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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3400 / 2023 vertente
tra
, nato il [...] nel villaggio di Madagbeu in Co- Parte_1 sta D'Avorio, ID VESTANET: PZ0006067, CUI: rap- C.F._1 presentato e difeso dall'Avv. Antonello Andriuoloed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via Pretoria n. 63, in forza di procura in atti;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso, depositato in data 15.09.2023, il sig. Pt_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento della
[...]
Controparte_1
di emesso il 08.08.2023 notificato in data
[...] CP_1
31.08.2023, con il quale è stato negato al ricorrente il riconosci- mento della protezione internazionale nonché di forme comple-
Pag. 1 di 2 mentari di protezione. Dopo la sospensione del provvedimento im- pugnato e dopo alcuni rinvii per procedere all'audizione del citta- dino straniero, con dichiarazione depositata in data 26.11.2024, parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rinunciato agli atti del giudizio, avendo manifestato la volontà di rientrare nel suo Paese di origine aderendo al programma di ritorno volon- tario e assistito gestito dall'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (cfr. dichiarazione del 04.04.2024, in atti), sicché non ha più interesse al prosieguo del giudizio.
Qualificato l'atto di rinuncia come rinuncia agli atti del giu- dizio (art. 306 c.p.c.), considerato che il difensore è munito di pro- cura speciale, e ritenuto che non è necessaria l'accettazione della controparte, non costituita pur ritualmente evocata e di cui va pertanto dichiarata la contumacia, deve dunque pronunciarsi l'estinzione del processo.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, attesa la man- cata costituzione e la conseguente contumacia della P.A. resisten- te.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resi- Controparte_1 stente;
- DICHIARA l'estinzione del processo;
- NULLA sulle spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 14.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
Pag. 2 di 2
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3400 / 2023 vertente
tra
, nato il [...] nel villaggio di Madagbeu in Co- Parte_1 sta D'Avorio, ID VESTANET: PZ0006067, CUI: rap- C.F._1 presentato e difeso dall'Avv. Antonello Andriuoloed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via Pretoria n. 63, in forza di procura in atti;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso, depositato in data 15.09.2023, il sig. Pt_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento della
[...]
Controparte_1
di emesso il 08.08.2023 notificato in data
[...] CP_1
31.08.2023, con il quale è stato negato al ricorrente il riconosci- mento della protezione internazionale nonché di forme comple-
Pag. 1 di 2 mentari di protezione. Dopo la sospensione del provvedimento im- pugnato e dopo alcuni rinvii per procedere all'audizione del citta- dino straniero, con dichiarazione depositata in data 26.11.2024, parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rinunciato agli atti del giudizio, avendo manifestato la volontà di rientrare nel suo Paese di origine aderendo al programma di ritorno volon- tario e assistito gestito dall'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (cfr. dichiarazione del 04.04.2024, in atti), sicché non ha più interesse al prosieguo del giudizio.
Qualificato l'atto di rinuncia come rinuncia agli atti del giu- dizio (art. 306 c.p.c.), considerato che il difensore è munito di pro- cura speciale, e ritenuto che non è necessaria l'accettazione della controparte, non costituita pur ritualmente evocata e di cui va pertanto dichiarata la contumacia, deve dunque pronunciarsi l'estinzione del processo.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, attesa la man- cata costituzione e la conseguente contumacia della P.A. resisten- te.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resi- Controparte_1 stente;
- DICHIARA l'estinzione del processo;
- NULLA sulle spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 14.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
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