Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il 14 Parte_1 CodiceFiscale_1 luglio 1971, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Pasquale Serafino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Striano (NA), alla via R. Serafino, n. 20
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Stabia (NA), il 20 Ottobre 1977
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 29.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 05.02.1994 in Striano (NA). Controparte_1
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati tre figli, Per_1
e , maggiorenni, e , minore, e che i coniugi erano separati dal Per_2 Per_3
27.03.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto 2776/2019 del 27.03.2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 16.01.2019. chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, nonché disporsi la conferma a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore , pari ad euro 150,00 Per_3 mensili, come stabilito in sede di separazione.
Non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 17.05.2023, dava i provvedimenti provvisori, confermando le disposizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Torre Annunziata in data
27.03.2019 (in esse compreso il contributo dovuto dal ricorrente
[...]
alla resistente per il mantenimento della figlia ancora Parte_1 Controparte_1 minore, , nata il [...], contributo che – maggiorato della Per_3 rivalutazione in base agli indici Istat ad oggi maturata – ammonta ad euro 173,55
e da rivalutare annualmente in base ai medesimi indici Istat a decorrere da agosto 2024) e rinviando in prosieguo.
Innanzi al G.I., la resistente non si costituiva, benché regolarmente citata e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza cartolare del 09.04.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.10.2024.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con termine di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M, in data 29.11.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (06.09.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione personale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che il ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, nulla più va disposto in ordine all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della figlia (nata il [...]) divenuta maggiorenne nelle more del Per_3 giudizio.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere in ordine agli obblighi di mantenimento, in assenza di domanda, essendo la resistente rimasta contumace.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Striano (NA) in data 05.02.1994 (atto n. 1, parte Parte_1 Controparte_1
II, serie A, anno 1994 del Comune di Striano);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025 , in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
3 4