Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 11/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7425/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
in proprio e n. q. di legale rappresentante pro tempore dell Parte_1 Controparte_1
(Avv. CATALANO SALVATORE)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. CIANCIMINO ROSARIA) CP_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste dall' con la “ CP_2 [...]
DELL'ITL N. 2020-167077-PCON-1 DEL 13/01/2021”; Parte_2
◊ compensa le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, la ricorrente esponeva di avere ricevuto, in data 05/04/2024, la notifica della “ AD VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE Pt_2 Parte_2
versare i contributi necessari per regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la lavoratrice impiegata contra legem come assistente agli anziani dall'anno 2008 al giorno Persona_1
06/07/2020 nei limiti della intervenuta prescrizione;
aggiungeva che il ricorso introitato in sede amministrativa avverso il verbale sotteso alla diffida di cui si discute era rimasto inevaso e che, considerato il lungo lasso temporale trascorso, doveva considerarsi accolto;
rappresentava, in ogni caso, l'inesistenza di qualsiasi posizione creditoria dell' convenuto nei suoi confronti, giacché l'Ispettore del lavoro aveva CP_3
erroneamente ricondotto l'attività espletata dalla sig.ra - amministratore, legale Persona_1
rappresentante e socia fondatrice dell' , non avente scopo di lucro - nell'alveo Parte_3
dell'art. 2094 c.c.; chiariva, in particolare, che “… Il Verbalizzante ha … erroneamente ritenuto sussistente un asserito rapporto di lavoro subordinato della , valorizzando elementi non CP_4 Persona_1
decisivi, ai fini dell'art. 2094 c.c. ma, piuttosto, indicativo dell'attività sociale svolta in esecuzione dell'impegno associativo assunto gratuitamente per spirito di solidarietà come i rimborsi spese ricevuti dalla stessa (€. 250 - 300 mensili) a fronte della disponibilità – si ripete gratuita - ad assistere Per_1
giornalmente, ed a volte anche di notte, gli anziani ospiti della struttura per circa 6 ore. Non ha considerato il carattere personale, fiduciario, affettivo della assistenza volontaria diurna e notturna a persona anziana disabile (intuitus personae). Il Verbalizzante ha ritenuto, erroneamente, l'esistenza della subordinazione in base ad una disamina quantomeno incompleta e superficiale dei fatti e dei documenti, come l'atto costitutivo,
lo statuto e le altre circostanze emerse tutte compatibili, ad una serena lettura, con l'attività di volontariato.
Ha ipotizzato, erroneamente, che la subordinazione dipendesse da asseriti turni di lavoro (che non sono turni ma frutto della libera organizzazione dei volontari … Il Verbalizzante non ha considerato che i predetti compensi di 250 ovvero 300 euro mensili non possono considerarsi una retribuzione mensile dal 2008, ma sono i rimborsi di piccole spese, ricordando che la risiede ad Altofonte, e presta la propria attività di Per_1
socio a Palermo, che la Struttura comprende tra i suoi scopi benefici l'assistenza a domicilio, che pure occorre un minimo di cancelleria e che tali spese, sono rimborsabili per legge e per statuto. Non ha considerato che l'ammissione di tali compensi e dei turni di lavoro, depongono per la trasparenza della Struttura, piuttosto che per la simulazione di rapporti di lavoro in nero …”.
Individuate, dunque, le violazioni di legge ritenute sussistenti nel caso di specie, la ricorrente concludeva
CP_ chiedendo al Tribunale adito di volere: “… 1) Accertare e dichiarare che l' non vanta alcun credito nei confronti dei ricorrenti: - con riferimento alla Sig.ra , nata a [...] il Persona_1
13/12/1953 ( ), - con riferimento a qualunque altro credito che possa avere C.F._1 direttamente o indirettamente fondamento sul VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE
DELL'ITL N. 2020-167077-PCON-1 DEL 13/01/2021 citato nella diffida e per l'effetto: 2) annullare o revocare con qualsiasi altra statuizione il provvedimento impugnato e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' 3) in subordine dichiarare la prescrizione di ogni diritto di credito vantato dall' oltre il CP_2 CP_2
quinquennio antecedente la ricezione (in data 05/04/2024) la diffida ad adempiere impugnata e quindi che ogni diritto di credito maturato sino al 04/04/2019 è ormai prescritto”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30/09/2024, l' convenuto chiedeva CP_3
rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante il deposito di note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall' per CP_2
carenza di interesse ad agire, in quanto, per giurisprudenza costante, l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100
del codice di rito si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (cfr., ex multis, Cass.
nn. 15355/2010, 10661/04); esigenza, questa, certamente ravvisabile nel caso di specie, avendo la ricorrente,
in buona sostanza, esperito un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall' CP_3
convenuto.
Nel merito – derivando la diffida ad adempiere in questa sede contestata da verbale di accertamento - giova premettere che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso Controparte_5
versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito. In tale ultima ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta” (Cass. n. 8946 del 2020).
Occorre, altresì, precisare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
CP_ negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_2
verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 22862/2010).
Orbene, effettuate le superiori doverose precisazioni, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, non può
ritenersi raggiunta piena prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la sig.ra
Persona_1
Ed invero, la teste escussa all'udienza del giorno 15/01/2025, ha testualmente riferito che: Testimone_1
“… Conosco la sig.ra , perché vado a lavorare saltuariamente presso l'associazione Pt_1 [...]
per fare compagnia ai “nonnini”; preciso, in verità, che parlo di volontariato;
mi capita di portare Parte_3
fuori qualche anziano a fare una passeggiata, a fare degli acquisti oppure dal parrucchiere. Io vado in struttura circa due/tre volte a settimana e ricevo come ricompensa una somma pari ad euro 100,00 mensili;
preciso di essere una collaboratrice cococo. Conosco la sig.ra perché ci incontriamo in struttura. Per_1
Anche la sig.ra come me, si reca in struttura due/tre volte a settimana per portare fuori gli anziani Per_1
o per fare le pulizie. Non so se la sig.ra osservi dei turni prestabiliti;
posso solo dire cha a volte la Per_1
trovo in struttura, a volte no. La sig.ra non osserva certamente un orario fisso, talvolta resta due o Per_1
tre ore, altre un po' di più. Capita, talvolta, che resti in struttura per una notte. Non so se la signora Per_1
riceva direttive da parte della ricorrente. Non sono in grado di riferire perché la sig.ra venga in Per_1
struttura, posso solo dire che non si tratta di un lavoro fisso”.
Ed ancora la teste , escussa anch'ella all'udienza del 15/01/2025, ha testualmente riferito Testimone_2
che: “… Sono una socia volontaria dell' . La signora svolge più o meno le Controparte_1 Per_1
stesse funzioni che svolgo io come volontaria: accompagnare un anziano a fare una passeggiata, dal parrucchiere, a fare una visita o semplicemente tenergli compagnia in struttura. La signora non Per_1
riceve direttive da parte della ricorrente. In realtà, noi socie volontarie ci organizziamo in base ai nostri impegni;
può capitare quindi, che la sig.ra vada in struttura soltanto qualche ora, talvolta la mattina Per_1 oppure il pomeriggio. Ribadisco che ci rechiamo in struttura in base ai nostri impegni e non secondo orari e giorni prestabiliti;
pertanto, talvolta possiamo andare solo una volta alla settimana, oppure due volte o più.
In quanto socie volontarie non percepiamo uno stipendio, ma soltanto un rimborso per le spese che sosteniamo. Ad esempio, se portiamo un anziano al bar, mostriamo lo scontrino alla sig.ra così Pt_1
da poter successivamente ottenere il rimborso della spesa in questione da parte dei parenti dell'anziano.
Preciso che nella struttura in media ci sono sei anziani. So che la sig.ra è una volontaria, non so se Per_1
percepisce una retribuzione;
penso che, come me, riceva una ricompensa”.
La teste ha riferito che: “… La ricorrente è la suocera di mio fratello. Mio nonno è stato in Testimone_3
struttura circa 14 anni fa, per un periodo di circa due anni. All'epoca mi recavo spesso in struttura per trovare mio nonno. Successivamente ho continuato a frequentare la struttura, ma con minore frequenza, sia per fare volontariato, sia perché conosco la sig.ra Preciso, tuttavia, che non mi reco in struttura Pt_1
da circa due anni. Conosco la sig.ra la quale è una socia volontaria. Quando c'era mio nonno, vedevo Per_1
spesso la sig,ra perché la madre era nella stessa camera di mio nonno. Dopo, l'ho vista più di rado. Per_1
Le volte in cui era presente, la sig.ra aiutava gli anziani a mangiare, non so se cambiasse i pannoloni, Per_1
so che lo faceva con la sua mamma. Quando era ricoverata la madre, mi è capitato di vedere più spesso la signora anche perché andavo io più spesso in struttura poiché c'era mio nonno. Non so riferire se la Per_1
signora abbia un orario lavorativo;
trattandosi di volontaria, in verità, la signora andava in Per_1 Per_1
struttura quando poteva. Posso dire che non aveva di certo dei giorni fissi ed orari prestabiliti. Preciso che la sig.ra a volte veniva e andava via dopo poco, all'incirca un'oretta. La signora non mi ha mai riferito Per_1
di percepire uno stipendio, ma soltanto un rimborso spese”.
Un esame – complessivo e critico – delle dichiarazioni rese dai testi escussi non consente di ravvisare nelle modalità di svolgimento del rapporto che ha legato la sig.ra alla ricorrente gli elementi Persona_1
tipici e distintivi del rapporto di lavoro subordinato, ovverosia l'assoggettamento del lavoratore (nella fattispecie la sig.ra ) al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro Per_1 Persona_1
(nella fattispecie la parte ricorrente).
I testi, difatti, hanno tutti riferito fatti e circostanze che mal si conciliano tanto con l'eterodirezione, quanto con il necessario inserimento della “dipendente” nell' “organizzazione aziendale” (sul punto, la teste Tes_1
ad esempio, ha riferito che: “… La sig.ra non osserva certamente un orario fisso, talvolta resta
[...] Per_1
due o tre ore, altre un po' di più. Capita, talvolta, che resti in struttura per una notte … Non sono in grado di riferire perché la sig.ra venga in struttura, posso solo dire che non si tratta di un lavoro fisso. So che Per_1 la sig.ra è una volontaria…”; la teste ha riferito che: “… La signora non Per_1 Testimone_2 Per_1
riceve direttive da parte della ricorrente. In realtà, noi socie volontarie ci organizziamo in base ai nostri impegni;
può capitare quindi, che la sig.ra vada in struttura soltanto qualche ora, talvolta la mattina Per_1
oppure il pomeriggio. Ribadisco che ci rechiamo in struttura in base ai nostri impegni e non secondo orari e giorni prestabiliti;
pertanto, talvolta possiamo andare solo una volta alla settimana, oppure due volte o più
…”; la teste ha riferito che: “… Conosco la sig.ra la quale è una socia volontaria … Testimone_3 Per_1
trattandosi di volontaria, in verità, la signora andava in struttura quando poteva. Posso dire che non Per_1
aveva di certo dei giorni fissi ed orari prestabiliti. Preciso che la sig.ra a volte veniva e andava via Per_1
dopo poco, all'incirca un'oretta …”).
Nel contesto probatorio appena detto, non possono indurre ad una conclusione diversa le dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori, giacché - anche nell'immediatezza dell'accesso, presso la sede Persona_1
dell'associazione, degli ispettori - la sig.ra ebbe a precisare che: “… Io con le altre Persona_1
volontarie non abbiamo turni prestabiliti”, negando l'esistenza, con tale dichiarazione, di uno degli elementi imprescindibili ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ossia l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Non può, tra l'altro, ignorarsi che, sentita all'udienza del 15/01/2025, la sig.ra ha Persona_1
testualmente riferito che: “… Conosco la signora sia perché siamo socie volontarie Pt_1
dell'associazione , sia perché è mia cognata. In struttura ho sempre svolto le attività di volta Parte_3
in volta necessarie: accompagnare gli anziani, tenere loro compagnia, ecc.. Mi recavo in struttura quando ero libera;
a volte mia cognata mi contattava, chiedendomi se potevo andare in struttura per qualche ora ed io, se potevo, andavo. Non ho mai avuto un orario fisso. Preciso che mi sono recata maggiormente in struttura nel periodo in cui mia madre è stata ivi ricoverata per una frattura. Secondo le necessità di volta in volta esistenti, espletavo le attività che ho già indicato. Ricevevo da mia cognata soltanto il rimborso delle spese che sostenevo, magari per accompagnare un anziano a fare una visita o per andare al bar. Ribadisco
che non ci sono mai stati giorni od orari fissi: sono sempre andata in struttura in base alla mia disponibilità,
non ho mai osservato un orario prestabilito. Le dichiarazioni rese agli ispettori e che ho sottoscritto non mi sono state lette”.
Dunque, un esame complessivo del materiale probatorio raccolto non può indurre a ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra quale Persona_1
dipendente, e parte ricorrente, quale datore di lavoro, essendo inidoneo il solo contenuto delle dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori a costituire prova – certa - della sussistenza degli elementi tipici del Per_1
rapporto di lavoro subordinato (soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare della parte datoriale).
Non nuoce aggiungere che il pagamento di una somma più o meno fissa in favore della sig.ra Persona_1
(talvolta euro 250,00, talvolta euro 300,00) con cadenza mensile non può considerarsi elemento decisivo
[...]
ai fini della decisione della controversia, sia in ragione delle peculiarità della fattispecie in esame -
caratterizzata, appunto, dall'assenza di prova circa taluni degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, quali, appunto, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale, nonché da una “discutibile”
modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari operanti nella struttura – sia in ragione dell'importo di tale somma.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
◊
Le spese di lite, in ragione delle peculiarità della fattispecie, sono interamente compensate tra le parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/06/2025
IL GOP
EMANUELA FI MA LA ER
(firmato digitalmente a margine)