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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1153/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DANIELA COVIELLO
e
SS IA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 UMBERTO TOMALINO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
SS IA hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il Per_1
07/11/2024.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Nell'ambito Per_1 di tale affidamento condiviso, il figlio verrà collocato prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore
. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior importanza Per_1 nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nel senso che ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, potrà decidere su tutto quanto necessario e utile per il medesimo nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
3) Quanto ai tempi di permanenza e di cura di presso il padre, quest'ultimo potrà Per_1 vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con impegno a prelevare il minore dall'abitazione della madre in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina 78, e ivi riaccompagnarlo la sera. In aggiunta, a fine settimana alternati con la madre, dal sabato ore 14.00 sino alla domenica sera ore 20.30, con pernotto e con impegno a prelevare il minore dall'abitazione della madre il sabato pomeriggio ed ivi riaccompagnarlo la domenica sera.
4) Per quanto attiene le festività natalizie, sino al compimento del secondo anno di età di
, i genitori concordano che quest'ultimo trascorrerà con la madre il 24.12 ed il Per_1
25.12 sino alle ore 14.00 e con il padre il 25.12 dalle ore 14.00 ed il 26.12. Successivamente, i genitori potranno trascorrere con il figlio minore , ad anni alterni, il periodo dal Per_1
26 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, concordando, altresì, che il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della Vigilia e la relativa notte con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro.
I coniugi si impegnano entro il 30.11 di ogni anno a prendere gli accordi del caso.
5) Le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e la relativa eventuale settimana di vacanza scolastica saranno trascorse dai genitori in via alternata di anno in anno con il figlio minore.
6) La regola dell'alternanza troverà applicazione per la regolamentazione anche delle festività e dei periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nonché dei ponti che, pertanto, verranno trascorsi dal figlio minore con i genitori alternativamente.
pagina 2 di 6 In ogni caso, il padre trascorrerà con il figlio il giorno della festa del papà e la madre il giorno della festa della mamma.
7) Per quanto attiene le vacanze estive (da considerarsi nel periodo giugno-settembre, coincidente con il periodo di vacanza scolastica allorchè comincerà a frequentare Per_1 la scuola dell'infanzia), in considerazione dell'età di , con decorrenza dall'anno Per_1
2026 il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non Per_1 consecutive, da stabilirsi, previo accordo fra le parti, entro il 31 marzo di ciascun anno.
8) Le modalità di visita, anche con riferimento ai periodi di vacanza, potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze del figlio minore nonché alle esigenze, personali e lavorative, dei genitori, previo accordo tra gli stessi e congruo preavviso fra le parti di almeno 48 ore.
9) Quanto al contributo mensile per il mantenimento del figlio minore , il signor Per_1 si impegna a versare a JE CH, con decorrenza dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), soggetto a rivalutazione Istat. Detto contributo verrà versato mediante bonifico bancario sul c/c Banco Posta IBAN [...] e dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'autosufficienza ed indipendenza economica del figlio , anche se successivo alla maggiore età. Per_1
10) Le parti concordano che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del secondo anno di età di , l'assegno unico verrà chiesto e Per_1 percepito in via esclusiva da JE CH. Successivamente a tale data, verrà richiesto e percepito al 50% fra le parti.
11) In ragione di quanto concordato al punto 10) che precede, quanto alle spese straordinarie per , di seguito individuate come da Protocollo vigente dell'intestato Per_1
Tribunale di Lecco del marzo 2018, le parti precisano che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del secondo anno di età di
, dette spese verranno suddivise come segue: 70% a JE CH e 30% al Per_1 sig. per le spese di importo sino ad € 2.000,00; in caso di spese superiori a Parte_1 detto importo, la quota in eccedenza verrà suddivisa fra le parti al 50% ciascuna;
dal compimento del secondo anno di età di , le spese straordinarie verranno suddivise Per_1 fra le parti al 50% ciascuna.
Spese straordinarie
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 3 di 6 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di pagina 4 di 6 guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in casi di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
ULTERIORI PATTUIZIONI:
12) Le parti concordano che, a definizione di ogni pregresso rapporto di dare-avere fra le parti in relazione alle spese ed ai costi reciprocamente sostenuti, sia quanto al figlio minore sia quanto alle utenze dell'immobile innanzi costituente abitazione familiare, il Per_1 sig. verserà a JE CH l'importo di € 300,00 (trecento/00). Detto Parte_1 pagamento verrà eseguito contestualmente al versamento della prima mensilità del mantenimento per e in aggiunta alla stessa. Per_1
13) Le parti concordano che le detrazioni fiscali per il figlio minore saranno suddivise al 50% fra le stesse.
14) Quanto all'immobile sito in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina n. 78, innanzi costituente casa familiare e condotto in locazione dal sig. le parti concordano Parte_1 che resti assegnato a JE CH, unitamente agli arredi ed ai beni ivi presenti. La sig.ra CH vi abiterà unitamente al figlio minore . Per_1
15) JE CH si impegna a volturare a proprio nome quanto prima, in ogni caso con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso ed entro e non oltre sette giorni dal deposito della sentenza qualora fosse necessario esibire detto ultimo atto al locatore e ai gestori delle utenze, il contratto di locazione relativo all'immobile innanzi costituente abitazione familiare e tutte le relative utenze, impegnandosi nelle more e sino a volture avvenute a sostenere in via esclusiva il costo sia del canone di locazione che di tutte le utenze relative all'immobile in questione, manlevando a tal fine il sig. sia quanto al Parte_1 pagamento del canone di locazione che delle utenze.
16) Le parti precisano che tutto l'arredamento, gli elettrodomestici e le suppellettili presenti all'interno dell'immobile innanzi costituente abitazione familiare – con l'esclusione del televisore IOPLEE, di n. 2 mobiletti collocati nella camera matrimoniale utilizzati al momento come guardaroba di , del fasciatoio, della cassettiera collocata in bagno Per_1
e attualmente adibita a guardaroba di della culla, del seggiolone, Parte_1
pagina 5 di 6 delle cornici portafoto, tutti di proprietà di JE CH - sono di proprietà del sig.
al quale dovranno essere restituiti allorchè JE CH lascerà Parte_1
l'immobile sito in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina n. 78.
17) Le parti si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore . Per_1
18) Il sig. entro e non oltre il deposito della sentenza, si impegna a rimettere Parte_1 la denuncia querela presentata nei confronti della sig.ra CH e quest'ultima si impegna ad accettare detta remissione.
19) Spese di lite compensate.
20) di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1153/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DANIELA COVIELLO
e
SS IA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 UMBERTO TOMALINO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
SS IA hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il Per_1
07/11/2024.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Nell'ambito Per_1 di tale affidamento condiviso, il figlio verrà collocato prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore
. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior importanza Per_1 nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nel senso che ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, potrà decidere su tutto quanto necessario e utile per il medesimo nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
3) Quanto ai tempi di permanenza e di cura di presso il padre, quest'ultimo potrà Per_1 vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con impegno a prelevare il minore dall'abitazione della madre in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina 78, e ivi riaccompagnarlo la sera. In aggiunta, a fine settimana alternati con la madre, dal sabato ore 14.00 sino alla domenica sera ore 20.30, con pernotto e con impegno a prelevare il minore dall'abitazione della madre il sabato pomeriggio ed ivi riaccompagnarlo la domenica sera.
4) Per quanto attiene le festività natalizie, sino al compimento del secondo anno di età di
, i genitori concordano che quest'ultimo trascorrerà con la madre il 24.12 ed il Per_1
25.12 sino alle ore 14.00 e con il padre il 25.12 dalle ore 14.00 ed il 26.12. Successivamente, i genitori potranno trascorrere con il figlio minore , ad anni alterni, il periodo dal Per_1
26 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, concordando, altresì, che il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della Vigilia e la relativa notte con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro.
I coniugi si impegnano entro il 30.11 di ogni anno a prendere gli accordi del caso.
5) Le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e la relativa eventuale settimana di vacanza scolastica saranno trascorse dai genitori in via alternata di anno in anno con il figlio minore.
6) La regola dell'alternanza troverà applicazione per la regolamentazione anche delle festività e dei periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nonché dei ponti che, pertanto, verranno trascorsi dal figlio minore con i genitori alternativamente.
pagina 2 di 6 In ogni caso, il padre trascorrerà con il figlio il giorno della festa del papà e la madre il giorno della festa della mamma.
7) Per quanto attiene le vacanze estive (da considerarsi nel periodo giugno-settembre, coincidente con il periodo di vacanza scolastica allorchè comincerà a frequentare Per_1 la scuola dell'infanzia), in considerazione dell'età di , con decorrenza dall'anno Per_1
2026 il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non Per_1 consecutive, da stabilirsi, previo accordo fra le parti, entro il 31 marzo di ciascun anno.
8) Le modalità di visita, anche con riferimento ai periodi di vacanza, potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze del figlio minore nonché alle esigenze, personali e lavorative, dei genitori, previo accordo tra gli stessi e congruo preavviso fra le parti di almeno 48 ore.
9) Quanto al contributo mensile per il mantenimento del figlio minore , il signor Per_1 si impegna a versare a JE CH, con decorrenza dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), soggetto a rivalutazione Istat. Detto contributo verrà versato mediante bonifico bancario sul c/c Banco Posta IBAN [...] e dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'autosufficienza ed indipendenza economica del figlio , anche se successivo alla maggiore età. Per_1
10) Le parti concordano che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del secondo anno di età di , l'assegno unico verrà chiesto e Per_1 percepito in via esclusiva da JE CH. Successivamente a tale data, verrà richiesto e percepito al 50% fra le parti.
11) In ragione di quanto concordato al punto 10) che precede, quanto alle spese straordinarie per , di seguito individuate come da Protocollo vigente dell'intestato Per_1
Tribunale di Lecco del marzo 2018, le parti precisano che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del secondo anno di età di
, dette spese verranno suddivise come segue: 70% a JE CH e 30% al Per_1 sig. per le spese di importo sino ad € 2.000,00; in caso di spese superiori a Parte_1 detto importo, la quota in eccedenza verrà suddivisa fra le parti al 50% ciascuna;
dal compimento del secondo anno di età di , le spese straordinarie verranno suddivise Per_1 fra le parti al 50% ciascuna.
Spese straordinarie
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 3 di 6 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di pagina 4 di 6 guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in casi di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
ULTERIORI PATTUIZIONI:
12) Le parti concordano che, a definizione di ogni pregresso rapporto di dare-avere fra le parti in relazione alle spese ed ai costi reciprocamente sostenuti, sia quanto al figlio minore sia quanto alle utenze dell'immobile innanzi costituente abitazione familiare, il Per_1 sig. verserà a JE CH l'importo di € 300,00 (trecento/00). Detto Parte_1 pagamento verrà eseguito contestualmente al versamento della prima mensilità del mantenimento per e in aggiunta alla stessa. Per_1
13) Le parti concordano che le detrazioni fiscali per il figlio minore saranno suddivise al 50% fra le stesse.
14) Quanto all'immobile sito in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina n. 78, innanzi costituente casa familiare e condotto in locazione dal sig. le parti concordano Parte_1 che resti assegnato a JE CH, unitamente agli arredi ed ai beni ivi presenti. La sig.ra CH vi abiterà unitamente al figlio minore . Per_1
15) JE CH si impegna a volturare a proprio nome quanto prima, in ogni caso con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso ed entro e non oltre sette giorni dal deposito della sentenza qualora fosse necessario esibire detto ultimo atto al locatore e ai gestori delle utenze, il contratto di locazione relativo all'immobile innanzi costituente abitazione familiare e tutte le relative utenze, impegnandosi nelle more e sino a volture avvenute a sostenere in via esclusiva il costo sia del canone di locazione che di tutte le utenze relative all'immobile in questione, manlevando a tal fine il sig. sia quanto al Parte_1 pagamento del canone di locazione che delle utenze.
16) Le parti precisano che tutto l'arredamento, gli elettrodomestici e le suppellettili presenti all'interno dell'immobile innanzi costituente abitazione familiare – con l'esclusione del televisore IOPLEE, di n. 2 mobiletti collocati nella camera matrimoniale utilizzati al momento come guardaroba di , del fasciatoio, della cassettiera collocata in bagno Per_1
e attualmente adibita a guardaroba di della culla, del seggiolone, Parte_1
pagina 5 di 6 delle cornici portafoto, tutti di proprietà di JE CH - sono di proprietà del sig.
al quale dovranno essere restituiti allorchè JE CH lascerà Parte_1
l'immobile sito in Missaglia (Lc), Via Cascina Pianina n. 78.
17) Le parti si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore . Per_1
18) Il sig. entro e non oltre il deposito della sentenza, si impegna a rimettere Parte_1 la denuncia querela presentata nei confronti della sig.ra CH e quest'ultima si impegna ad accettare detta remissione.
19) Spese di lite compensate.
20) di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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