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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/12/2024, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.12.2024, promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. A. Perricci e M. Friolo Parte_1
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. T. D'Oronzo CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 600/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 600/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi le aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 15.467,37 a titolo di compenso per eccedenza oraria. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c;
- la prescrizione del credito concernente ogni pretesa antecedente l'8.11.2017;
- l'omesso scomputo di tutte quelle frazioni di tempo inferiori alla mezz'ora, non monetizzabili in quanto ricadenti nella previsione di cui all'art. 11, comma 2, del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato del 3/10/2006 (in vigore sino al 30/12/2019);
- l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 31 del C.C.N.L. 2016-2018 per ottenere il pagamento della suddetta maggiorazione, stante in particolare la carenza di qualsivoglia autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti, rilevando che “nelle more del celebrando processo l'opposto è stato costretto a smaltire ulteriori 44 ore che detratte dalle 830,24 generano un totale pari a 786,24”, corrispondente ad un importo di € 14.647,65.
1 Richiamava, ai fini interruttivi della prescrizione, la “ricognizione del debito” dell'11.2.2022, il cui contenuto rendeva altresì evidente l'infondatezza dell'asserita non monetizzabilità delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla scorta delle risultanze dei cartelli presenza e della nota dell'11.2.2022 (avente ad oggetto “residuo ferie e credito orario”) con la quale il Direttore Amministrativo del P.O. di Francavilla Fontana comunicava all'odierno opposto che, alla data del 31/01/2022, il credito orario era pari a 1357 ore.
Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., parte opposta dava atto della riduzione del credito orario in misura pari a 830,24 ore (in relazione alle quali è stata quantificata la pretesa); credito poi ulteriormente ridottosi a 786,24 ore, come allegato nella memoria di costituzione, con conseguente rideterminazione del credito in misura pari ad € 14647,65.
Tanto chiarito, deve essere respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto asseritamente emesso in assenza dei presupposti di cui agli art. 633 e ss c.p.c.
Posto che in fase monitoria il lavoratore ha depositato la suindicata documentazione, si osserva in ogni caso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale fase ulteriore ed eventuale del procedimento monitorio, dando luogo ad un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, va da sé che eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, che non è un mero giudizio di legalità e di controllo del decreto ingiuntivo, bensì un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione; con la conseguenza che l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della pretesa, gioverà rilevare che parte opposta- già in sede monitoria- ha allegato di aver lavorato “per il SISP ( Servizio Igiene e Sanità Pubblica) di
Francavilla Fontana, con la qualifica di infermiere, categoria D 6” e che “A causa del particolare incarico ricoperto dal lavoratore (segretario componente della CML , Commissione Medica Locale),
2 lo stesso è chiamato a svolgere turni di lavoro in eccedenza rispetto a quelli contrattualmente previsti”.
Tali circostanze fattuali non sono stato oggetto di alcuna specifica contestazione.
Ebbene, come noto, il lavoro straordinario era disciplinato dall'art. 34 del CCNL comparto sanità
1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e poi da ultimo 2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, in base al quale: “2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
La Suprema Corte, nelle pronunce nn. 27878, 18063 e n. 13245 del 2023, pur rese in relazione ad emolumenti richiesti per prestazioni aggiuntive, non idoneamente autorizzate, ma rese con il consenso datoriale, ha enucleato importanti principi anche in tema di lavoro straordinario: “l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 2 e 40 e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez.
L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34, comma 3 del c.c.n.l. e', infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 c.c., in combinato con l'art. 34, commi
3 1 e 4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere - seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello - che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art. 2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente (Cass., Sez. L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, dovendosi intendere per autorizzazione anche “il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario” (cfr.
Cass. 27878/2023), un'autorizzazione in tal senso può ravvisarsi tenuto conto dei prospetti mensili in atti (con cui si autorizzava lo straordinario) e del fatto che, nonostante la rilevante eccedenza oraria accumulata nell'arco di un consistente lasso temporale, non sia mai stato imposto al ricorrente l'osservanza del normale orario di lavoro (elemento non allegato né risultante dalla documentazione offerta in valutazione).
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario sia stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì sia stata dovuta ad esigenze improcrastinabili legate all'attività svolte dall'opposto come segretario-componente della Parte_
così come certificato nei prospetti dell'orario straordinario a firma del Dirigente.
4 Ne consegue, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, che l'autorizzazione deve ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento della suddetta ulteriore attività.
Parte opponente ha poi eccepito la parziale prescrizione del credito relativamente all'orario svolto antecedentemente all'8.11.2017.
Tale eccezione deve ritenersi fondata, atteso che – come noto- "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus…” (cfr. Cass.
S.U.n. 36197 del 2023)
Tanto premesso, considerato che non v'è prova dell'esistenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, appare evidente che il credito orario maturato nel quinquennio antecedente debba ritenersi prescritto.
In tale prospettiva, alcun rilievo può attribuirsi alla nota dell'11.2.2022 (con oggetto “residuo ferie e credito orario. Cessazione del servizio per raggiunti limiti di età”), trattandosi di un provvedimento con il quale la Direzione Amministrativa comunicava “la sua situazione per quanto riguarda il residuo ferie e il credito orario al 31/01/2022” al fine di “predisporre il piano per lo smaltimento delle ferie residue e maturande e credito orario”, con la specificazione che “in nessun caso si procederà al pagamento delle ferie e credito orario che dovessero risultare non godute alla cessazione del servizio”.
Non vi è alcun elemento dunque dal quale desumere la volontà di riconoscere il credito derivante dal monte orario ivi indicato ed anzi essendovi la chiara indicazione che alcuna somma sarebbe stata corrisposta qualora fosse risultata un'eccedenza oraria in occasione della cessazione dal servizio.
Né, ai fini interruttivi della prescrizione, potrebbe attribuirsi rilievo ai cartellini marcatempo trattandosi di documentazione che attesta, dal punto di vista contabile, il numero di ore di straordinario svolto, inidonea a manifestare la volontà di riconoscere il diritto alla relativa retribuzione.
Sul punto si condivide quanto osservato dal Tribunale di Brindisi in fattispecie analoga alla presente, secondo cui “sulla questione [non, nsd] possono condividersi le allegazioni difensive della ricorrente secondo cui le presunte richieste di recupero ore (desumibili dalla voce dei cartellini “recupero orario”) avrebbero interrotto la prescrizione, con conseguente implicito riconoscimento del debito al momento dell'annotazione del recupero orario, non potendo desumersi in alcun modo dall'annotazione contabile de qua contenuta nel cartellino marcatempo e disposta in via automatica
5 dal sistema informatico (in assenza di ulteriori indizi), alcuna volontà dell'ente di riconoscere il credito orario monetizzabile” (cfr. sentenza n. 236/23).
Ciò posto, l'opponente ha formulato un conteggio – che tiene conto dei dati indicati nei fogli presenza relativi al periodo novembre 2017- gennaio 2022 e che non è stato oggetto di alcuna specifica e tempestiva contestazione in sede di costituzione in giudizio - dal quale risulta che, espunte le ore imputabili al periodo precedente (sì come indicate nel prospetto paga di novembre 2017), il saldo complessivo, a gennaio 2022 (non prescritto), era pari a 376 ore e 32 minuti.
Da tale monte orario, vanno detratte le ore risultanti dai prospetti presenza di febbraio e marzo 2022, nonché le 44 “recuperate” ad agosto e ottobre 2022 (come allegato nella memoria di costituzione e non contestato).
Dunque, il credito orario ammontava, alla data del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c, a 113,51 ore.
Quanto poi alle 18 ore e 6 minuti, corrispondenti alle frazioni inferiori ai 30 minuti, non monetizzabili in base all'art. 11 del CDI del 2006 (in vigore sino al 31.12.2019), secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie”, si rileva che parte opponente ha fatto esclusivamente riferimento a singole giornate di alcuni mesi del periodo gennaio
2018- dicembre 2019, per i quali trova applicazione il CDI successivo: con riferimento a detto periodo
Parte ha depositato – in ottemperanza alla richiesta del Tribunale - nota prot. n. 109127 del
18.11.2024, dalla quale risultano a tale titolo non monetizzabili 4 ore.
Il credito ammonta dunque ad € 2859,89 (153,51 ore x 18,63, dato questo non oggetto di alcuna Parte contestazione da parte dell' .
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
L'accoglimento del ricorso per una parte consistente del credito giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
La residua parte- liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e
Parte dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- va posta a carico dell'
PQM
Part Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di €
2859,89 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
6 compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della residua parte che liquida in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dell'opposto per dichiarato anticipo.
Brindisi, 13.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.12.2024, promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. A. Perricci e M. Friolo Parte_1
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. T. D'Oronzo CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 600/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 600/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi le aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 15.467,37 a titolo di compenso per eccedenza oraria. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c;
- la prescrizione del credito concernente ogni pretesa antecedente l'8.11.2017;
- l'omesso scomputo di tutte quelle frazioni di tempo inferiori alla mezz'ora, non monetizzabili in quanto ricadenti nella previsione di cui all'art. 11, comma 2, del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato del 3/10/2006 (in vigore sino al 30/12/2019);
- l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 31 del C.C.N.L. 2016-2018 per ottenere il pagamento della suddetta maggiorazione, stante in particolare la carenza di qualsivoglia autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti, rilevando che “nelle more del celebrando processo l'opposto è stato costretto a smaltire ulteriori 44 ore che detratte dalle 830,24 generano un totale pari a 786,24”, corrispondente ad un importo di € 14.647,65.
1 Richiamava, ai fini interruttivi della prescrizione, la “ricognizione del debito” dell'11.2.2022, il cui contenuto rendeva altresì evidente l'infondatezza dell'asserita non monetizzabilità delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla scorta delle risultanze dei cartelli presenza e della nota dell'11.2.2022 (avente ad oggetto “residuo ferie e credito orario”) con la quale il Direttore Amministrativo del P.O. di Francavilla Fontana comunicava all'odierno opposto che, alla data del 31/01/2022, il credito orario era pari a 1357 ore.
Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., parte opposta dava atto della riduzione del credito orario in misura pari a 830,24 ore (in relazione alle quali è stata quantificata la pretesa); credito poi ulteriormente ridottosi a 786,24 ore, come allegato nella memoria di costituzione, con conseguente rideterminazione del credito in misura pari ad € 14647,65.
Tanto chiarito, deve essere respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto asseritamente emesso in assenza dei presupposti di cui agli art. 633 e ss c.p.c.
Posto che in fase monitoria il lavoratore ha depositato la suindicata documentazione, si osserva in ogni caso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale fase ulteriore ed eventuale del procedimento monitorio, dando luogo ad un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, va da sé che eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, che non è un mero giudizio di legalità e di controllo del decreto ingiuntivo, bensì un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione; con la conseguenza che l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della pretesa, gioverà rilevare che parte opposta- già in sede monitoria- ha allegato di aver lavorato “per il SISP ( Servizio Igiene e Sanità Pubblica) di
Francavilla Fontana, con la qualifica di infermiere, categoria D 6” e che “A causa del particolare incarico ricoperto dal lavoratore (segretario componente della CML , Commissione Medica Locale),
2 lo stesso è chiamato a svolgere turni di lavoro in eccedenza rispetto a quelli contrattualmente previsti”.
Tali circostanze fattuali non sono stato oggetto di alcuna specifica contestazione.
Ebbene, come noto, il lavoro straordinario era disciplinato dall'art. 34 del CCNL comparto sanità
1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e poi da ultimo 2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, in base al quale: “2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
La Suprema Corte, nelle pronunce nn. 27878, 18063 e n. 13245 del 2023, pur rese in relazione ad emolumenti richiesti per prestazioni aggiuntive, non idoneamente autorizzate, ma rese con il consenso datoriale, ha enucleato importanti principi anche in tema di lavoro straordinario: “l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 2 e 40 e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez.
L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34, comma 3 del c.c.n.l. e', infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 c.c., in combinato con l'art. 34, commi
3 1 e 4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere - seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello - che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art. 2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente (Cass., Sez. L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, dovendosi intendere per autorizzazione anche “il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario” (cfr.
Cass. 27878/2023), un'autorizzazione in tal senso può ravvisarsi tenuto conto dei prospetti mensili in atti (con cui si autorizzava lo straordinario) e del fatto che, nonostante la rilevante eccedenza oraria accumulata nell'arco di un consistente lasso temporale, non sia mai stato imposto al ricorrente l'osservanza del normale orario di lavoro (elemento non allegato né risultante dalla documentazione offerta in valutazione).
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario sia stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì sia stata dovuta ad esigenze improcrastinabili legate all'attività svolte dall'opposto come segretario-componente della Parte_
così come certificato nei prospetti dell'orario straordinario a firma del Dirigente.
4 Ne consegue, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, che l'autorizzazione deve ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento della suddetta ulteriore attività.
Parte opponente ha poi eccepito la parziale prescrizione del credito relativamente all'orario svolto antecedentemente all'8.11.2017.
Tale eccezione deve ritenersi fondata, atteso che – come noto- "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus…” (cfr. Cass.
S.U.n. 36197 del 2023)
Tanto premesso, considerato che non v'è prova dell'esistenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, appare evidente che il credito orario maturato nel quinquennio antecedente debba ritenersi prescritto.
In tale prospettiva, alcun rilievo può attribuirsi alla nota dell'11.2.2022 (con oggetto “residuo ferie e credito orario. Cessazione del servizio per raggiunti limiti di età”), trattandosi di un provvedimento con il quale la Direzione Amministrativa comunicava “la sua situazione per quanto riguarda il residuo ferie e il credito orario al 31/01/2022” al fine di “predisporre il piano per lo smaltimento delle ferie residue e maturande e credito orario”, con la specificazione che “in nessun caso si procederà al pagamento delle ferie e credito orario che dovessero risultare non godute alla cessazione del servizio”.
Non vi è alcun elemento dunque dal quale desumere la volontà di riconoscere il credito derivante dal monte orario ivi indicato ed anzi essendovi la chiara indicazione che alcuna somma sarebbe stata corrisposta qualora fosse risultata un'eccedenza oraria in occasione della cessazione dal servizio.
Né, ai fini interruttivi della prescrizione, potrebbe attribuirsi rilievo ai cartellini marcatempo trattandosi di documentazione che attesta, dal punto di vista contabile, il numero di ore di straordinario svolto, inidonea a manifestare la volontà di riconoscere il diritto alla relativa retribuzione.
Sul punto si condivide quanto osservato dal Tribunale di Brindisi in fattispecie analoga alla presente, secondo cui “sulla questione [non, nsd] possono condividersi le allegazioni difensive della ricorrente secondo cui le presunte richieste di recupero ore (desumibili dalla voce dei cartellini “recupero orario”) avrebbero interrotto la prescrizione, con conseguente implicito riconoscimento del debito al momento dell'annotazione del recupero orario, non potendo desumersi in alcun modo dall'annotazione contabile de qua contenuta nel cartellino marcatempo e disposta in via automatica
5 dal sistema informatico (in assenza di ulteriori indizi), alcuna volontà dell'ente di riconoscere il credito orario monetizzabile” (cfr. sentenza n. 236/23).
Ciò posto, l'opponente ha formulato un conteggio – che tiene conto dei dati indicati nei fogli presenza relativi al periodo novembre 2017- gennaio 2022 e che non è stato oggetto di alcuna specifica e tempestiva contestazione in sede di costituzione in giudizio - dal quale risulta che, espunte le ore imputabili al periodo precedente (sì come indicate nel prospetto paga di novembre 2017), il saldo complessivo, a gennaio 2022 (non prescritto), era pari a 376 ore e 32 minuti.
Da tale monte orario, vanno detratte le ore risultanti dai prospetti presenza di febbraio e marzo 2022, nonché le 44 “recuperate” ad agosto e ottobre 2022 (come allegato nella memoria di costituzione e non contestato).
Dunque, il credito orario ammontava, alla data del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c, a 113,51 ore.
Quanto poi alle 18 ore e 6 minuti, corrispondenti alle frazioni inferiori ai 30 minuti, non monetizzabili in base all'art. 11 del CDI del 2006 (in vigore sino al 31.12.2019), secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie”, si rileva che parte opponente ha fatto esclusivamente riferimento a singole giornate di alcuni mesi del periodo gennaio
2018- dicembre 2019, per i quali trova applicazione il CDI successivo: con riferimento a detto periodo
Parte ha depositato – in ottemperanza alla richiesta del Tribunale - nota prot. n. 109127 del
18.11.2024, dalla quale risultano a tale titolo non monetizzabili 4 ore.
Il credito ammonta dunque ad € 2859,89 (153,51 ore x 18,63, dato questo non oggetto di alcuna Parte contestazione da parte dell' .
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
L'accoglimento del ricorso per una parte consistente del credito giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
La residua parte- liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e
Parte dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- va posta a carico dell'
PQM
Part Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di €
2859,89 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
6 compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della residua parte che liquida in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dell'opposto per dichiarato anticipo.
Brindisi, 13.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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