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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile
Verbale di udienza
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale (art. 281 sexies c.p.c.)
All'udienza del 5 marzo 2024, davanti al giudice dott. Giuseppe Bonfiglio, viene chiamata la causa iscritta al n. 6361/2015 R.G., proposta da
Parte_1
, difeso dall'avv. Antonella Di Maio, P.IVA_1
– attore opponente contro
( ), difeso dall'avv. Gaia Miccoli, Controparte_1 C.F._1
– convenuto opposto
Sono presenti per l'attore opponente l'avvocato Antonella Di Maio e per il convenuto opposto l'avvocato Gaia Miccoli, i quali precisano le conclusioni e si riportano interamente ai rispettivi atti e scritti difensivi.
In particolare, l'avv. Di Maio si riporta alla propria posizione processuale e alla propria memoria conclusionale e l'avv. Miccoli chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, l'avv. Di Maio chiede la condanna della parte convenuta opposta al rimborso delle spese di lite, per soccombenza virtuale, mentre l'avv. Miccoli insiste per la richiesta di compensazione e, in via subordinata, per la condanna della parte attrice opponente al rimborso, per i motivi dedotti.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di TO IC, il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n.
1338/2015, depositato il 5 ottobre 2015, ha intimato al – Parte_2
Gestione separata e all quale ente liquidatore del Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, di pagare in solido al ricorrente la somma di euro 46.921,80, oltre interessi. Parte_2
Questo il titolo del credito fatto valere in via monitoria: , avvocato, Controparte_1
aveva difeso il in diversi giudizi, indicati nel ricorso;
Parte_2
definitisi i giudizi, il ricorrente aveva comunicato al gli importi, Parte_2
determinati ai minimi tariffari;
il era stato messo in liquidazione e aveva Parte_2 assunto la denominazione di – Gestione Controparte_2 separata . Parte_1
L' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
ha resistito. Controparte_1
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è prevista in via legislativa nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27 della l. n. 1034/71 in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d. lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140, d. lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
2 giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Peraltro, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
Nel caso in esame il convenuto opposto, rappresentando di avere ricevuto il pagamento dei compensi oggetto della domanda monitoria, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, fin dall'udienza del 25 marzo 2021 (v. il verbale) e nelle note a seguire (v. le note conclusionali datate 25.3.2023, con cui, senza abbandonare la detta richiesta, ha chiesto una pronuncia sulle «spese del presente giudizio secondo quanto ritenuto di Giustizia», sul presupposto che l'attore opponente non ha aderito all'istanza volta a sentire dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese) e, similmente, l'attore opponente ha aderito all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però che sulle spese sia emessa una pronuncia secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (v. le note conclusionali datate 28.2.2023 e le note datate 22.11.2021).
L'avvocato ha prodotto anche una nota con cui l'attore opponente (il dirigente competente) ha dichiarato di essere favorevole alla adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con istanza volta ad ottenere una pronuncia sulle spese in conformità al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
3 Si deve ritenere, perciò, per logica e attenendosi al tenore letterale delle domande, oltre che alle finalità avute di mira dalle parti, che sulle questioni preliminari e di merito oggetto della causa le conclusioni siano state formulate in modi conformi.
Peraltro – va rilevato, a supporto dell'interpretazione delle domande –, non emerge da alcun atto o documento che i pagamenti siano stati effettuati dall'attore opponente al convenuto – in ipotesi – con intenzioni di rivalsa o di ripetizione o solamente per ottemperare all'ingiunzione.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere comporta, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A questo proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione» (Cass. n. 13085/08).
Resta da decidere sulle spese, oggetto di domande contrastanti tra le parti.
È da ricordare, preliminarmente, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso esaminare il fondamento o meno della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 2719/15).
Sussistono i presupposti per compensare le spese.
La legge regionale n. 8/12 ha istituito l Parte_1
[...]
L'art. 19 della legge regionale ha soppresso e messo in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, che hanno assunto la denominazione di per le Parte_2
4 aree di sviluppo industriale in liquidazione.
Il comma 4 dell'articolo, dopo avere disposto che «resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun
Consorzio in liquidazione, ha previsto che «la chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia», mentre il comma 8 ha stabilito che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino Pt_3
alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» e che «in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino Parte_2
all' ovvero nel bilancio della . Pt_1 Pt_3
La legge regionale n. 9/13 ha stabilito: «Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell
[...]
subentrato ai commissari Parte_1
liquidatori… è il legale rappresentante… dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole
“gestione separata . In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie Pt_1
dei soppressi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione». Parte_2
È evidente che la questione della titolarità sostanziale dei rapporti, attivi e passivi, che prima erano dei Consorzi e sono transitati all' non era di immediata soluzione, Pt_1
tanto da avere indotto il legislatore regionale ad intervenire con una norma di interpretazione autentica.
La titolarità sostanziale ha riflessi anche sulla legittimazione ad agire e ad essere convenuti nella causa, questione oggetto di controversia tra le parti e, in ipotesi, atta a comportare la definizione della lite in un senso o in un altro.
Ne deriva che, per la peculiarità della questione, connotata anche da aspetti di novità, sono integrati senz'altro i presupposti per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
5 1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
1338/2015, emesso dal Tribunale di Messina il 5 ottobre 2015;
2) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 5 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
Seconda Sezione civile
Verbale di udienza
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale (art. 281 sexies c.p.c.)
All'udienza del 5 marzo 2024, davanti al giudice dott. Giuseppe Bonfiglio, viene chiamata la causa iscritta al n. 6361/2015 R.G., proposta da
Parte_1
, difeso dall'avv. Antonella Di Maio, P.IVA_1
– attore opponente contro
( ), difeso dall'avv. Gaia Miccoli, Controparte_1 C.F._1
– convenuto opposto
Sono presenti per l'attore opponente l'avvocato Antonella Di Maio e per il convenuto opposto l'avvocato Gaia Miccoli, i quali precisano le conclusioni e si riportano interamente ai rispettivi atti e scritti difensivi.
In particolare, l'avv. Di Maio si riporta alla propria posizione processuale e alla propria memoria conclusionale e l'avv. Miccoli chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, l'avv. Di Maio chiede la condanna della parte convenuta opposta al rimborso delle spese di lite, per soccombenza virtuale, mentre l'avv. Miccoli insiste per la richiesta di compensazione e, in via subordinata, per la condanna della parte attrice opponente al rimborso, per i motivi dedotti.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di TO IC, il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n.
1338/2015, depositato il 5 ottobre 2015, ha intimato al – Parte_2
Gestione separata e all quale ente liquidatore del Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, di pagare in solido al ricorrente la somma di euro 46.921,80, oltre interessi. Parte_2
Questo il titolo del credito fatto valere in via monitoria: , avvocato, Controparte_1
aveva difeso il in diversi giudizi, indicati nel ricorso;
Parte_2
definitisi i giudizi, il ricorrente aveva comunicato al gli importi, Parte_2
determinati ai minimi tariffari;
il era stato messo in liquidazione e aveva Parte_2 assunto la denominazione di – Gestione Controparte_2 separata . Parte_1
L' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
ha resistito. Controparte_1
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è prevista in via legislativa nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27 della l. n. 1034/71 in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d. lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140, d. lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
2 giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Peraltro, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
Nel caso in esame il convenuto opposto, rappresentando di avere ricevuto il pagamento dei compensi oggetto della domanda monitoria, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, fin dall'udienza del 25 marzo 2021 (v. il verbale) e nelle note a seguire (v. le note conclusionali datate 25.3.2023, con cui, senza abbandonare la detta richiesta, ha chiesto una pronuncia sulle «spese del presente giudizio secondo quanto ritenuto di Giustizia», sul presupposto che l'attore opponente non ha aderito all'istanza volta a sentire dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese) e, similmente, l'attore opponente ha aderito all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però che sulle spese sia emessa una pronuncia secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (v. le note conclusionali datate 28.2.2023 e le note datate 22.11.2021).
L'avvocato ha prodotto anche una nota con cui l'attore opponente (il dirigente competente) ha dichiarato di essere favorevole alla adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con istanza volta ad ottenere una pronuncia sulle spese in conformità al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
3 Si deve ritenere, perciò, per logica e attenendosi al tenore letterale delle domande, oltre che alle finalità avute di mira dalle parti, che sulle questioni preliminari e di merito oggetto della causa le conclusioni siano state formulate in modi conformi.
Peraltro – va rilevato, a supporto dell'interpretazione delle domande –, non emerge da alcun atto o documento che i pagamenti siano stati effettuati dall'attore opponente al convenuto – in ipotesi – con intenzioni di rivalsa o di ripetizione o solamente per ottemperare all'ingiunzione.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere comporta, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A questo proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione» (Cass. n. 13085/08).
Resta da decidere sulle spese, oggetto di domande contrastanti tra le parti.
È da ricordare, preliminarmente, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso esaminare il fondamento o meno della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 2719/15).
Sussistono i presupposti per compensare le spese.
La legge regionale n. 8/12 ha istituito l Parte_1
[...]
L'art. 19 della legge regionale ha soppresso e messo in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, che hanno assunto la denominazione di per le Parte_2
4 aree di sviluppo industriale in liquidazione.
Il comma 4 dell'articolo, dopo avere disposto che «resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun
Consorzio in liquidazione, ha previsto che «la chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia», mentre il comma 8 ha stabilito che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino Pt_3
alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» e che «in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino Parte_2
all' ovvero nel bilancio della . Pt_1 Pt_3
La legge regionale n. 9/13 ha stabilito: «Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell
[...]
subentrato ai commissari Parte_1
liquidatori… è il legale rappresentante… dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole
“gestione separata . In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie Pt_1
dei soppressi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione». Parte_2
È evidente che la questione della titolarità sostanziale dei rapporti, attivi e passivi, che prima erano dei Consorzi e sono transitati all' non era di immediata soluzione, Pt_1
tanto da avere indotto il legislatore regionale ad intervenire con una norma di interpretazione autentica.
La titolarità sostanziale ha riflessi anche sulla legittimazione ad agire e ad essere convenuti nella causa, questione oggetto di controversia tra le parti e, in ipotesi, atta a comportare la definizione della lite in un senso o in un altro.
Ne deriva che, per la peculiarità della questione, connotata anche da aspetti di novità, sono integrati senz'altro i presupposti per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
5 1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
1338/2015, emesso dal Tribunale di Messina il 5 ottobre 2015;
2) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 5 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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