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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1379 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VISALLI SALVATORE, come da procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SORRENTI MARIA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NA il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
18/06/2006, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Cessazione della convivenza ed assegnazione della casa coniugale I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza, comunicandolo l'uno all'altro. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata con tutti gli arredi alla moglie, con la facoltà per il sig. di ritirare i propri effetti personali e con l'obbligo per il sig. di pagare per Pt_1 Pt_1
intero il mutuo gravante sulla medesima. Al sig. rimarrà assegnato il terreno sito a Pt_1
NA c.da LL RI con l'obbligo di continuare a pagarne il mutuo. Il sig. Pt_1
si impegna a pagare per intero le utenze della casa coniugale, nell'interesse dei figli, finché non sarà emessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorché dette utenze saranno a carico della sig.ra Il pagamento dell'intera rata di mutuo sulla CP_1
casa coniugale, posta a carico del sig. rimarrà tale a condizione che la sig.ra Pt_1 [...]
non intraprendi una nuova relazione stabile con altra persona con la medesima CP_1
convivente. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio dei necessari documenti, anche nell'interesse dei figli minori.
2. Affidamento dei figli, loro mantenimento I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Per_2
genitori, secondo le prescrizioni del D.L.vo n. 154/13, con collocazione abituale presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della medesima. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione,
i genitori potranno esercitare la detta responsabilità separatamente, secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi. Data l'età adolescenziale della minore i coniugi convengono di non prevedere alcuna regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, lasciando ogni più ampia libertà al medesimo di poter stare con la figlia ogni qualvolta la stessa sarà disponibile al di fuori dell'orario scolastico, così come nei weekends, nelle festività importanti e nel periodo estivo. Il sig. si obbliga - in considerazione dei sopra Parte_1
citati impegni economici nonché i prestiti contratti per gli acquisti della casa familiare, del terreno e dell'autovettura a versare la somma di € 600,00 mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 400,00) e del coniuge (€ 200,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota pari al 100% delle spese straordinarie ritenute necessarie per i figli, comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche e quelle per eventuali corsi formativi e/o educativi, eventualmente, ritenuti necessari e previo accordo tra la parti.
Detta quota percentuale si attesterà nella misura del 50%, nel momento in cui la sig.ra
[...]
troverà un'occupazione lavorativa stabile. Il sig. si obbliga, altresì a versare, CP_1 Pt_1
mensilmente, alla sig.ra l'assegno unico universale percepito per i due figli. Si CP_1
obbliga altresì al pagamento delle utenze domestiche (internet, telefono, luce e gas ecc.) alle condizioni sopra esplicate al punto 1”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrando le condizioni relativamente ai tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario con Per_2 Parte_1
atto allegato alle stesse.
Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato relativamente ai tempi di permanenza con l'atto allegato alle note di trattazione scritta;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di NA.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1379 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VISALLI SALVATORE, come da procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SORRENTI MARIA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NA il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
18/06/2006, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Cessazione della convivenza ed assegnazione della casa coniugale I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza, comunicandolo l'uno all'altro. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata con tutti gli arredi alla moglie, con la facoltà per il sig. di ritirare i propri effetti personali e con l'obbligo per il sig. di pagare per Pt_1 Pt_1
intero il mutuo gravante sulla medesima. Al sig. rimarrà assegnato il terreno sito a Pt_1
NA c.da LL RI con l'obbligo di continuare a pagarne il mutuo. Il sig. Pt_1
si impegna a pagare per intero le utenze della casa coniugale, nell'interesse dei figli, finché non sarà emessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorché dette utenze saranno a carico della sig.ra Il pagamento dell'intera rata di mutuo sulla CP_1
casa coniugale, posta a carico del sig. rimarrà tale a condizione che la sig.ra Pt_1 [...]
non intraprendi una nuova relazione stabile con altra persona con la medesima CP_1
convivente. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio dei necessari documenti, anche nell'interesse dei figli minori.
2. Affidamento dei figli, loro mantenimento I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Per_2
genitori, secondo le prescrizioni del D.L.vo n. 154/13, con collocazione abituale presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della medesima. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione,
i genitori potranno esercitare la detta responsabilità separatamente, secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi. Data l'età adolescenziale della minore i coniugi convengono di non prevedere alcuna regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, lasciando ogni più ampia libertà al medesimo di poter stare con la figlia ogni qualvolta la stessa sarà disponibile al di fuori dell'orario scolastico, così come nei weekends, nelle festività importanti e nel periodo estivo. Il sig. si obbliga - in considerazione dei sopra Parte_1
citati impegni economici nonché i prestiti contratti per gli acquisti della casa familiare, del terreno e dell'autovettura a versare la somma di € 600,00 mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 400,00) e del coniuge (€ 200,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota pari al 100% delle spese straordinarie ritenute necessarie per i figli, comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche e quelle per eventuali corsi formativi e/o educativi, eventualmente, ritenuti necessari e previo accordo tra la parti.
Detta quota percentuale si attesterà nella misura del 50%, nel momento in cui la sig.ra
[...]
troverà un'occupazione lavorativa stabile. Il sig. si obbliga, altresì a versare, CP_1 Pt_1
mensilmente, alla sig.ra l'assegno unico universale percepito per i due figli. Si CP_1
obbliga altresì al pagamento delle utenze domestiche (internet, telefono, luce e gas ecc.) alle condizioni sopra esplicate al punto 1”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrando le condizioni relativamente ai tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario con Per_2 Parte_1
atto allegato alle stesse.
Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato relativamente ai tempi di permanenza con l'atto allegato alle note di trattazione scritta;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di NA.