Articolo 506 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 505Articolo 507
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9 ottobre 2010
Art. 506. Salvataggi e rimorchi 1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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