Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2024, proposto da LD LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Langella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Partanna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente Amministrazione intimata, in ordine all'istanza del ricorrente ex art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 33 del 2013;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo della resistente di provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso civico, e
per la condanna
a provvedere in ordine alla stessa, entro il termine di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente trasmetteva istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 al Comune di Partanna, nonché al relativo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai quali chiedeva di provvedere alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 15 d.lgs. 33/13, e di indicargli il relativo collegamento ipertestuale per la consultazione (come previsto dalla soprarichiamata norma).
La resistente interessata, tuttavia, non si è pronunciata entro il termine prescritto dall’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 (modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97), che prescrive che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Avverso tale silenzio insorge il ricorrente con l’odierno giudizio.
Pur se ritualmente intimato, non si è costituito il Comune di Partanna.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto indecisione.
In primo luogo il Collegio ritiene che il silenzio sull'istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, in quanto l'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 non contempla in caso di inerzia un'ipotesi di c.d. "silenzio diniego" e cioè la formazione di un provvedimento tacito di rigetto – secondo quanto invece previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 per l'accesso documentale, con la conseguenza che il vano decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 6 integra una fattispecie di c.d. "silenzio inadempimento”.
Nel merito si rileva che ai fini dell'accesso civico generalizzato non occorre verificare, così come per l'accesso documentale, la legittimazione dell'accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione.
Infatti, l'accesso civico "generalizzato” consente, contrariamente a quello documentale, a chiunque di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Per effetto dell'adesione dell'ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi FOIA ( Freedom of information act ), l'interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto "right to know" ), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge, mentre l'accesso documentale (e ancor di più quello difensivo) risponde al paradigma del "need to know".
Mentre nel caso di accesso documentale, il giudice è chiamato a garantire la realizzazione di una specifica posizione soggettiva giuridicamente tutelata —in funzione e nei limiti dell'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante alla conoscenza di determinati documenti, ed ancora entro i limiti previsti dalla normativa sull'accesso documentale, nelle ipotesi di accesso civico generalizzato, per contro, la posizione legittimante l'accesso non è strumentale alla tutela di un interesse personale del soggetto richiedente. Quest'ultima, difatti, è costituita da un generico e indistinto interesse di ogni singolo cittadino al controllo del buon andamento dell'attività amministrativa. L'accesso civico generalizzato ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013 soddisfa, dunque, un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari.
Nel caso di specie, essendo rimasta priva di riscontro l'istanza di accesso civico ed essendo decorsi i trenta giorni di legge, va accolta la domanda proposta per non avere il Comune di Partanna concluso il procedimento mediante l'adozione di una determinazione esplicita.
In ragione di ciò, va assegnato al Comune resistente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sulla richiesta del ricorrente, con la precisazione che, in ragione del margine valutativo sui limiti dell'accesso civico ex artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, il presente dictum giudiziale è necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell'obbligo di provvedere e non può estendersi all'accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva (v. art. 31, comma 3, cod. proc. amm.), restando quindi impregiudicato il merito delle valutazioni di spettanza del Comune.
Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto in parte limitatamente al riconoscimento dell’obbligo in capo al Comune di Partanna di concludere il procedimento mediante l'adozione di una determinazione esplicita.
Per l’effetto, si ordina al Comune di Partanna di concludere formalmente e in modo espresso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, il procedimento introdotto con l'istanza presentata dal ricorrente.
In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione intimata si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda, della serialità del contenzioso attivato dal ricorrente, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento di interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Partanna di concludere formalmente e in modo espresso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, il procedimento introdotto con l'istanza presentata dal ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO