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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3343/2024
Verbale udienza del 1 luglio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Scriva Domenica, si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede un breve rinvio rappresentando che il coniuge separato è residente in Germania e ha avuto difficoltà a far pervenire il certificato di residenza;
in via subordinata, chiede che la restituzione sia fatta decorrere dalla data di separazione;
;
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
Dario Cosimo Adornato. E dell'Avv. Massimo Autieri, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa e insiste per l'accoglimento.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3343/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenica SCRIVA( ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
, in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Autieri
(C.F. ) e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato (C.F.: C.F._3 [...]
) come da procura generale alle liti del 22 MARZO 2024 , C.F._4
repertorio n. 37875 , a rogito Notaio in Fiumicino, in atti Per_1
resistente
Oggetto: restituzione somme reddito di cittadinanza.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,00 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di
Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 08.10.2023, con il quale l'Istituto la informava” ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 9.399,39 per la seguente comunicazione : segnalazione da comune della comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” divenuto indebito, appunto, su segnalazione dal Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. A sostegno della propria pretesa, adduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' ,in quanto, al momento della CP_1
presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, avvenuta a dicembre
2020 la ricorrente era già separata di fatto dal marito, tanto che nel modello
ISEE, la ricorrente aveva correttamente dichiarato la nuova situazione familiare che si era creata a seguito dell'intervenuta separazione personale del coniuge, omologata dal Tribunale di Palmi in data 06.04.2021. Pertanto, concludeva chiedendo di:” dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero somme, per violazione della legge. Conseguentemente condannare l' alla CP_1
cancellazione dell'indebito e alla restituzione delle somme che eventualmente tratterrà, come comunicato nella lettera del 29.10.2024 oltre gli interessi legali e moratori, dalla data in cui saranno trattenute e fino al soddisfo. In subordine chiede che la ricorrente sia condannata a restituire le sole somme percepite a dicembre 2020 e gennaio 2021”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' costituitosi nel presente CP_1
giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente argomentando e concludeva chiedendo” - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da , perché infondato in fatto e in diritto e tutte le domande dalla Parte_2
medesima promosse;
- nel merito , in subordine : dichiarare la ricorrente tenuta a corrispondere all' la diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
- CP_1
per l' effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione . Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Occorre rilevare che è necessario compiere un controllo sulle comunicazioni ricevute, svolgendo all'uopo un'istruttoria, anche avvalendosi per eventuali verifiche delle autorità competenti (di solito i regolamenti comunali attribuiscono la competenza agli appositi enti per la verifica della veridicità di tali dichiarazioni, ed è per questo obbligato a inviare “comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; Va precisato che a seguito dell'intervento operato dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in un'ottica di semplificazione amministrativa le verifiche possono essere successive all'iscrizione, infatti,
l'istituto anagrafico effettua le variazioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni e in caso lo stesso non provveda, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, opera il silenzio assenso sulla richiesta presentata. In ogni caso gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
Inoltre, si deve considerare la natura delle informazioni anagrafiche, le quali sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46, D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Nel caso in esame, l' ha dedotto che la revoca della prestazione è stata CP_1
determinata dalla per“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del
DPCM 159/2013)”. Alla data di compilazione del primo ISEE ( CP_3
2020-07583754L-01 del 14/09/2020), all'Anagrafe della Popolazione Residente la famiglia anagrafica ricomprendeva anche il coniuge;
Persona_2
stessa situazione si presentava alla data del secondo e del terzo ISEE (DSU
del 15/01/2021 e Parte_3 Parte_3
02 del 10/06/2021).
Su questo punto bisogna ricordare che la normativa relativa alla compilazione
ISEE-Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima
DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente. Ancora, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
La norma che regola il Reddito di Cittadinanza (Decreto 4/2019, articolo 1 comma 5) stabilisce che i coniugi separati possono accedere al beneficio solo se non risiedono più insieme. Questo significa che, anche se legalmente separati, se si vive ancora nello stesso domicilio, non si può accedere al Reddito di
Cittadinanza. La condizione essenziale è la separazione di residenza.
Il cambio di residenza anagrafica è necessario per dimostrare la separazione ai fini del Reddito di Cittadinanza. Se i coniugi separati condividono ancora la residenza, ai fini ISEE vengono comunque considerati parte dello stesso nucleo familiare.
Nel caso di specie , nonostante la separazione legale, nella quale veniva statuito che i coniugi vivranno separati, è emerso che da documentazione ISEE, versata in atti da parte resistente, i coniugi continuino ad avere la stessa residenza e, pertanto, vanno considerati come conviventi e quindi inseriti nello stesso nucleo familiare.
Parte ricorrente non ha dato prova di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, ovvero non ha dimostrato che, nonostante vi sia stata una separazione omologata , i coniugi hanno stabilito residenze diverse, ma di contro, come già palesato, di fatto, i coniugi hanno mantenuto la stessa residenza.
Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra espresse il ricorso va rigettato.
Stante la dichiarazione di esenzione delle spese processuali, ai sensi dell'art.152 disp. di att. c.p.c., dispone la compensazione delle spese.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 815/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese .
Palmi 1 luglio 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3343/2024
Verbale udienza del 1 luglio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Scriva Domenica, si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede un breve rinvio rappresentando che il coniuge separato è residente in Germania e ha avuto difficoltà a far pervenire il certificato di residenza;
in via subordinata, chiede che la restituzione sia fatta decorrere dalla data di separazione;
;
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
Dario Cosimo Adornato. E dell'Avv. Massimo Autieri, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa e insiste per l'accoglimento.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3343/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenica SCRIVA( ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
, in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Autieri
(C.F. ) e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato (C.F.: C.F._3 [...]
) come da procura generale alle liti del 22 MARZO 2024 , C.F._4
repertorio n. 37875 , a rogito Notaio in Fiumicino, in atti Per_1
resistente
Oggetto: restituzione somme reddito di cittadinanza.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,00 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di
Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 08.10.2023, con il quale l'Istituto la informava” ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 9.399,39 per la seguente comunicazione : segnalazione da comune della comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” divenuto indebito, appunto, su segnalazione dal Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. A sostegno della propria pretesa, adduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' ,in quanto, al momento della CP_1
presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, avvenuta a dicembre
2020 la ricorrente era già separata di fatto dal marito, tanto che nel modello
ISEE, la ricorrente aveva correttamente dichiarato la nuova situazione familiare che si era creata a seguito dell'intervenuta separazione personale del coniuge, omologata dal Tribunale di Palmi in data 06.04.2021. Pertanto, concludeva chiedendo di:” dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero somme, per violazione della legge. Conseguentemente condannare l' alla CP_1
cancellazione dell'indebito e alla restituzione delle somme che eventualmente tratterrà, come comunicato nella lettera del 29.10.2024 oltre gli interessi legali e moratori, dalla data in cui saranno trattenute e fino al soddisfo. In subordine chiede che la ricorrente sia condannata a restituire le sole somme percepite a dicembre 2020 e gennaio 2021”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' costituitosi nel presente CP_1
giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente argomentando e concludeva chiedendo” - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da , perché infondato in fatto e in diritto e tutte le domande dalla Parte_2
medesima promosse;
- nel merito , in subordine : dichiarare la ricorrente tenuta a corrispondere all' la diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
- CP_1
per l' effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione . Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Occorre rilevare che è necessario compiere un controllo sulle comunicazioni ricevute, svolgendo all'uopo un'istruttoria, anche avvalendosi per eventuali verifiche delle autorità competenti (di solito i regolamenti comunali attribuiscono la competenza agli appositi enti per la verifica della veridicità di tali dichiarazioni, ed è per questo obbligato a inviare “comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; Va precisato che a seguito dell'intervento operato dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in un'ottica di semplificazione amministrativa le verifiche possono essere successive all'iscrizione, infatti,
l'istituto anagrafico effettua le variazioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni e in caso lo stesso non provveda, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, opera il silenzio assenso sulla richiesta presentata. In ogni caso gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
Inoltre, si deve considerare la natura delle informazioni anagrafiche, le quali sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46, D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Nel caso in esame, l' ha dedotto che la revoca della prestazione è stata CP_1
determinata dalla per“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del
DPCM 159/2013)”. Alla data di compilazione del primo ISEE ( CP_3
2020-07583754L-01 del 14/09/2020), all'Anagrafe della Popolazione Residente la famiglia anagrafica ricomprendeva anche il coniuge;
Persona_2
stessa situazione si presentava alla data del secondo e del terzo ISEE (DSU
del 15/01/2021 e Parte_3 Parte_3
02 del 10/06/2021).
Su questo punto bisogna ricordare che la normativa relativa alla compilazione
ISEE-Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima
DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente. Ancora, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
La norma che regola il Reddito di Cittadinanza (Decreto 4/2019, articolo 1 comma 5) stabilisce che i coniugi separati possono accedere al beneficio solo se non risiedono più insieme. Questo significa che, anche se legalmente separati, se si vive ancora nello stesso domicilio, non si può accedere al Reddito di
Cittadinanza. La condizione essenziale è la separazione di residenza.
Il cambio di residenza anagrafica è necessario per dimostrare la separazione ai fini del Reddito di Cittadinanza. Se i coniugi separati condividono ancora la residenza, ai fini ISEE vengono comunque considerati parte dello stesso nucleo familiare.
Nel caso di specie , nonostante la separazione legale, nella quale veniva statuito che i coniugi vivranno separati, è emerso che da documentazione ISEE, versata in atti da parte resistente, i coniugi continuino ad avere la stessa residenza e, pertanto, vanno considerati come conviventi e quindi inseriti nello stesso nucleo familiare.
Parte ricorrente non ha dato prova di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, ovvero non ha dimostrato che, nonostante vi sia stata una separazione omologata , i coniugi hanno stabilito residenze diverse, ma di contro, come già palesato, di fatto, i coniugi hanno mantenuto la stessa residenza.
Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra espresse il ricorso va rigettato.
Stante la dichiarazione di esenzione delle spese processuali, ai sensi dell'art.152 disp. di att. c.p.c., dispone la compensazione delle spese.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 815/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese .
Palmi 1 luglio 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo