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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 CodiceFiscale_1
Maddaleni, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Lucca, via dei Pubblici
Macelli 131/a, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Letizia Stagi, , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lucca, Via Pisana 45, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 26.2.2025: pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:“- Affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con il padre, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
nelle settimane in cui trascorreranno il week end con la madre, trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali (tendenzialmente il martedì ed il giovedì), di cui per un anno a decorrere dalla sentenza, uno con il pernotto, mentre successivamente a tale scadenza entrambi con il pernotto;
nelle settimane in cui trascorreranno il week end con il padre, trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il martedì), con pernotto;
i genitori di volta in volta si comunicheranno i turni lavorativi (in particolare la madre), con l'intesa che laddove la madre sia impegnata con turni di notte il padre sarà disponibile a tenere con sé i figli in quelle date, scambiando i giorni o i finesettimana;
- trascorreranno una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio. - Assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- le parti continueranno a corrispondere mensilmente gli esborsi pari al 50% per mutui e finanziamenti in essere sino a loro estinzione;
- parte ricorrente si dichiara disponibile a ridurre la propria pretesa per mantenimento pregresso ad €3.000 complessivi, a fronte della completa rinuncia reciproca a tutti i giudizi in corso e ad estinzione di ogni azione e pretesa pendente tra le parti nonché ad ogni reciproca domanda, a spese compensate, rinunciando altresì ad ogni e qualsiasi futura azione in ordine a somme a qualsiasi titolo ad oggi dovute per pregressi rapporti economici tra le parti;
- parte resistente si dichiara disponibile a trasferire a richiesta della ricorrente la proprietà del veicolo tg. FL111WS di cui al ricorso, che riconosce CP_2 sino ad oggi come di proprietà esclusiva della ricorrente e di cui la stessa ha la disponibilità materiale;
pertanto, il resistente si impegna ad effettuare formale passaggio di proprietà a richiesta della ricorrente, con spese a carico di quest'ultima; - Assegno a carico del padre di - €150 mensili (per entrambi i figli) fino al mese di settembre 2025 compreso;
- €225 mensili (per entrambi i figli), a decorrere da ottobre 2025 da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Istat;
-a decorrere dal mese di ottobre 2025 il resistente verserà altresì alla ricorrente €100 mensili (senza maturare di interessi), a titolo di restituzione delle somme per pregresso mantenimento fino ad estinzione del credito come sopra quantificato in €3.000, parimenti entro il giorno 15 di ogni mese;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza”; spese di lite integralmente compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.9.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio civile il 18.8.2012 con Ha aggiunto che il Tribunale CP_1
di Lucca, con decreto n. 3037 del 2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e disciplina del regime di frequentazione;
un assegno a carico del padre di €250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di statuire circa i diversi finanziamenti cointestati tra i coniugi ed altresì di disporre che la vettura
Dacia Lodgj resti nella disponibilità della ricorrente.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio ed CP_1
all'affidamento congiunto dei figli ed al riparto al 50% delle spese straordinarie, ma ha domandato il collocamento paritario dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore con mantenimento diretto. All'udienza del 26.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c., rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 3037/2019 depositato in data 17.12.2019, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 13.10.2019, sicché alla data del deposito del ricorso (19.9.2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Non vi sono motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni congiuntamente rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capannori (LU), il 18.8.2012 da
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il CP_1 Parte_1
12.1.1981,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n. 44 parte I,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 CodiceFiscale_1
Maddaleni, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Lucca, via dei Pubblici
Macelli 131/a, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Letizia Stagi, , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lucca, Via Pisana 45, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 26.2.2025: pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:“- Affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con il padre, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
nelle settimane in cui trascorreranno il week end con la madre, trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali (tendenzialmente il martedì ed il giovedì), di cui per un anno a decorrere dalla sentenza, uno con il pernotto, mentre successivamente a tale scadenza entrambi con il pernotto;
nelle settimane in cui trascorreranno il week end con il padre, trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il martedì), con pernotto;
i genitori di volta in volta si comunicheranno i turni lavorativi (in particolare la madre), con l'intesa che laddove la madre sia impegnata con turni di notte il padre sarà disponibile a tenere con sé i figli in quelle date, scambiando i giorni o i finesettimana;
- trascorreranno una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio. - Assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- le parti continueranno a corrispondere mensilmente gli esborsi pari al 50% per mutui e finanziamenti in essere sino a loro estinzione;
- parte ricorrente si dichiara disponibile a ridurre la propria pretesa per mantenimento pregresso ad €3.000 complessivi, a fronte della completa rinuncia reciproca a tutti i giudizi in corso e ad estinzione di ogni azione e pretesa pendente tra le parti nonché ad ogni reciproca domanda, a spese compensate, rinunciando altresì ad ogni e qualsiasi futura azione in ordine a somme a qualsiasi titolo ad oggi dovute per pregressi rapporti economici tra le parti;
- parte resistente si dichiara disponibile a trasferire a richiesta della ricorrente la proprietà del veicolo tg. FL111WS di cui al ricorso, che riconosce CP_2 sino ad oggi come di proprietà esclusiva della ricorrente e di cui la stessa ha la disponibilità materiale;
pertanto, il resistente si impegna ad effettuare formale passaggio di proprietà a richiesta della ricorrente, con spese a carico di quest'ultima; - Assegno a carico del padre di - €150 mensili (per entrambi i figli) fino al mese di settembre 2025 compreso;
- €225 mensili (per entrambi i figli), a decorrere da ottobre 2025 da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Istat;
-a decorrere dal mese di ottobre 2025 il resistente verserà altresì alla ricorrente €100 mensili (senza maturare di interessi), a titolo di restituzione delle somme per pregresso mantenimento fino ad estinzione del credito come sopra quantificato in €3.000, parimenti entro il giorno 15 di ogni mese;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza”; spese di lite integralmente compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.9.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio civile il 18.8.2012 con Ha aggiunto che il Tribunale CP_1
di Lucca, con decreto n. 3037 del 2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e disciplina del regime di frequentazione;
un assegno a carico del padre di €250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di statuire circa i diversi finanziamenti cointestati tra i coniugi ed altresì di disporre che la vettura
Dacia Lodgj resti nella disponibilità della ricorrente.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio ed CP_1
all'affidamento congiunto dei figli ed al riparto al 50% delle spese straordinarie, ma ha domandato il collocamento paritario dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore con mantenimento diretto. All'udienza del 26.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c., rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 3037/2019 depositato in data 17.12.2019, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 13.10.2019, sicché alla data del deposito del ricorso (19.9.2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Non vi sono motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni congiuntamente rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capannori (LU), il 18.8.2012 da
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il CP_1 Parte_1
12.1.1981,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n. 44 parte I,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli