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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2021
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NU,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 28/10/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA pagina 1 di 7 Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. IA NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 182/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI RI AL, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLANTE contro
(P.IVA. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica in alla Piazza Della Repubblica n. 3 CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981 (violazioni al codice della strada)
CONCLUSIONI
La parte appellante concludeva come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 28/10/2025, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello depositato in data 08/02/2021, Pt_1
proponeva gravame avverso la sentenza resa in data 6/07/2020 dal
[...]
Giudice di Pace di n. 221/2020, con la quale il giudice di prime CP_1 cure rigettava il ricorso avanzato dall'appellante ai sensi dell'art. 204bis del d.lgs. n. 285/1992.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante deduceva: che, in data
10/08/2019, veniva elevato dalla Polizia Municipale del Comune di CP_1 verbale n. 14815X/2019 Pr. 26340/2019, notificato in data 16/10/2019; che, avverso il predetto verbale, l'appellante proponeva tempestivo ricorso al
Giudice di Pace di il quale rigettava la domanda articolata;
che il CP_1 ricorso, in primo grado, era fondato sia sulla sussistenza di uno stato di pagina 2 di 7 necessità - provocato dall'esigenza di accompagnare urgentemente al pronto soccorso la madre, già gravemente malata, che aveva accusato un malore - sia sulla mancata autorizzazione ad installare l'apparecchio rilevatore di velocità da parte di quale unica proprietaria del tratto stradale CP_2 interessato dalla presenza del misuratore di velocità ; che la sentenza di prime cure ingiustamente rigettava il ricorso, confermando la sanzione irrogata dal che la sentenza di prime cure era erronea, illogica e CP_1 ingiusta poiché fondata sull'autorizzazione rilasciata dall'Ente Provinciale di Salerno mentre, come risulterebbe dall'interrogazione del Senato della
Repubblica Italiana del 17 gennaio 2020, l non avrebbe CP_2 rilasciato il parere di propria competenza;
che tale mancanza renderebbe l'allocazione del dispositivo abusiva , con conseguente non conformità del decreto prefettizio che lo autorizzava.
Su tali basi, concludeva l'appellante perché l'adito Tribunale volesse accogliere il gravame e, per l'effetto annullare il verbale impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Regolarmente evocata in giudizio la parte appellata, essa non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, riunito al presente giudizio il procedimento r.g. n. 203/2021, mutato più volte il magistrato, la controversia veniva decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
28/10/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente conferma delle sentenze di primo grado.
Preliminarmente, va dato atto della circostanza per cui dal verbale impugnato e versato in atti dalla stessa parte ricorrente, è dat o evincersi la correttezza dell'iter che ha condotto all'irrogazione della sanzione comminata. Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha, nella propria motivazione, valorizzato le risultanze del verbale in atti per confutare le argomentazioni del ricorrente.
pagina 3 di 7 A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è assolutamente granitica, a far data dalla pronuncia n. 17335 del 2009 resa a Sezioni Unite nel ritenere che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta
a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (cfr Cass. Civ., n. 19416/2010; Cass. Civ., n. 4210/2011; Cass.
Civ., n. 3336/2012; Cass. Civ., n. 3705/2013; Cass. Civ., n. 1837/2021).
In sostanza, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: essi fanno, in particolare, piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
fanno, invece, fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle pagina 4 di 7 parti o da terzi;
costituiscono, infine, argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n. 166/14).
Ebbene, nell'ambito dello stesso verbale di contestazione è attestata la corretta installazione dell'apparecchio rilevatore della violazione per cui è causa, in conformità con la disciplina regolatrice della materia. Invero, è opportuno sottolineare che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l'art. 142
C.d.S. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l'art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica, ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l'attestazione dell'organo di polizia ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica ( Cass., sez. II, 03/06/2009, n.12843; Cass. 20 aprile 2005 n.8232; Cass. 24 marzo
2004 n. 5873).
Fatte tali doverose premesse, non coglie nel segno l'eccezione, sulla quale si fonda l'unico motivo di gravame, relativa al mancato rilascio del parere di pagina 5 di 7 competenza dell' in ordine all'apposizione di apparecchiatura CP_2 elettronica di rilevamento della velocità .
Invero, deve evidenziarsi che la titolarità del potere autorizzativo in ordine all'installazione dell'apparecchiatura in oggetto compete in via esclusiva al
Prefetto territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 121/2002, infatti, il parere dell'ente proprietario costituisce atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, la cui eventuale omissione non comporta l'illegittimità del decreto prefettizio, ove risulti comunque che l'apparecchiatura sia stata installata su tratto di strada incluso tra quelli individuati dal Prefetto e regolarmente omologata, secondo le suesposte coordinate interpretative .
Né rileva, in senso contrario, il riferimento all'interrogazione parlamentare del 17 gennaio 2020, trattandosi di atto privo di valore probatorio e di valenza di fonte del diritto, non idoneo a dimostrare né l'assenza di parere da parte dell' né, in ogni caso, la collocazione abusiva del dispositivo , CP_2 risultante, invece, assolutamente corretta nel caso concreto.
In difetto di prova concreta dell'illegittimità del decreto prefettizio o della collocazione dell'apparecchio in luogo non autorizzato, il motivo va rigettato.
L'appello deve, dunque, essere rigettato e devono confermarsi le sentenze di prime cure, come integrate, in punto di motivazione, dalla presente pronuncia.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere disposto, attesa la contumacia del risultato vittorioso. Controparte_1
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto pagina 6 di 7 alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze rese dal Giudice di Pace di n. 221/2020 e n. 222/2020. CP_1
- Nulla per le spese.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Vallo della Lucania, 11/11/2025
Il Giudice
IA NU
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NU,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 28/10/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA pagina 1 di 7 Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. IA NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 182/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI RI AL, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLANTE contro
(P.IVA. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica in alla Piazza Della Repubblica n. 3 CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981 (violazioni al codice della strada)
CONCLUSIONI
La parte appellante concludeva come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 28/10/2025, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello depositato in data 08/02/2021, Pt_1
proponeva gravame avverso la sentenza resa in data 6/07/2020 dal
[...]
Giudice di Pace di n. 221/2020, con la quale il giudice di prime CP_1 cure rigettava il ricorso avanzato dall'appellante ai sensi dell'art. 204bis del d.lgs. n. 285/1992.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante deduceva: che, in data
10/08/2019, veniva elevato dalla Polizia Municipale del Comune di CP_1 verbale n. 14815X/2019 Pr. 26340/2019, notificato in data 16/10/2019; che, avverso il predetto verbale, l'appellante proponeva tempestivo ricorso al
Giudice di Pace di il quale rigettava la domanda articolata;
che il CP_1 ricorso, in primo grado, era fondato sia sulla sussistenza di uno stato di pagina 2 di 7 necessità - provocato dall'esigenza di accompagnare urgentemente al pronto soccorso la madre, già gravemente malata, che aveva accusato un malore - sia sulla mancata autorizzazione ad installare l'apparecchio rilevatore di velocità da parte di quale unica proprietaria del tratto stradale CP_2 interessato dalla presenza del misuratore di velocità ; che la sentenza di prime cure ingiustamente rigettava il ricorso, confermando la sanzione irrogata dal che la sentenza di prime cure era erronea, illogica e CP_1 ingiusta poiché fondata sull'autorizzazione rilasciata dall'Ente Provinciale di Salerno mentre, come risulterebbe dall'interrogazione del Senato della
Repubblica Italiana del 17 gennaio 2020, l non avrebbe CP_2 rilasciato il parere di propria competenza;
che tale mancanza renderebbe l'allocazione del dispositivo abusiva , con conseguente non conformità del decreto prefettizio che lo autorizzava.
Su tali basi, concludeva l'appellante perché l'adito Tribunale volesse accogliere il gravame e, per l'effetto annullare il verbale impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Regolarmente evocata in giudizio la parte appellata, essa non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, riunito al presente giudizio il procedimento r.g. n. 203/2021, mutato più volte il magistrato, la controversia veniva decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
28/10/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente conferma delle sentenze di primo grado.
Preliminarmente, va dato atto della circostanza per cui dal verbale impugnato e versato in atti dalla stessa parte ricorrente, è dat o evincersi la correttezza dell'iter che ha condotto all'irrogazione della sanzione comminata. Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha, nella propria motivazione, valorizzato le risultanze del verbale in atti per confutare le argomentazioni del ricorrente.
pagina 3 di 7 A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è assolutamente granitica, a far data dalla pronuncia n. 17335 del 2009 resa a Sezioni Unite nel ritenere che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta
a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (cfr Cass. Civ., n. 19416/2010; Cass. Civ., n. 4210/2011; Cass.
Civ., n. 3336/2012; Cass. Civ., n. 3705/2013; Cass. Civ., n. 1837/2021).
In sostanza, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: essi fanno, in particolare, piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
fanno, invece, fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle pagina 4 di 7 parti o da terzi;
costituiscono, infine, argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n. 166/14).
Ebbene, nell'ambito dello stesso verbale di contestazione è attestata la corretta installazione dell'apparecchio rilevatore della violazione per cui è causa, in conformità con la disciplina regolatrice della materia. Invero, è opportuno sottolineare che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l'art. 142
C.d.S. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l'art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica, ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l'attestazione dell'organo di polizia ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica ( Cass., sez. II, 03/06/2009, n.12843; Cass. 20 aprile 2005 n.8232; Cass. 24 marzo
2004 n. 5873).
Fatte tali doverose premesse, non coglie nel segno l'eccezione, sulla quale si fonda l'unico motivo di gravame, relativa al mancato rilascio del parere di pagina 5 di 7 competenza dell' in ordine all'apposizione di apparecchiatura CP_2 elettronica di rilevamento della velocità .
Invero, deve evidenziarsi che la titolarità del potere autorizzativo in ordine all'installazione dell'apparecchiatura in oggetto compete in via esclusiva al
Prefetto territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 121/2002, infatti, il parere dell'ente proprietario costituisce atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, la cui eventuale omissione non comporta l'illegittimità del decreto prefettizio, ove risulti comunque che l'apparecchiatura sia stata installata su tratto di strada incluso tra quelli individuati dal Prefetto e regolarmente omologata, secondo le suesposte coordinate interpretative .
Né rileva, in senso contrario, il riferimento all'interrogazione parlamentare del 17 gennaio 2020, trattandosi di atto privo di valore probatorio e di valenza di fonte del diritto, non idoneo a dimostrare né l'assenza di parere da parte dell' né, in ogni caso, la collocazione abusiva del dispositivo , CP_2 risultante, invece, assolutamente corretta nel caso concreto.
In difetto di prova concreta dell'illegittimità del decreto prefettizio o della collocazione dell'apparecchio in luogo non autorizzato, il motivo va rigettato.
L'appello deve, dunque, essere rigettato e devono confermarsi le sentenze di prime cure, come integrate, in punto di motivazione, dalla presente pronuncia.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere disposto, attesa la contumacia del risultato vittorioso. Controparte_1
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto pagina 6 di 7 alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze rese dal Giudice di Pace di n. 221/2020 e n. 222/2020. CP_1
- Nulla per le spese.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Vallo della Lucania, 11/11/2025
Il Giudice
IA NU
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