Articolo 1545 del Codice civile
Articolo 1544Articolo 1546
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19 aprile 1942
Art. 1545.

(Obblighi del compratore).

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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