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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6607/2020
All'udienza collegiale del giorno 20/05/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLIDORO LUIGI Presente
Avv. CAMPISI VALERIA
Appellato/i
CP_1
Avv. RUSSO ALESSANDRO Presente
Avv. BALDASSARRE
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante evidenzia che in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stato depositato un foglio di PC contenente le istanze istruttorie e pertanto insiste nelle relative richieste istruttorie. Chiede inoltre la restituzione - nell'ipotesi dell'accoglimento della domanda - delle somme pagate stante la sospensiva parziale dell'ordinanza disposta nel corso del giudizio di II grado.
Controparte attesta che effettivamente vi è stato il pagamento.
L'appellato evidenzia che il consulente ha effettivamente acquisito documentazione successivamente alle preclusioni istruttorie di I grado, e che però ha espressamente dato conto di non aver utilizzato queste documentazioni ai fini della decisione - come da chiarimenti all'udienza del
5/3/2020. In subordine chiede il rinnovo della CTU sulla documentazione eventualmente acquisita.
Insiste anche nelle proprie istanze istruttorie.
L'appellante si richiama a quanto dedotto circa la documentazione prodotta.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6607/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avvocati Luigi Polidoro (c.f. ) e Valeria Campisi (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso l'avvocato Luigi Polidoro in Ciampino (RM) C.F._3 Viale Roma n. 85 giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario n.27, CP_1 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Alessandro Russo (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._5 unitamente e disgiuntamente all' avv. Stefania Baldassarre (c.f. , giusta delega C.F._6
in atti
-APPELLATO–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Velletri n. 770/2020, pubblicata il 21 maggio 2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato il 13.12.2017 ha convenuto in giudizio per ottenerne la CP_1 Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 36.786,57 (oltre accessori), per prestazioni professionali rese. Il citante ha riferito: che è stato incaricato dalla convenuta di predisporre un progetto architettonico inerente l'edificazione di una costruzione […]; che l'opera intellettuale è stata esattamente eseguita;
che nonostante ciò non è stato integralmente corrisposto il compenso pattuito, con un residuo di euro 36.786,57. La citata ha replicato: che l'importo preteso non è documentato;
che non tutte le attività allegate sono state espletate;
che il credito è prescritto per le prestazioni eseguite oltre il triennio antecedente la domanda…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “ al Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma di euro 22.700 (oltre c.p. i.v.a. ed interessi legali CP_1
[come in motivazione]); -condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in euro 518 per spese ed euro 4.835 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.)”.
Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvedere: - nell'immediato, ai sensi del combinato disposto degli art.li 283 e 351
c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione, se frattanto intrapresa, della sentenza n. 770/2020 del Tribunale di Velletri;
- nel merito, riformare la sentenza n. 770/2020 del Tribunale di Velletri ed accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante signora Parte_1
nella comparsa di risposta in primo grado del 19 marzo 2018 nei limiti in cui qui si
[...] trascrivono: “In via principale nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto introduttivo del presente giudizio, rigettarlo in toto e dichiarare che nulla deve la Signora
all'Arch. ; In subordine: accertare e dichiarare altresì che l'Arch. Pt_1 CP_1 CP_1 non ha svolto tutte le attività elencate nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, la quantificazione del compenso è eccessiva ed incongrua rispetto all'attività effettivamente svolta ed al risultato raggiunto;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale;
” - con il favore dei compensi di difesa da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 per il doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A., con rifusione degli esborsi anticipati per la Consulenza Tecnica d'Ufficio e per il presente appello”.
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Previo rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 770/2020 del Tribunale di Velletri, rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto con Parte_1 conferma della sentenza e condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.05.2021, la Corte ha sospeso parzialmente l'esecuzione della sentenza impugnata limitatamente all'importo di euro 7.700,00, rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della CTU- Violazione artt. 194 e 198 comma 2 cpc e 2697 c.c.”, parte appellante deduce la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio perché fondata su copiosa documentazione, nello specifico quella elencata a pagg. 20 e 21 della stessa, prodotta dall'attore tardivamente, ossia oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Pertanto, lamenta che lo svolgimento della CTU sia avvenuta in spregio ai limiti di cui all'art. 194 c.p.c. ed abbia determinato una violazione dei principi sull'onere della prova.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea indicazione del valore del manufatto e conseguente erroneità del compenso liquidato in favore dell'attore”, l'appellante censura la sentenza per l'eccessiva quantificazione del compenso in favore del conseguente ad un'erronea CP_1
valutazione della prestazione professionale svolta, tenuto conto del valore del manufatto oggetto di costruzione. Valore che sarebbe stato ricavato sulla sola base del contratto stipulato dalla Pt_1
con la e che, peraltro, non aveva mai avuto esecuzione, oltretutto senza Controparte_3
che fossero indicate dal consulente né le caratteristiche del manufatto né come le stesse venivano accertate.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Rinnovo istanze istruttorie- Omessa pronuncia”, si lamenta che il Tribunale avrebbe disposto solo l'interrogatorio formale della convenuta e la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal senza nessuna valutazione in ordine alle prove CP_1
testimoniali richieste e che venivano implicitamente rigettate senza alcuna motivazione.
La sentenza impugnata è così motivata: “Va anzitutto rilevato che ha domandato, CP_1 nell'esercizio della scelta accordata dall'art. 1453 c.c., l'adempimento del negozio presupposto
(prestazione d'opera intellettuale), come si ricava dalle espressioni utilizzate. Individuato (come sopra) il thema decidendum, va ricordato che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato relativamente al compenso dovuto per prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. ha quindi riferito: “[…] preciso di aver affidato Parte_1 all'arch. l'incarico di redigere il progetto arhitettonico per la realizzazione di un edificio CP_1 agricolo […] Effettivamente la progettazione del manufatto come da me richiesta è stata realizzata dall'arch. […] presentata la D.I.A. […] confermo che l'arch. ha realizzato le opere di cui mi CP_1 si dà lettura, fatta eccezione per il Rendering finale, per la Direzione dei Lavori […]”. Dalle dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte, unitamente ai documenti depositati, si ricava la conferma dell'incarico professionale e l'espletamento dello stesso. Va allora determinato il compenso spettante all'attore tenuto conto che il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa (cfr. comparsa di risposta [pag. n.3]), non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. C. n.17595/2019). L'ausiliare (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità degli accertamenti svolti e delle illustrazioni rese
[processo verbale udienza 5.3.2020]) ha accertato: “[…] risulta che l'attività svolta dall'attore in favore della convenuta può essere ricondotta […] alle prestazioni di progettazione preliminare […]
Il valore delle prestazioni professionali svolte dall'attore […] risulta E. 27.700,00” (cfr. rel. tec.).
Deriva che la cliente deve essere condannata al pagamento, in favore del professionista, della somma di euro 22.700 (considerato l'importo già versato), oltre c.p., i.v.a. ed interessi legali decorrenti dalla data della domanda. Le spese seguono la soccombenza e le spese della consulenza tecnica di ufficio
(già liquidate) devono essere poste, definitivamente ed integralmente, a carico di ”. Parte_1
Il primo motivo coglie nel segno.
E' provato che il CTU nominato in primo grado ha utilizzato, nell'espletamento dell'incarico, documentazione fornita dal professionista non prodotta nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ritenuta utile al fine di stabilire l'esatta entità delle prestazioni professionali svolte dal in favore della CP_1
e di quantificare il valore delle stesse alla luce della normativa di settore, ponendosi in Pt_1 violazione del principio di diritto affermato dalla S.C., a Sezioni Unite secondo cui “ In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Cass. SS.UU, Sentenza n. 3086 del
01/02/2022). Secondo la Suprema Corte vi sarebbe “un'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice
e consulente tecnico”, nel senso che “le indagini che il consulente è incaricato di svolgere sono quelle stesse indagini che il giudice non avrebbe bisogno di compiere se disponesse delle particolari competenze tecniche richieste del caso specifico”; attività, questa, che “s'iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo”, in funzione integrativa dell'operato del giudice;
sicché, quella del c.t.u. trova il proprio limite nel principio dispositivo e nel principio della domanda, per cui, non può valere a supplire a carenze di allegazione e prova delle parti (in tal senso si spiega il divieto della consulenza c.d. esplorativa). Secondo la Corte inoltre il ctu “esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”, con la conseguenza che egli potrà procedere a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, abbia ritenuto indispensabili ma solo entro i limiti delineati per le iniziative istruttorie officiose del giudice, dagli artt. 183, comma
4, 421, comma 2, 118, 213 c.p.c.
Orbene, è provato come sia nel corso delle operazioni peritali, sia all'udienza del 29 novembre
2019, fissata per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio la difesa della abbia Pt_1
tempestivamente eccepito la nullità della consulenza perché fondata su documenti prodotti dall'attore nel corso delle operazioni peritali, allorquando i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. erano CP_1
ormai elassi.
L'elenco della documentazione acquisita irritualmente dal CTU è quella contenuta a pagg. 20
e 21 della medesima;
essa poteva certamente essere fornita nei termini processuali previsti da parte dell'attore neppure è emerso che il ctu abbia esercitato i poteri officiosi nei limiti di quelli CP_1
concessi al giudice.
Lo svolgimento della CTU nel giudizio, dunque, è avvenuta in spregio ai limiti di cui all'art. 194 c.p.c. ed ha determinato una violazione dei principi sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Né parte convenuta ha mai prestato il consenso di cui all'art. 198 comma 2 cpc. In tema di consenso e pur nella diversa ipotesi della ctu contabile, più di recente la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “ l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.”
(Cass. Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024 (Rv. 671269 - 01). E, nella specie, pur non trattandosi di ctu contabile nessun consenso a tale acquisizione è stato espresso dalla che anzi alla prima Pt_1
udienza utile ha eccepito la nullità della consulenza basata su documentazione fornita irritualmente dall'attore CP_1
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato soltanto una DIA (con la relazione tecnica allegata) ed il contratto di appalto sottoscritto tra la e la Pt_1 Controparte_3
E' provato ed anche incontestato che le progettazioni, le fotografie, i collaudi, le varianti, i Sal, le modifiche contrattuali e le scritture private, sono state versate in atti, tutte, nel corso delle operazioni peritali mediante consegna al CTU e quindi tardivamente ed il CTU ha calcolato i compensi spettanti al per le varie fasi (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e CP_1
direzione lavori) basandosi su detta documentazione inammissibile.
Va poi rilevato come la non abbia affatto contestato di aver conferito incarico al Pt_1 CP_1
essendo oggetto di causa proprio la consistenza delle attività svolte dal professionista come da questi reclamate nel presente giudizio ed oggetto di contestazione da parte della committente.
Ebbene, gli stessi documenti richiamati dall'appellato nulla provano a tal fine in quanto: - le mail intercorse fra la ed il non possono dare prova né dell'effettivo svolgimento Pt_1 CP_1 dell'intero incarico né della consistenza dell'attività concretamente svolta dal e da questi CP_1 richiesta;
ed in vero: nella mail del 4 aprile 2015 la evidenzia l'avvenuto incontro in cantiere Pt_1 tra quest'ultima il di altra persona denominata e del padre della committente al fine CP_1 Per_1
di chiarire come procedere e per definire le competenze e che le parti avevano concordato che alla fine dei lavori quando sarebbe stata consegnata la documentazione sarebbero state saldate le competenze del la poi continua affermando che non era sua intenzione cambiare i CP_1 Pt_1
termini della pattuizione e che in caso contrario il avrebbe potuto presentare le sue dimissioni CP_1 avendo già perso “ troppo tempo soldi e fiducia”; nella mail del 14.9.2015 il comunica alla CP_1 la protocollazione presso il Comune di Marino della fine dei lavori dando atto che l'intera Pt_1 prestazione era da ritenersi esaurita e la risponde di prendere atto degli aggiornamenti e di Pt_1
attendere la documentazione per poi verificarla al fine di procedere al saldo delle competenze;
l'indicazione del come direttore lavori sui documenti urbanistici non prova che tale attività egli CP_1
l'abbia effettivamente compiuta e comunque essa si riferisce al fabbricato rurale e non già all'edificio residenziale cui fa riferimento il consulente d'ufficio; l'indicazione del come direttore lavori sul CP_1
contratto di appalto nulla dimostra, perché non vi è prova che il contratto sia stato mai eseguito, atteso che è pacifico che gli strumenti urbanistici non permettevano infatti ancora l'esecuzione dell'opera ivi descritta.
Quanto al contratto stipulato fra la e la non vi è prova che Pt_1 Controparte_3 tale contratto abbia avuto esecuzione né vi è evidenza che l'attività del fosse mai stata finalizzata CP_1
alla esecuzione delle opere indicate in questo contratto.
Né a diverse conclusioni può giungersi argomentando dall'esito dell'interrogatorio formale svolto dalla Pt_1
La nel corso dell'interrogatorio formale, confermava il primo capitolo formulato da Pt_1
parte attrice, ammettendo di aver conferito incarico volto alla realizzazione di edificio agricolo.
Ma nel rispondere agli altri capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n 2 di parte attrice ella ha negato lo svolgimento dell'incarico professionale come prospettato dal CP_1
La in vero, nel rispondere al secondo capitolo afferente alla consistenza delle opere Pt_1 effettuate dal ha dichiarato che l'architetto non ebbe a realizzare né la progettazione esecutiva CP_1
né quella definitiva e neppure il rendering finale e la direzione dei lavori;
il piano della sicurezza e coordinamento era stato affidato invece alla ditta CP_3
Sicché, nessuna ammissione circa lo svolgimento dell'intera prestazione come richiesta risulta dall'espletato interrogatorio formale della Pt_1
In effetti, dalla prova storica e documentale complessivamente acquisita risulta che l'unica attività effettivamente svolta dal sia stata quella della progettazione preliminare che il ctu ha CP_1 riconosciuto per il ridotto importo di € 4410, importo che deve dirsi adempiuto con il pagamento di
€ 5000 che la ha pacificamente effettuato in favore del Nel corso dell'interrogatorio Pt_1 CP_1 la nel dare atto che una qualche attività era stata comunque svolta dal professionista, non Pt_1
esclude proprio quella relativa alla progettazione preliminare e che, in effetti, risulta come del tutto compatibile con la documentazione depositata tempestivamente dal CP_1
Essendo stata considerata l'attività effettivamente espletata dal la Corte ritiene per ciò CP_1
solo del tutto superflua la rinnovazione della ctu come richiesta in udienza dal procuratore di parte appellata.
In definitiva, stante la assenza di prova dell'effettivo espletamento delle attività come richieste e quindi dell'importo complessivo dei lavori espletati, non possono tenersi in conto le conclusioni di determinazione del compenso cui è pervenuto il giudice facendo propria la consulenza tecnica espletata in quanto effettuata sulla scorta di attività che il non ha dimostrato di avere compiuto. CP_1
Di contro risulta che il ebbe a ricevere il compenso per lo svolgimento dell'attività che è risultata CP_1 provata sicchè nulla deve essergli ancora corrisposto da parte della . Pt_1
L'accoglimento del primo motivo d'appello determina l'assorbimento degli altri nonché delle istanza istruttorie riproposte dall'appellante in udienza.
Atteso il pacifico pagamento avvenuto in favore dell'appellato a seguito del provvedimento di sospensione parziale dell'esecutività della sentenza come disposto nel corso del presente giudizio, va ordinata la restituzione in favore della delle relative somme, oltre gli interessi legali dal dì Pt_1
del pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
Infine, la Corte reputa che sebbene l'accoglimento dell'appello determini la rivisitazione delle spese per entrambi i gradi, tuttavia l'esito complessivo della lite determinata dal concreto evolversi della ctu disposta in primo grado e in questo grado censurata fa sussistere ragioni idonee perché le spese procuratorie di entrambi i gradi vadano compensate tra le parti.
Le spese di ctu di primo grado vanno invece poste definitivamente a carico dell'appellato CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Velletri n. 770/2020, pubblicata in data 21.5.2020, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado
2. accerta che nulla deve in favore di e, per l'effetto, rigetta la Parte_1 CP_1
domanda da lui proposta;
3. ordina la restituzione in favore di di quanto da questa pagato a seguito del Parte_1
provvedimento di sospensione parziale dell'esecutività della sentenza, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
4. compensa integralmente le spese dei due gradi di lite;
5. condanna alla restituzione degli esborsi eventualmente anticipati da CP_1 Parte_1 per la CTU espletata in I grado.
[...]
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro