Sentenza 7 giugno 2024
Massime • 1
La connotazione intellettuale della prestazione resa da ricercatori e tecnologi e l'autonomia di cui dette figure professionali godono nello svolgimento dell'attività di ricerca comportano che l'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (come configurato dal c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca relativo al quadriennio 1998-2001, applicabile ratione temporis) va accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2024, n. 15955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15955 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
udito l'avvocato DINO DEI ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra MI EL e l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L., successivamente denominato Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – I.N.A.P.P. ) fino al 31.12.2007, nonché il diritto della lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di 3° livello del CCNL Enti di ricerca con decorrenza dal 4.4.2005 e alla corresponsione delle differenze di retribuzione. 2. La Corte territoriale, non condividendo le statuizioni del Tribunale, ha ritenuto che in presenza di un assetto negoziale che qualifica il rapporto come autonomo, l’onere della prova sul carattere subordinato del rapporto deve essere assolto con maggior rigore da parte del lavoratore;
ha inoltre rilevato che i contratti stipulati tra le parti contengono precise indicazioni sui programmi nel cui ambito si erano inserite le attività del collaboratore, costituenti obiettivi 3 chiari e precisi ed ha evidenziato che il compenso era sempre stato pattuito in misura complessiva in relazione all’intero periodo di durata dei contratti e che la corresponsione di acconti o rate mensili era subordinata alla verifica della relazione periodica sull’attività espletata, da sottoporre al controllo dell’Istituto. 3. Il giudice di appello ha escluso che l’elemento proprio ed esclusivo della subordinazione fosse costituito dalla continuità della prestazione e dal suo coordinamento funzionale, ed ha invece ritenuto che si sostanziasse nella sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca in assidui controlli sull’esecuzione della prestazione, sull’eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente, con conseguente limitazione della libertà del prestatore. 4. Ha inoltre ritenuto che all’esito dell’istruttoria non fosse emersa la prova del carattere subordinato del rapporto. 5. Avverso tale sentenza MI EL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. 6. L’I.N.A.P.P. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato in via preliminare il carattere intellettuale dell’attività di ricercatore svolta dalla medesima. Lamenta che il giudice di appello non ha valorizzato gli indici relativi all’assenza del rischio economico e dell’inserimento nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, specialmente in relazione al coordinamento con l’attività di altri lavoratori, ed ha erroneamente attribuito rilevanza dirimente all’esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare consistente in specifici ordini, costanti controlli e nel rispetto di un vincolo orario del tutto incompatibili con il ruolo, la funzione e l’autonomia del ricercatore. 4 2. Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 12 e 60 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, nonché dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, delle prerogative di autonomia e di responsabilità che tali norme riconoscono istituzionalmente e funzionalmente al ricercatore. 3. La terza censura denuncia la violazione dell’art. 58 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello considerato che tale disposizione non impone al ricercatore alcuno specifico vincolo di orario, ma si limita a prevedere che l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre. Sostiene che l’ISFOL non poteva pretendere che la EL rispettasse un preciso orario di lavoro, essendo incontestato lo svolgimento della prestazione per 36 ore settimanali. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2094 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che la ritenuta sussistenza di obiettivi chiari e precisi, tanto se riferita ai Programmi e ai Piani dell’Istituto, quanto se riferita ai contratti stipulati tra le parti, non incide sulla qualificazione del rapporto. 5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato le pronunce della Corte dei conti in sede di controllo sull’Istituto, avendo omesso di considerare che si era trattato di più relazioni, per l’esattezza di sei determinazioni e due relazioni della Corte dei conti, relative ad un periodo di quasi dieci anni, e che tale documentazione costituisce fonte di valutazione sulla genesi, sui contenuti e sulle finalità dei rapporti di collaborazione venuti in essere 5 dal 2002 al 2007 fino al loro formalizzazione nel 2008 in assunzioni a tempo indeterminato, a seguito delle procedure concorsuali indette e concluse dall’ente per le assunzioni a tempo determinato. 6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nel corso del quale la P.A. si sarebbe difesa con due dipendenti non avvocati. 7. I primi quattro motivi, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte ha infatti chiarito che la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo carattere prevalente, in caso di contestazione, l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016); si è inoltre affermato che l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato dal giudice di merito (Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009) e che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U. n. 379/1999; Cass. n. 22083/2023; Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione della natura subordinata del rapporto, tuttavia, 6 soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017). La rilevanza dei criteri sussidiari e la necessità della loro valutazione globale è stata ribadita con riferimento alle ipotesi in cui l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, ed in particolare della loro natura intellettuale o professionale;
questa Corte ha infatti chiarito che in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n.6946/2023). 8. Tali principi vanno calati nello specifico contesto del rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori e tecnologi, come delineato CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001 (applicabile ratione temporis). 9. In particolare, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del suddetto CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, l’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi non è individuato in misura fissa e determinata, ma è pari 36 ore medie settimanali nel trimestre, mentre il comma 7 2 prevede che i ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. L’art. 60 del medesimo CCNL prevede che gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari soltanto per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, e in caso di violazioni dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del CCNL stesso possono, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, subire le sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale fino al licenziamento senza preavviso (art. 27, comma 1). 10. La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati da questa Corte, in quanto, pur avendo dato atto delle risultanze della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, non le ha valutate globalmente, alla luce della peculiarità della prestazione e della sua connotazione intellettuale;
ha infatti ravvisato la mancata prova della sottoposizione della EL al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ritenendo che avrebbe dovuto estrinsecarsi in assidui controlli sull’esecuzione della prestazione e sull’eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente ed ha reputato dirimente la mancata osservanza di un orario di lavoro da parte della EL, nonché la mancata conferma della sussistenza di un obbligo di presenza e di giustificazione delle assenze, ovvero di richiedere ferie e permessi per assentarsi. Ai fini della qualificazione del rapporto, la Corte territoriale non ha valutato le circostanze (evidenziate dal Tribunale e riportate nella sentenza impugnata) che la EL, la quale aveva svolto ricerche e analisi dati in materia di competenze nel mercato del lavoro, aveva lavorato in modo quotidiano per 8 cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti, era entrata in servizio poco dopo i colleghi dipendenti nell’ambito dell’Area diretta da un dipendente di ruolo, ed aveva svolto un lavoro che dipendeva dall’organizzazione imposta dal Tomassini, con cui collaborava, sotto il coordinamento dei preposti. 11. La sentenza impugnata non ha nemmeno considerato che in forza delle disposizioni del CCNL del Comparto i ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, che il loro orario di lavoro non è individuato in misura fissa e determinata, ma è individuato nella misura media di 36 ore nel trimestre e questo non esclude di per sé la subordinazione atipica propria del lavoro di ricerca di cui tratta;
non ha inoltre considerato l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca prevista da tali disposizioni, che escludono la soggezione di ricercatori e tecnologi a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale, ma non l’esercizio nei loro confronti del potere disciplinare per comportamenti al di fuori del suddetto contesto. La sentenza impugnata, in relazione all’attività svolta dalla lavoratrice e alla peculiarità della disciplina contrattuale collettiva, non ha dunque considerato le caratteristiche proprie del lavoro dei ricercatori e quindi gli indici sintomatici della subordinazione desumibili dalle disposizioni del contratto collettivo sull’orario di lavoro e soprattutto sulle sanzioni disciplinari, e non ha valutato nel loro complesso gli elementi di fatto emersi in giudizio, e relativi alla collaborazione, alla continuità della prestazione della ricorrente, al coordinamento dell’attività lavorativa della medesima con l’assetto organizzativo del datore di lavoro, all’assenza in capo alla lavoratrice di una seppur minima struttura imprenditoriale, e va pertanto cassata in relazione a tali profili. 12. Il quinto motivo, che censura l’inadeguata valutazione di prove documentali, deve ritenersi assorbito. 13. Il sesto motivo è fondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 30640/2019), al quale si intende dare continuità. 9 Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nell’anno 2011, sicché non trova applicazione l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., che disciplina la liquidazione delle spese di cui all’art. 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. L’art. 4, comma 42, della legge n. 183 del 2011, nell’aggiungere nel titolo III, capo V, delle disp. att. c.p.c., dopo l’art. 152, l’art. 152 bis, statuisce che la medesima disposizione «si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» e, dunque, introdotte successivamente a gennaio 2012 (data di decorrenza fissata dall’art. 36 della medesima legge). Nel presente procedimento continuano, dunque, a trovare applicazione i principi giurisprudenziali, già enunciati da questa S.C. in assenza di una disposizione specifica, in ordine all’impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi di tale qualità, potendo attribuirsi il solo rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota (in termini, ex plurimis: Cass., Sez. 6-2, n. 20980 del 17 ottobre 2016; Cass., Sez. 2, n. 26855 del 29 novembre 2013; Cass., Sez. 1, n. 17674 del 2 settembre 2004). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi di diritto e deve pertanto essere cassata, con il superamento della precedente ordinanza n. 4766/2023. 14. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Maria Lavinia Buconi Dott. Lucia Tria 10