente.
Il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., che, come detto, in virtù del combinato disposto con l’art. 117, comma 4, c.p.a., si applica anche al rito del silenzio, deve essere presentato allo stesso giudice che ha emesso la sentenza da eseguire o che ha accolto il ricorso avverso il silenzio.
Ciò stante, la decisione del T.a.r. che ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo per tardività risulta corretta.
Il verbale del Commissario ad acta del 6 marzo 2024 che si impugna, è stato trasmesso alle parti in data 11 marzo 2024, mentre il reclamo è stato notificato il 6 maggio 2024 e depositato soltanto in data 20 maggio 2024, ben oltre il termine di sessanta giorni richiesto dall’art. 114, 6 comma, c.p.a. che appunto impone che il reclamo deve essere depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.
6.3 Anche l’avversata dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ottemperanza delle spese legali è corretta.
Non v’é dubbio che, trattandosi di una richiesta pecuniaria derivante dalla sentenza, l’odierno appellante, prima di proporre il ricorso, avrebbe dovuto notificare la sentenza in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 669/1996 e attendere il decorso del termine dilatorio ivi previsto.
7. Correttamente il T.a.r., dopo aver dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, ha conseguentemente respinto la domanda di applicazione della penalità di mora e di risarcimento del danno che a dire del ricorrente sarebbe derivato dall’inadempimento dell’amministrazione.
Il T.a.r., a seguito delle dette pronunce preliminari, non poteva disporre astreintes o pronunciarsi sul risarcimento del danno, essendo domande accessorie dipendenti dall’ammissibilità di quelle principali.
8. L’appello va, pertanto, respinto.
9. Le spese del presente grado di giudizio possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale respinge l’appello.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de RA, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
MA Francesca Rocchetti, Consigliere
LA La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La AN | NO de RA |
IL SEGRETARIO