Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 13/07/2018 al n. 6465 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Trapanese;
Parte_1
- ATTRICE -
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 sentata e difesa dagli Avv.ti V. CP_2
Gelpi, S. Dalle Donne e E. Caprio;
- CONVENUTO -
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti P. Antico e F. Di Marco;
- CONVENUTO -
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. Biglieri, a. Pupeschi e L. Bertolino;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
l' (da ora in ) e il Controparte_5 CP_1 CP_6
[...]
[...]
[...] CP_3 patrimoniali e non, da lei patiti.
In particolare, l'attrice esponeva che essendo affetta da patologie cardiache tali da poterne causare il decesso per morte cardiaca improvvisa, in data 17/12/2013, si sarebbe sottoposta ad intervento chirurgico presso il di Cotignola (RA), Controparte_3 ove le sarebbe stato impiantato, nella regione ibrillatore cardiaco che aveva lo scopo di prevenire la morte aritmica per tachicardia ventricolare o per fibrillazione ventricolare;
che, trascorsi tre anni circa dall'intervento, il 12/11/2016, si sarebbe vista recapitare una racc. A/R, con la quale il l'avrebbe CP_1 CP_5 informata di aver ricevuto dalla St. JU Medical Inc. ( ibrillatore cardiaco impiantatole) una comunicazione mediante la quale la si rendeva edotta del fatto che una serie di defibrillatori presentava un potenziale problema di durata della batteria e che, pertanto, se ne consigliava la sostituzione;
che, in seguito a ciò, l'attrice, sottoposta ad un fortissimo stress emotivo, avrebbe provveduto alla sostituzione del dispositivo difettoso presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno in data 23/11/2016; che a tale condotta sarebbe stata costretta a causa dell'impossibilità di recarsi presso il policlinico , nonché a causa dell'urgenza con cui avrebbe dovuto sostituire il CP_5 dispositivo ito di tale vicenda, avrebbe subito danni di natura patrimoniale derivante dalle spese sostenute per recarsi presso il e per Controparte_3
l'esecuzione dell'intervento, nonché danni di natura non patrimoniale per il rischio corso e potenzialmente fatale e danni alla salute cagionati dalla sofferenza e dal patema d'animo cui sarebbe stata sottoposta;
che, infatti, prima dell'intervento, avrebbe cessato di svolgere qualsiasi tipo di attività casalinga e non casalinga per la paura che il dispositivo potesse scaricarsi, rimanendo allettata in preda ad un profondo stato di depressione;
che, una volta sostituito il dispositivo, la situazione non sarebbe cambiata, atteso che avrebbe perso fiducia nella medicina e nei medici e sarebbe affetta da un'alterazione dell'assetto psicologico tale da costringerla all'uso di medicinali antidepressivi.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dalla sig.ra a seguito dell'evento sopra descritto;
Parte_1
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti dall'attrice a seguito degli eventi descritti in premessa, così come meglio verranno accertati e quantificati nel loro preciso ammontare, in corso di causa tramite Consulenza Tecnica a disporsi, e comunque nell'ambito della somma complessiva calcolata tra gli € 5.200,00 e € 26.000,00, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge, a distrarsi”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
il quale eccepiva la propria carenza di legittimazio Controparte_1 in quanto del tutto estraneo ai fatti di causa.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva che l'attrice si Controparte_3 sarebbe ricoverata press logia di il Controparte_3
2 16/12/2013 per eseguire upgrading da pacemaker bicamenale a defibrillatore, con funzione di risincronizzazione cardiaca e modulazione del nodo atrioventricolare;
che ella sarebbe stata affetta da fibrillazione atriale permanente, associata a trombosi auricolare e con frequenza ventricolare elevata, non controllata dai farmaci e condizionante tachicardiomiopatia con significativa riduzione della contrattilità cardiaca;
che, pertanto, l'impianto sarebbe stato del tutto indicato, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida per il trattamento della patologia dalla quale era affetta;
che l'intervento sarebbe stato eseguito il 17/12/2013 previa assunzione di valido consenso dell'attrice e consistette nell'impianto del dispositivo e nell'ablazione del nodo atrio- ventricolare;
che entrambe le operazioni si sarebbero concluse con successo e che non ebbero alcuna complicanza, sia acuta sia cronica;
che il dispositivo impiantato sarebbe risultato, in effetti, prodotto/distribuito dalla società St. JU Medical la quale, all'epoca dell'intervento in questione, avrebbe risposto a tutte le certificazioni europee e nazionali di sicurezza e idoneità ad uso clinico, sicché non sarebbe sussistita criticità alcuna quanto alla sua commercializzazione, stante la conclamata conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile e/o dalle Autorità regolatorie competenti;
che, alla visita di controllo eseguita il 27/02/2014 presso il avrebbe trovato Controparte_3 conferma l'ottimo risultato clinico del tratta a lungo termine, risultando il dispositivo impiantato regolarmente funzionante e la contrattilità ventricolare sinistra nella norma;
che, solo nel mese di ottobre 2016, la società produttrice del dispositivo (St. JU Medical) avrebbe comunicato un potenziale problema alla batteria per la categoria di dispositivi nel quale rientrava quello impiantato all'attrice; che, a distanza di pochi giorni, la paziente sarebbe stata informata di tale circostanza e sarebbero state poste in essere tutte le azioni cliniche raccomandate dalla produttrice e dalle Autorità regolatorie competenti a tutela dei pazienti;
che all'attrice sarebbe stata quindi raccomandata la sostituzione del dispositivo in tempi brevi posto che dipendeva dalla stimolazione artificiale, la quale peraltro aveva consentito di riportare la sua funzione cardiaca nella norma.
Ciò posto, rilevava come non sarebbe stata a lei ascrivibile alcuna responsabilità, dal momento che, alla data dell'intervento in questione, non sarebbe stata nota la potenziale presenza di difetti in una componente del dispositivo impiantato, che anzi avrebbe risposto a tutte le necessarie certificazioni di sicurezza ed idoneità, rappresentando peraltro uno dei modelli più avanzati ed evoluti di dispositivi di stimolazione cardiaca disponibili al tempo.
Chiedeva, pertanto, di chiamare in causa la società Controparte_7 produttrice/distributrice del dispositivo in questione, per essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata.
Nel merito, in ogni caso chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 6 c.p.c. per la pretestuosità dell'azione.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
3 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_7
l'improcedibilità dell'azione imento del tentativo di mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza della causa petendi, la sua carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 07/03/2020 il Giudice riteneva inammissibile l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, perché vertente su circostanze non contestate o comunque irrilevanti, la prova testimoniale richiesta da parte attrice perché vertente su circostanze non contestate o comunque irrilevanti e riteneva altresì inconferente l'espletamento di CTU ai fini del decidere. Rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 18/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ordinari (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto di titolarità passiva del convenuto . CP_1
Anzitutto, preme inquadrare dal punto di vista fattuale e giuridico la fattispecie che ci occupa.
La sig.ra rappresenta di essere stata sottoposta, in data 17/12/2013, presso il Pt_1 di Cotignola, ad intervento chirurgico per l'impianto di Controparte_3 ne di risincronizzazione cardiaca e modulazione del nodo atrioventricolare e che, trascorsi tre anni circa dall'intervento, in data 12/11/2016, si vedeva recapitare una raccomandata A/R, con la quale l'altro convenuto, il CP_5
, la informava di aver ricevuto dalla St. JU Medical Inc. (società fornitrice
[...] atore cardiaco impiantatole) una comunicazione mediante la quale la si rendeva edotta del fatto che una serie di defibrillatori dello stesso modello di quello impiantato alla sig.ra presentava un potenziale problema di durata della batteria e Pt_1 che, pertanto, se ne consigliava la sostituzione.
L'attrice provvedeva, quindi, alla sostituzione del defibrillatore, rivolgendosi ad altro istituto clinico e, nello specifico, alla Clinica Tortorella di Salerno.
Dal tenore della domanda si desume che gli interventi a cui l'odierna attrice si sottoponeva riuscivano tutti pienamente. L'attrice, infatti, non rappresenta nel proprio scritto introduttivo alcunché in ordine alla eventuale incorrettezza dell'operato dei medici che la ebbero in cura, né, tantomeno, evidenzia l'inopportunità dell'implantazione del defibrillatore che risultava assolutamente necessaria atteso il suo concreto stato di salute.
Ciò che l'attrice lamenta è, piuttosto, di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa dell'applicazione di un dispositivo medico cardiaco rivelatosi, successivamente alla data di sua applicazione, potenzialmente difettoso. Danni che sarebbero da imputare al convenuto e alla convenuta . CP_1 CP_3
4 Ciò posto, si tratta di capire, allora, se, in ragione della su esposta domanda di parte attrice, i soggetti convenuti nel presente giudizio siano da ritenersi legittimati passivamente.
Preliminarmente, occorre puntualizzare la differenza sussistente fra legittimazione ad agire o a resistere in giudizio e titolarità attiva o passiva nel rapporto giuridico controverso.
Mentre la legittimatio ad causam è una condizione dell'azione e costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la titolarità della situazione giuridica sostanziale sia attiva che passiva riguarda la effettiva titolarità del rapporto.
Sul punto, come noto, è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale ha, con una sentenza risolutiva dei precedenti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, esposto i seguenti principi di diritto:
1) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
2) “Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”.
3) “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”.
4) “Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.
5) “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”.
6) “Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
7) “La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti” (Cass., Sez. Unite, n. 2951 del 16/02/2016).
La Cassazione, inoltre, in tema di carenza di titolarità del diritto controverso, ha evidenziato che l'eccezione di difetto di titolarità attiva – ma anche di titolarità passiva, come nel caso che ci occupa – del diritto controverso, non attiene alla carenza di
5 legittimazione attiva o passiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass., sez. III, n. 32814 del 27/11/2023).
Interpretando la suddetta pronuncia se ne deduce che il giudice di merito può dunque regolarmente riqualificare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva o passiva formulata dalle parti in eccezione di carenza di titolarità attiva o passiva nel diritto controverso ove ne ravvisi l'opportunità, pronunciandosi nel merito sulla controversia.
Orbene, con riferimento alla posizione del , il quale ha espressamente eccepito CP_1 la propria carenza di legittimazione p da ritenersi che, in effetti, tale legittimazione non sussista.
Invero, in tal caso, ciò che appare difettare è proprio la titolarità nel rapporto giuridico controverso del . Infatti, sulla base della prospettazione attorea, non è dato CP_1 comprendere ch soggetto abbia concretamente assunto nella vicenda de quo. Dall'atto introduttivo, così come dai successivi atti di parte attrice, è emerso che la sig.ra sia stata operata presso il (altra convenuta) e che non sia Pt_1 Controparte_3 ttoposta ad alcun trattam convenuto . Inoltre, CP_1 non risulta agli atti l'esistenza di alcuna connessione fra i due istituti clinici.
L'unico riferimento al Policlinico che è dato rinvenire in atti è quello presente nella lettera con la quale il dr. (che si presume essere il dottore che eseguì Persona_1
l'intervento chirurgico in e) comunicava alla sig.ra il possibile Pt_1 difetto di durata della batteria del defibrillatore impiantatole e nsigliava la sostituzione, nonostante fosse allo stato ben funzionante. Tale comunicazione, infatti, risulta essere stata redatta dal dott. su carta intestata del Per_1 Controparte_5
(cfr. comunicazione allegata da parte attrice).
Atteso ciò, è da ritenersi che il convenuto sia del tutto estraneo ai fatti per cui CP_1
è causa, risultando difettare per il medes larità dal lato passivo nel rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
La domanda spiegata dall'attrice nei confronti del va, pertanto, certamente CP_1 rigettata.
2. Sulla mancata allegazione e prova del danno. Applicazione del principio della ragione più liquida.
Passando al merito della controversia va evidenziato che in ragione del criterio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cass., S.U., n. 9936 del 08/05/2014; Cass., n. 11356 del 16/05/2006).
Nel caso di specie, ciò che in maniera assorbente appare carente è la prova dell'an e della quantificazione del danno asseritamente patito dall'attrice.
6 La sig.ra infatti, si limita a rilevare di aver subito dei danni patrimoniali derivanti Pt_1 dalle sp nute per recarsi presso il e per l'esecuzione Controparte_3 dell'intervento, oltre che danni non patri sere ella venuta a conoscenza del potenziale difetto che avrebbe caratterizzato il dispositivo impiantatole.
Ponendo mente alla domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, essa risulta carente già dal punto di vista della prova dell'an. L'attrice non rappresenta in che modo l'essersi recata presso il e l'aver subito l'intervento le Controparte_3 avrebbe arrecato un danno di natura patrimoniale.
Inoltre, preme evidenziare come, in punto di quantificazione del danno, l'attrice non alleghi, né, tantomeno, provi, l'entità del danno subito. Ella non rappresenta nel suo libello introduttivo, né nei suoi successivi atti, nemmeno discorsivamente, a quali costi sarebbe andata incontro (ad es. costi dell'operazione, del pernottamento ecc.).
La sig.ra lamenta, inoltre, di aver subito danni di natura non patrimoniale Pt_1 derivanti patema d'animo e dalla sofferenza che le sarebbero derivati dalla conoscenza del potenziale difetto del defibrillatore impiantatole. In particolare, la medesima sarebbe rimasta allettata prima di subire l'intervento di sostituzione del dispositivo in preda ad un profondo stato di depressione e in tale condizione sarebbe permasta anche successivamente all'intervento, avendo maturato una sfiducia nella medicina che le avrebbe fatto continuare a dubitare del suo stato di salute.
Parte attrice, tuttavia, non allega al proprio atto di citazione, né alle sue successive memorie, alcun documento che possa effettivamente provare l'asserito stato di precaria salute mentale in cui verserebbe. Si deve presumere infatti che, se l'attrice è effettivamente in cura presso uno psichiatra per la condizione depressiva in cui asseritamente versa – condizione che la costringerebbe anche all'assunzione di farmaci, come si legge nell'atto introduttivo – ella disponga quantomeno delle prescrizioni mediche di tali farmaci o, comunque, di un referto medico che attesti l'esistenza di tale patologia. Tuttavia, nulla è stato prodotto da parte attrice, difettando prova dell'an anche con riferimento al danno non patrimoniale.
La relativa domanda di risarcimento danni, pertanto, non può che essere rigettata.
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_8
l suo legale rappresentante pr
[...] Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e della terza chiamata
[...] [...]
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel giudizio n. Controparte_9
6465/2018 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Salerno, 18.06.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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