Sentenza 29 maggio 2025
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- 1. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 aprile 2026, n. 217https://www.eius.it/articoli/ · 18 maggio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 10 giugno 2024, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell'esercizio dei poteri alla medesima attribuiti dall'art. 21-bis della l. n. 287/1990, adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: "concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo Presa d'atto e determinazione nuova scadenza", nonché dell'inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato. 2. L'A.G.C.M. espone che con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/05/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Andrea Neri, Giuseppe Roberto Falla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Capri del 29 dicembre 2023, n. 209, avente a oggetto “Applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» – Proroga concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo – Modalità applicative e ambito operativo”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato agisce ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 per l’impugnazione della Deliberazione della Giunta del Comune di Capri del 29 dicembre 2023, n. 209, adottata in applicazione della disciplina interna (artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e art. 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. in legge 24 febbraio 2023, n. 14), che dispone un’ulteriore automatica proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sino al 31 dicembre 2024 (art. 12, comma 6 sexies, della l. n. 14/2023 di modifica dell’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022), demandando al Settore IV - LLPP e Demanio AR l’adozione di atti di certazione della proroga ex lege su ciascun titolo concessorio a seguito della presentazione di manifestazione di volontà da parte degli interessati. Sussistono, in ogni caso, a parere dell’Amministrazione resistente, anche le “ragioni oggettive di cui all’art. 3, comma 3, della L. n.118/2022, per disporre la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022 fino al 31.12.2024, stante: (i) la mancata conclusione del procedimento attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto all’accertamento della scarsità della risorsa naturale, presupposto per l’applicazione della direttiva c.d. “Bolkestein” alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo; (ii) la mancata adozione dei decreti di cui all’art. 4 della L. n. 118/2022 per la definizione delle regole uniformi relative alle procedure di gara da indire per l’affidamento delle concessioni medesime; (iii) il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione connessa all’acquisizione a titolo gratuito, allo scadere del titolo concessorio, da parte dell’Amm.ne concedente delle opere realizzate dal privato su suolo demaniale” (cfr. provvedimento gravato, nella parte motiva).
II. A sostegno del gravame l’Autorità garante ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art.12 della direttiva servizi - violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 legge n. 118/2022 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per incongruità della motivazione. In sintesi: a) la disciplina legislativa (artt. 3 e 4, comma 4-bis, legge n. 118/2022 e art. 10-quater d.l. n. 198/2022, conv. in legge n. 14/2022) sulla cui base il Comune di Capri ha fondato l’adozione della Deliberazione del 29 dicembre 2023, qui impugnata, risulta in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, nella specie, con i principi generali e con le norme di diritto comunitario a tutela della concorrenza e delle libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione dei servizi.; b) l’illegittimità di tale provvedimento comunale deriva, da un lato, dal suo contenuto “applicativo” della legge n. 118/2022 e del d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023 e, dall’altro lato, dalla mancata disapplicazione di tale normativa, in quanto contrastante con il diritto europeo comunitario self-executing , con grave pregiudizio del principio di concorrenza garantito dal diritto europeo primario e alla cui tutela si rivolge l’azione che si è avviata con il presente ricorso; c) contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’assenza di una disciplina legislativa nazionale organica di riordino della materia delle concessioni demaniali marittime non può tradursi in una legittima ragione giustificatrice della proroga, tenuto anche conto della circostanza che la delega legislativa prevista all’articolo 4 della legge n. 118/2022, richiamata dal Comune, è scaduta senza essere stata esercitata. E, infatti, come precisato nel Parere reso, “i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara [sono] stati puntualmente indicati dal Consiglio di Stato nel 2021, desumendoli dall’articolo 12 della Direttiva Servizi” (AGCM S4951 prot. n. 12490/2024); d) sostenere che l’obbligo di indire le procedure di gara e il divieto di rinnovare in via generale ed automatica la concessioni demaniali in scadenza, di cui all’art. 12 Direttiva Servizi (e riconducibili anche agli artt. 49 e 56 TFUE), debbano considerarsi condizionati (quanto alla loro efficacia diretta) all’adozione di decreti legislativi di riordino della materia (per i quali è scaduta la delega) o alla conclusione del procedimento attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, menzionato dal Comune, significherebbe consentire di sottrarsi tout court (e a tempo “indefinito”) agli obblighi imposti dal diritto europeo (comunitario) in virtù di una semplice inerzia protratta sine die , con il risultato di non applicare la Direttiva e, dunque, di non mettere a gara le concessioni da assegnare, eludendone il cd. effetto utile; e) né, infine, vale a escludere i censurati profili di illegittimità la pendenza, al momento dell’adozione della Deliberazione impugnata, del procedimento pregiudiziale europeo della questione connessa all’acquisizione a titolo gratuito, allo scadere del titolo concessorio, da parte dell’Amministrazione concedente delle opere realizzate dal privato su suolo demaniale, in quanto concernente questione diversa da quella relativa alla mera organizzazione delle gare per l’affidamento delle concessioni. Del resto, anche la sopravvenuta sentenza che ha definito tale procedimento ha ribadito la necessità di “garantire che l’attribuzione di una concessione possa avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità” (Corte di Giustizia, Sez. III, sent. 11 luglio 2024, C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari S.r.l.).
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso e, comunque, sotto vari profili, l’improcedibilità del gravame, concludendo, in subordine, per il suo rigetto.
IV. All’udienza pubblica del 9.01.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Vanno, in primo luogo, respinte le eccezioni in rito.
A) quanto all’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’Autorità garante.
V.1. Tale profilo discenderebbe dalla considerazione che solo “le caratteristiche della proroga di cui all’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 determinerebbero una compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo”, e non anche quelle della proroga di cui all’art. 3, comma 3, cit., cd. tecnica, su cui si fonderebbe l’azione amministrativa del resistente Comune di Capri.
V.1.1. L’eccezione è infondata.
V.1.2. Orbene, la disposizione di una proroga tecnica in assenza delle condizioni di legge determina, parimenti, plurimi vizi di legittimità, ivi compreso quello di violazione di legge e, in particolare, del diritto europeo a tutela della concorrenza e delle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi. Ed invero, all’Autorità spetta il potere di impugnare ogni atto adottato in violazione della normativa, nazionale ed europea, a tutela della concorrenza e una siffatta violazione può essere determinata anche da un’erronea applicazione del comma 3 di tale articolo, ossia a fronte della disposizione di una proroga tecnica in assenza delle “ragioni oggettive” (che sole ne giustificano l’applicazione), circostanza che finirebbe comunque per consentire ingiustificate proroghe generalizzate e sostanzialmente automatiche. Dirimente è, comunque, la constatazione che la delibera giuntale gravata n. 209 del 29.12.2023, pur ravvisando nella parte motivazionale la sussistenza, in ogni caso, anche di ragioni oggettive impeditive, è stata deliberata secondo il disposto “di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022”, come argomentato dall’Autorità garante ricorrente, recando nel dispositivo il richiamo solo a tale ultima norma.
B) quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta:
a) all’impugnazione di un atto di mero indirizzo e alla omessa impugnativa della determinazione dirigenziale n. 21 del 26 marzo 2024 di concreto differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreativo e di diporto nautico in essere nel territorio comunale alla data dell’entrata in vigore della legge di proroga, disposto per ragioni tecniche, ex art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022.
V.2. Orbene, a norma dell’art. 21-bis, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità garante “è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”. Tale disposizione conferisce, quindi, all’Autorità una peculiare legitimatio ad causam contro qualunque atto idoneo a determinare un’ingiustificata restrizione della libertà di concorrenza (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sent. 9 ottobre 2017, n. 428). Tale speciale legittimazione processuale è volta a consentirle di incidere nel modo più efficace sul processo di apertura dei mercati, nonché sul corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra imprese (cfr. Cons. di St., sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 323). L’interesse che l’Autorità è chiamata a salvaguardare tramite l’azione giudiziaria ex art. 21-bis citato è, quindi, la concorrenzialità dei mercati rispetto ad atti idonei a pregiudicarla, siano essi di natura regolamentare o amministrativa: si tratta di un “interesse sostanziale”, che “assume i connotati dell’interesse a un bene della vita, nella specie quello al corretto funzionamento del mercato, che trova tutela a livello unionale e costituzionale, e del quale l’Autorità, secondo la l. n. 287 del 1990 è […] istituzionalmente portatrice” (Cons. di St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192).
V.2.1. L’attribuzione all’Autorità di una “posizione qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri attori del libero mercato” (Cons. di St., sez. VII, n. 4481/2024) che ricomprende pacificamente il potere di impugnare i soli atti generali e, fra questi, gli atti di indirizzo in vista di una tutela efficace e completa dell’interesse pubblico, esclude che possa ravvisarsi una ipotesi di improcedibilità del gravame in caso di omessa impugnativa di atti o provvedimenti asseritamente consequenziali o comunque meramente esecutivi, dal valore, quanto specificatamente alla durata, prettamente ricognitivo.
b) quanto alla improcedibilità per il mutamento del quadro normativo di riferimento.
V.2.2. L’infondatezza dell’eccezione deriva dalla dirimente considerazione che, in realtà, non risulta affatto mutato il quadro normativo europeo di riferimento che, nella specie, impone precisi obblighi in ordine allo svolgimento di procedure di gara per l’affidamento di concessioni demaniali marittime con scopo turistico-ricreativo a tutela della concorrenza e della parità di chances dei diversi candidati, nazionali e dei Paesi membri dell’Unione, in coerenza con l’art. 12 della Direttiva Servizi, nonché con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE e con la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, pianamente applicabile al caso all’esame. Il novum normativo, come controdedotto, riguarda esclusivamente, sul fronte della disciplina interna, l’ulteriore intervento legislativo di proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali marittime, anch’esso illegittimo in quanto in contrasto con lo stesso diritto comunitario a tutela della libera concorrenza e delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi. Ed invero, come già osservato in relazione alla disciplina introdotta con il d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni in legge n. 166/2024, “le sopravvenienze stricto sensu normative […] non rappresent[a]no altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime in quanto contrastanti con l’art. 12 della Direttiva”, sicché anche “la disciplina legislativa che, da ultimo, ha disposto l’ulteriore proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 deve essere (anch’essa) disapplicata” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869).
c) quanto all’improcedibilità per l’esaurimento degli effetti della Deliberazione gravata del 29 dicembre 2023.
V.2.3. Tale ultima eccezione è parimenti infondata. L’attualità dell’interesse dell’Autorità ad agire in giudizio è dimostrata dalla persistente illegittimità della titolarità delle concessioni demaniali marittime in essere nel territorio comunale anche in virtù della suddetta proroga automatica e generalizzata che ha preceduto le successive. Peraltro, a ridosso dell’invocato termine per la scadenza (31 dicembre 2024), non risulta essere né programmata né tanto meno avviata alcuna procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni rilasciate nel territorio del Comune di Capri. L’introduzione in via legislativa di un’ulteriore proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime sino al 30 settembre 2027, recata dal d.l. n. 131/2024, conv. con modificazioni in legge n. 166/2024 – anch’essa in contrasto con il diritto comunitario – rafforza la persistenza dell’interesse in capo all’Autorità alla definizione del presente giudizio, instaurato per l’annullamento di un previo provvedimento comunale assunto sulla base della normativa interna ratione temporis applicabile che presenta profili di illegittimità analoghi a quelli caratterizzanti la nuova disciplina legislativa (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, n. 869/2024).
VI. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
VI.1. Orbene, chiari sono i principi espressi dai decisa dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dai quali questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi e a cui rinvia ai fini motivazionali, secondo cui:
a) l’art. 12 della Direttiva direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “Bolkestein” o “Direttiva Servizi”) persegue l’obiettivo di aprire, mediante il confronto competitivo, il mercato delle attività economiche il cui esercizio richiede l’utilizzo delle risorse scarse, e dunque, tale disposizione è dotata di un livello di dettaglio tale da determinare la disapplicazione della normativa nazionale sulla proroga automatica ed imporre l’espletamento delle gare; appurata la natura self–executing della Direttiva, il dovere di disapplicazione della normativa interna confliggente con il diritto europeo non può che sussistere anche in capo alla pubblica amministrazione, la quale, diversamente, incapperebbe nella contraddittoria situazione di emanare atti amministrativi illegittimi;
b) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art.182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n.77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE (sulla libertà di stabilimento, laddove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero), e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (quanto alla necessaria applicazione di una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda una adeguata pubblicità ove il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali). Tali norme legislative interne, proprio in quanto in contrasto con il diritto unionale, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;
c) la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset , senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
VI.1.1. Ciò posto, in ragione, tuttavia, dell’opportunità di prevedere un intervallo di tempo necessario all’espletamento delle gare idonee a garantire il confronto competitivo, con auspicio, strumentale, al riordino della materia da parte del legislatore, si è anche deciso che le concessioni demaniali in essere produrranno effetti fino al 31 dicembre 2023, ma che, scaduto tale termine, esse si riterranno prive di effetti a prescindere dal subentro di soggetti concessionari, e che qualunque proroga legislativa del termine considerato sarà intesa incompatibile con il diritto europeo e, pertanto, immediatamente non applicabile ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento , tamquam non esset le concessioni in essere.
VI.1.2. Ed invero, come più recentemente statuito: “Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla L. n. 118 del 2022 dalla L. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all'art. 10-quater, comma 3, e all'art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell'art. 3 della L. n. 118 del 2022” (Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4480; in termini, sez. VII, 30.04.2024, n. 3940; Corte di Giustizia UE 20.04.2023, C-348/22).
Con lo spirare del 31 dicembre 2023 torna quindi a riprendere vigore la regola della necessaria procedura competitiva inderogabile, salvo, eventualmente, la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 disposta in funzione della conclusione della gara, circostanza della quale non vi è comunque prova agli atti del presente giudizio (cfr. in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14.01.2025, n. 365; 20.01.2025, n. 513; 12.05.2025, n. 3707). Ed invero, “Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa L. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345). Tanto chiarito, le disapplicate modifiche apportate alla L. n. 118 del 2022 dalla L. n. 14 del 2023 non consentono di ravvisare, contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione comunale resistente, ulteriori valide ragioni oggettive legittimanti la proroga cd. tecnica.
Centrale diviene, dunque, l’interesse pubblico alla conclusione delle gare, quale strumento indispensabile per garantire legalità, trasparenza e concorrenza nell’assegnazione delle risorse demaniali marittime nel rispetto del diritto europeo in materia di concorrenza e parità di accesso.
VI.1.3. Tanto chiarito, non ritiene il Collegio, come esposto, che lo ius superveniens possa incidere sull’esito del presente giudizio ai fini della eccepita ed infondata eccezione di improcedibilità del ricorso. Ed invero, prioritariamente, come dedotto, “Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege , hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”. Ne consegue che “secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein” (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940; Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992; Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; C.G.A. Reg. Sic., sez. riun., parere n. 342 in data 20 giugno 2023; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 maggio 2023, n. 755). E, ancora, per quanto di specifico interesse, va rilevato che il TAR Liguria si è recentemente espresso nel senso che: “La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869)” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.02.2025, n. 183).
VII. Peraltro, la stessa Adunanza plenaria ha qualificato l’atto di rinnovo della proroga quale atto meramente ricognitivo della normativa; ne consegue che la proroga opera automaticamente ex lege senza necessità di alcuna intermediazione amministrativa e il provvedimento amministrativo rimane in essere in forza della legge medesima; se, poi, la normativa interna non può essere applicata perché confliggente con il diritto europeo, ne discende che anche l’effetto della proroga ex lege è da considerarsi tamquam non esset : è l’inapplicabilità della legge ad impedire il prodursi degli effetti della proroga, in quanto la legge è dotata del potere autoritativo, mentre l’atto amministrativo di un mero potere ricognitivo. Ciò significa che l'Amministrazione, pertanto, non ha alcun obbligo di provvedere sulle istanze con le quali i concessionari chiedono l'emissione di un provvedimento che riconosca l'avvenuta proroga ex lege di una concessione demaniale marittima, neanche con riferimento alla funzione propriamente certificativa.
VIII. Sulla base delle sovra esposte complessive considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è, dunque, meritevole di accoglimento, con annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.
IX. Ragioni di equità, in ragione della complessità della questione all’esame, inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dei giorni 9 gennaio 2025 e 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO