Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella MM Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 299/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
SANFRATELLO LAURA);
- Parte ricorrente -
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; Controparte_1
- parte resistente contumace -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/04/2025 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di prova testimoniale e, insistendo nel ricorso, ha chiesto conferma- re le disposizioni emesse in sede di separazione e, dunque, disporre l'affidamento condiviso con domiciliazione materna dei minori , nato a [...] il Per_1
23/09/2009, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Per_2 Per_3
28/11/2017, e con la medesima regolamentazione del diritto di visita;
confermare l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei tre Parte_1 figli minori mediante il versamento alla sig.ra di un assegno di € Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra CP_1
, la quale, nonostante la regolare notifica del ricorso in data 21 gennaio
[...]
2025, non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza del 15 aprile 2025.
2. Va senz'altro accolta la domanda diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, atteso che i coniugi si sono separati con sen- tenza di questo Tribunale n. 3004/2023, pubblicata il 20/06/2023, passata in giudicato, senza che si siano successivamente ricostituiti i presupposti per la ri- presa della comunione di vita materiale e spirituale.
È inoltre trascorso il lasso di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del
1970 dalla data certificata nell'accordo di separazione.
3. In assenza di elementi sopravvenuti di segno contrario, va accolta la doman- da di confermare l'affidamento condiviso con domiciliazione materna dei minori
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
, nata a [...] il [...]. Per_3
Il padre potrà continuare a incontrare e tenere con sé i figli alle stesse condi- zioni stabilite nella sentenza di separazione, come chiesto dal ricorrente, e quindi:
- i minori trascorreranno con il padre almeno due giorni a settimana: il padre li preleverà da scuola il martedì ed il venerdì di ciascuna settimana e li riaccompa- gnerà presso l'abitazione materna entro le ore 18.30 durante il periodo scolastico ed entro le ore 22:30 durante i periodi di vacanze (comprese quelle estive, natali- zie e pasquali);
- a settimane alterne, i minori trascorreranno con il padre l'intero week-end pernottando con il padre, che li preleverà il sabato pomeriggio e li riaccompagnerà
a scuola il lunedì mattina;
- le festività calendate, sia Natalizie che verranno trascorse dai mino- Per_4 ri, alternativamente e previo accordo, una con il padre ed una con la madre, te- nendo conto del criterio per cui i minori trascorreranno con un genitore la vigilia della festa e con l'altro genitore la festività;
- ogni altra festività, ivi compresa la festività del 26 Dicembre (Santo Stefano), verrà trascorsa dai minori con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre, pernottando con lui. Resta inteso che questo regime di incontri deve considerarsi modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
4. Anche per il contributo al mantenimento dei figli minori da versare in favore della moglie, va confermato l'importo di € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Non sono infatti emerse condizioni economico reddituali diverse da quelle già accertate in sede di separazione, poco meno di due anni fa.
Il sig. MM, al riguardo, ha confermato di convivere con la nuova compa- gna in una casa in affitto per cui paga un canone di € 455,00; di lavorare come muratore e di guadagnare circa 1.000,00 euro al mese e di versare regolarmente alla moglie la somma di € 400,00 stabilita nel giudizio di separazione.
All'udienza di comparizione del 15/4/2025 il ricorrente ha inoltre dichiarato che l'assegno unico per i figli di circa 650,00 euro mensili è percepito interamente dalla sig.ra e che egli è “pienamente d'accordo che tale sussidio Controparte_1 continui ad essere percepito da lei”.
Considerati i tempi di permanenza dei figli minori, che vivono in netta preva- lenza con la madre, questa determinazione, già concordata fra le parti, va for- malmente assunta in sentenza.
5. In considerazione dell'assenza di difese della resistente, rimasta contumace,
e della natura del giudizio, che è necessario per il conseguimento dello status, le spese processuali sostenute vanno lasciate a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della sig.ra : Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contrat- to in Palermo, in data 20/09/2008, da , nato a [...] Parte_1 in data 07/03/1984, e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
08/01/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
57, parte II serie A, dell'anno 2008;
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il Per_1
23/09/2009, , nata a [...] il [...] ed , nata a [...] il Per_2 Per_3 28/11/2017, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita del pa- dre, secondo quanto indicato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
un assegno di € 400,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento
[...] dei tre figli minori, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019;
- dispone che l'assegno unico per i figli continui ad essere percepito per intero dalla madre;
Controparte_1
- lascia a carico del ricorrente le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al compe- tente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 no- vembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello sta- to civile del Comune di Palermo al n. 57, parte II, serie A, vol. 2452, dell'anno
2008).
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 13/5/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. e dal relatore dott. , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Pt_3[.
21/2/2011, n. 44.