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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2024, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 22982/2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Capodimonte n.51, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via San Tommaso d'Aquino n.67.
RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 5.12.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 11.4.2021 domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità civile per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la stessa si era conclusa con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 8.11.2023 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del
CTU. Ha concluso chiedendo di “1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra
l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per
l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il
Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità del ricorso, CP_1 basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Contestava, infine, la richiesta di nomina di ct.
Ha concluso chiedendo che “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
In esito alla udienza del 12.12.24, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che
è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 8.11.2023 e il deposito del ricorso al 5.12.2023. Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, unica nell'attuale sede successiva al dissenso (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al
74% dalla domanda amministrativa, solo a decorrere dal 1.8.2024.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “Crisi epilettiche non convulsive plurimensili in cura farmacologica cod. 2002=46%; Sindrome delle apnee notturne in trattamento co Cpap cod.PA 6004=25%. La ricorrente è affetta inoltre da: -Note ipertensive in assenza di terapia medica e con unica documentazione di modesto rialzo della pressione diastolica -Note di ansia somatizzata”.
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 60% con decorrenza dal 11.4.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere in paete superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell integrate dal fatto, in particolare, di ritenere che la BPCO CP_2 sia stata valutata con una percentuale incongrua, consistente nel 25%, in quanto la
Commissione di prima istanza aveva “valutato tale patologia con il codice 6407 nella misura del 45%”; che per la cardiopatia ipertensiva in II classe funzionale NYHA il ctu non aveva riconosciuto alcun punteggio, e, pertanto, la ricorrente chiedeva l'applicazione del codice 6441-6442 in misura del 35%; inoltre, si censura l'operato del c.t.u. nella parte in cui non valuta la sindrome fiabromialgica certificata come da referto del 27.10.2022 e inquadrabile nel codice 9309 con percentuale del 50%.
Nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di t.s. a cura della ricorrente.
Il c.t.u., pertanto, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato: “In esito all'udienza del 7/5/2024, tenutasi a mezzo trattazione scritta, il
Giudice Dr.ssa Elisa Tomassi, acquisite le note di trattazione scritta, conferiva allo scrivente, l'incarico di depositare note di chiarimento in ordine al ricorso avanzato in seguito a dissenso da parte della ricorrente, esaminando nuova documentazione medica allegata, precisando se da questa si fosse evidenziato un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute della ricorrente.
In seguito al deposito delle note di chiarimento richieste, in data 10/6/2024, nell'interesse della ricorrente veniva proposta ulteriore documentazione medica, per la quale venivano richieste ulteriori note di chiarimento, previo esame della stessa.
Dopo aver presa visione delle ulteriori certificazioni prodotte, con le quali viene documentata “Isterectomia totale con salpingectomia bilaterale” è necessario procedere ad una valutazione globale del caso in esame, con nuovo calcolo del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Pertanto, sulla scorta delle tabelle approvate con DM 5/2/1992 la signora nata il 1° settembre 1982 Parte_1 affetta da: Crisi epilettiche non convulsive plurimensili in cura farmacologica cod.
2002=46% Sindrome delle apnee notturne in trattamento con Cpap cod.PA
6004=25%; Isterectomia totale in età fertile cod. 6603=25% Salpingectomia bilaterale in età fertile cod. 6604=35% In considerazione della natura delle infermità, plurime, coesistenti e concorrenti, in applicazione della formula Salomonica e della formula riduzionistica di Balthazard, risulta invalido con percentuale: 82% dal 1° agosto 2024”.
Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico tali da essere condivise da questo giudicante.
Sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile solo a far data dal 1.8.2024.
Va rammentato, sul piano generale, mutando questo Giudice sul punto il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre
2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che,
a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
La domanda originaria deve pertanto essere in parte accolta per quanto detto e con la decorrenza indicata.
L'accoglimento parziale del ricorso, solo a decorrere da un periodo successivo al deposito del ricorso per a.t.p. e di svariati mesi successivi anche allo stesso deposito del ricorso in esito al dissenso, giustifica la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso in esito al dissenso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore della ricorrente di cui in epigrafe, in quanto invalida in misura pari al 82% a decorrere dal
1.8.2024; rigetta per il resto il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
condanna l' al pagamento delle spese della c.t.u., liquidate come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 13.12.2024 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 22982/2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Capodimonte n.51, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via San Tommaso d'Aquino n.67.
RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 5.12.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 11.4.2021 domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità civile per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la stessa si era conclusa con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 8.11.2023 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del
CTU. Ha concluso chiedendo di “1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra
l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per
l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il
Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità del ricorso, CP_1 basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Contestava, infine, la richiesta di nomina di ct.
Ha concluso chiedendo che “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
In esito alla udienza del 12.12.24, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che
è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 8.11.2023 e il deposito del ricorso al 5.12.2023. Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, unica nell'attuale sede successiva al dissenso (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al
74% dalla domanda amministrativa, solo a decorrere dal 1.8.2024.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “Crisi epilettiche non convulsive plurimensili in cura farmacologica cod. 2002=46%; Sindrome delle apnee notturne in trattamento co Cpap cod.PA 6004=25%. La ricorrente è affetta inoltre da: -Note ipertensive in assenza di terapia medica e con unica documentazione di modesto rialzo della pressione diastolica -Note di ansia somatizzata”.
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 60% con decorrenza dal 11.4.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere in paete superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell integrate dal fatto, in particolare, di ritenere che la BPCO CP_2 sia stata valutata con una percentuale incongrua, consistente nel 25%, in quanto la
Commissione di prima istanza aveva “valutato tale patologia con il codice 6407 nella misura del 45%”; che per la cardiopatia ipertensiva in II classe funzionale NYHA il ctu non aveva riconosciuto alcun punteggio, e, pertanto, la ricorrente chiedeva l'applicazione del codice 6441-6442 in misura del 35%; inoltre, si censura l'operato del c.t.u. nella parte in cui non valuta la sindrome fiabromialgica certificata come da referto del 27.10.2022 e inquadrabile nel codice 9309 con percentuale del 50%.
Nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di t.s. a cura della ricorrente.
Il c.t.u., pertanto, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato: “In esito all'udienza del 7/5/2024, tenutasi a mezzo trattazione scritta, il
Giudice Dr.ssa Elisa Tomassi, acquisite le note di trattazione scritta, conferiva allo scrivente, l'incarico di depositare note di chiarimento in ordine al ricorso avanzato in seguito a dissenso da parte della ricorrente, esaminando nuova documentazione medica allegata, precisando se da questa si fosse evidenziato un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute della ricorrente.
In seguito al deposito delle note di chiarimento richieste, in data 10/6/2024, nell'interesse della ricorrente veniva proposta ulteriore documentazione medica, per la quale venivano richieste ulteriori note di chiarimento, previo esame della stessa.
Dopo aver presa visione delle ulteriori certificazioni prodotte, con le quali viene documentata “Isterectomia totale con salpingectomia bilaterale” è necessario procedere ad una valutazione globale del caso in esame, con nuovo calcolo del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Pertanto, sulla scorta delle tabelle approvate con DM 5/2/1992 la signora nata il 1° settembre 1982 Parte_1 affetta da: Crisi epilettiche non convulsive plurimensili in cura farmacologica cod.
2002=46% Sindrome delle apnee notturne in trattamento con Cpap cod.PA
6004=25%; Isterectomia totale in età fertile cod. 6603=25% Salpingectomia bilaterale in età fertile cod. 6604=35% In considerazione della natura delle infermità, plurime, coesistenti e concorrenti, in applicazione della formula Salomonica e della formula riduzionistica di Balthazard, risulta invalido con percentuale: 82% dal 1° agosto 2024”.
Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico tali da essere condivise da questo giudicante.
Sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile solo a far data dal 1.8.2024.
Va rammentato, sul piano generale, mutando questo Giudice sul punto il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre
2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che,
a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
La domanda originaria deve pertanto essere in parte accolta per quanto detto e con la decorrenza indicata.
L'accoglimento parziale del ricorso, solo a decorrere da un periodo successivo al deposito del ricorso per a.t.p. e di svariati mesi successivi anche allo stesso deposito del ricorso in esito al dissenso, giustifica la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso in esito al dissenso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore della ricorrente di cui in epigrafe, in quanto invalida in misura pari al 82% a decorrere dal
1.8.2024; rigetta per il resto il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
condanna l' al pagamento delle spese della c.t.u., liquidate come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 13.12.2024 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi