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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 7/2019 promossa da: in persona del legale rappresentante socio Parte_1 amministratore sig. con il patrocinio dell'avvocato FABRIZIO TOMASELLI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Carlo Zima n. 5 presso il suo studio
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LUCIA MATTAROZZI, elettivamente domiciliata in Bagnolo
[...]
Mella (BS), via XXVI Aprile n. 28 presso il suo studio
OPPOSTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via preliminare dichiarare e accertare che il decreto ingiuntivo de quo è in ogni caso illegittimo e nullo comportando da un lato, l'ingiunzione di pagamento di somme in spregio al divieto di calcolo anatocistico (verrebbero calcolati interessi di mora sull'importo di €. 141,25, che risulta capitalizzato nel totale dell'importo ingiunto); dall'altro lato sono stati applicati interessi di mora ad una somma che non ne può essere oggetto (i 64,00 Euro della fattura del Notaio che non riguarda Per_1 operazioni commerciali).
In via principale e nel merito dato che parte opposta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni per cui ha agito monitoriamente, ovvero non ha fornito alcuna prova in ordine ad accordi con la parte opponente circa l'esecuzione delle prestazioni, il prezzo applicato e/o preventivi, respingere ogni domanda di pagamento formulata dalla società e Controparte_1 per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 6 ancora in via principale, ed in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, dall'odierna attrice opponente alla convenuta opposta, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata, per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le domande come sopra formulate, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'eventuale pagamento nel ridotto importo come ritenuto di giustizia, per tutti i motivi di cui in atti, dando atto che considerata l'assenza di documenti, di certificati di conformità e di numero di matricola, per il ritiro del gruppo di raffreddamento installato dalla società , unita alla vasca di raffreddamento latte, è Controparte_1 stato indicato l'importo di €. 900,00 oltre Iva riducendo pertanto a tale somma quanto dovuto da parte dell'opponente e in ogni caso disponendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della provvisoria esecuzione e risultate non dovute.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, nel merito
-respingere ogni avversa eccezione e domanda siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
-confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso, con il favore delle spese della procedura monitoria;
-nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso per il titolo dedotto in giudizio l'opponente al pagamento della somma di € Parte_1
9.087,98 ovvero della diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 sull'importo capitale di cui alla fattura n. 623/2018 dalla scadenza della stessa sino al saldo e interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 4 c.c. sulle ulteriori somme portate da decreto ingiuntivo opposto, con decorrenza dalla domanda;
in ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori CPA e IVA”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5436/2018 emesso in data 12-13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia, con il quale alla stessa era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 9.087,98, oltre Controparte_1 interessi e spese liquidate.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva i) di aver emesso, a seguito della fornitura di merce e della prestazione di servizi in favore di n. 8 fatture per complessivi € Parte_1 12.505,24; ii) che i numerosi solleciti di pagamento non avevano sortito alcun effetto;
iii) che soltanto in data 15 ottobre 2018 la debitrice aveva effettuato un pagamento parziale, limitato all'importo di € 3.622,51; iv) che erano, quindi, dovuti gli interessi moratori calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura sino al giorno del pagamento (15 ottobre 2018) e di complessivi € 141,25, oltre al pagamento pagina 2 di 6 della fattura n. 623/2018 rimasta insoluta per € 8.882,73 e relativi interessi moratori;
v) che, inoltre, presso il Tribunale di Brescia era pendente un'esecuzione mobiliare nei confronti dell'
[...] e che ciò legittimava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_3 ex art. 642, comma 2 c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, deduceva i) di nulla dovere alla convenuta Parte_1 opposta;
ii) di aver, da subito, contestato sia la fattura n. 623/2018, in quanto del tutto indeterminata nell'oggetto, sia le richieste di pagamento avversarie;
iii) che il pagamento delle altre fatture era avvenuto per mero spirito conciliativo;
iv) di aver ripetutamente chiesto a controparte precisazioni in ordine al lavoro svolto, alle componenti sostituite, nonché ai prezzi unitari di ciascun componente, alle relative matricole e garanzie e alle cause che avrebbero generato il guasto;
v) che tali precisazioni servivano anche per completare la pratica avviata per ottenere l'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione;
vi) di aver altresì chiesto a controparte la restituzione del motore guasto;
vii) che l'odierna opposta, dopo essersi dapprima rifiutata di restituirlo, ne aveva consegnato un altro e diverso;
viii) che, rispetto all'importo azionato da , non erano a quest'ultima dovuti i pretesi Controparte_1 interessi di mora sugli importi di cui alle fatture pagate, atteso che le stesse erano state pagate soltanto a fine bonario senza che i relativi termini fossero decorsi, né la somma di € 64,00 per il rimborso di una fattura del notaio Per_1
Con separata istanza del 25 gennaio 2019, proponeva istanza di sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., deducendo come il decreto ingiuntivo opposto contenesse evidenti errori che portavano a falsare i calcoli degli importi ingiunti e intimati con l'atto di precetto.
In data 17 aprile 2019 si costituiva in giudizio l'opposta contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da controparte ed esponendo, in particolare, rispetto allo svolgimento degli eventi i) che, in data sabato 25 agosto 2018 alle ore 21 circa, socio dell'agricola aveva Persona_2 Pt_1 contattato la società chiedendo un intervento urgente da effettuare presso la Controparte_1 sala di mungitura di proprietà dell'opponente, in quanto il frigorifero del latte non funzionava impedendone il raffreddamento;
ii) che, pertanto, due operai della Controparte_1 Testimone_1 e si erano subito recati presso la sede della per effettuare l'intervento Testimone_2 Parte_1 di riparazione, iii) che gli anzidetti operai, data l'urgenza, avevano installato un compressore frigorifero provvisorio così da permettere il proseguimento del raffreddamento del latte e impedire gravose perdite economiche;
iv) che in data 27 agosto 2018 aveva informato del Controparte_3 Persona_2 fatto che il compressore frigorifero non poteva essere riparato e che quest'ultimo aveva, quindi, chiesto l'installazione di un nuovo compressore frigorifero, che veniva installato il giorno stesso;
v) che era stata, infine, emessa la fattura n. 623/2018 del 27 agosto 2018 per l'importo di € 8.884,28; vi) che il compressore guasto era stato riconsegnato a in data 27 agosto 2018 da parte di Persona_2
vii) che il lavoro era stato eseguito a regola d'arte e che nessuna contestazione era Controparte_4 stata sollevata in merito al funzionamento del bene installato;
viii) che, tuttavia, non era stato effettuato alcun pagamento e che, inaspettatamente, in data 7 settembre 2018 aveva inviato, quale Parte_1 pretesto per non adempiere, una raccomandata A/R contenente una contestazione del tutto generica in merito alla fattura anzidetta (“in riferimento alla vs. ft. n° 623 del 27.08.2018 vi contestiamo tutto”); ix) che la finalità elusiva della debitrice era altresì dimostrata dal fatto che la stessa era già in mora per precedenti fatture emesse e non saldate nei termini indicati;
x) che, solo in data 12 ottobre 2018, era stato comunicato da parte del legale di che le precedenti fatture n. 65-138-215-249-390- Parte_1 508-599 del 2018 erano state pagate per mero spirito conciliativo.
In ordine alle contestazioni sollevate dall'odierna opponente, deduceva i) che la Controparte_1 fattura del notaio dell'importo di € 64,00 era stata emessa a seguito dell'autentica delle scritture Per_1 contabili relative alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e che, dunque, rappresentava un costo vivo pagina 3 di 6 sostenuto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo de quo; ii) che il numero di matricola era impresso sul nuovo compressore frigorifero, marca iii) che il compressore frigorifero non era corredato CP_5 da documentazione tecnica e che la garanzia operava per legge;
iv) che il vecchio compressore era stato riconsegnato all'agricola nello stesso giorno in cui era stato installato il nuovo compressore;
v) Pt_1 che del coinvolgimento da parte di della propria compagnia di assicurazione non era Parte_1 stata fornita alcuna dimostrazione;
vi) che, quanto alle fatture nn. 65, 138, 215, 249, 390, 508, 599 del 2018, nessun accordo era intervenuto tra le parti in merito al pagamento delle stesse e che nessuna contestazione era mai stata mossa circa la loro correttezza;
vii) che, pertanto, gli interessi moratori erano stati calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.Lgs 231/2002.
Parte opposta chiedeva, quindi, il rigetto di ogni avversa eccezione e domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nell'ambito del subprocedimento concernente la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il G.I., ritenuta l'assenza di ragioni per provvedere inaudita altera parte, fissava udienza per la discussione al 21 febbraio 2019 e, a scioglimento della riserva ivi assunta, rigettava l'istanza di sospensione rimettendo le parti all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. Alla prima udienza del giorno 9 maggio 2019, il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di revoca formulata da parte opponente ex art. 649 c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante assunzione di prova testimoniale e per interpello in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 aprile 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente in via preliminare, deve confermarsi quanto già disposto dal precedente G.I. in sede di valutazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Invero, i) le contestazioni dell'opponente rispetto agli importi in tesi non sorretti da titolo intimati con l'atto di precetto non sono in questa pertinenti dovendo, tutt'al più, essere fatte valere in sede di opposizione al precetto;
ii) circa l'asserita erronea ingiunzione di interessi moratori su montante comprensivo di interessi e di spese notarili e non sul solo importo capitale fatturato, il decreto ingiuntivo ordina il pagamento di interessi “come da domanda” e il ricorso chiede il riconoscimento degli interessi commerciali moratori dalla scadenza della fattura n. 623/2018; iii) il ricorso specifica, peraltro, le diverse causali del complessivo capitale di cui chiede ingiunzione (€ 8.882,73 + 64,00 + 141,25) e la decorrenza dell'interesse ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 623/2018; iv) l'interesse secondo il d.lgs. 231/2002 deve ritenersi richiesto - e dovuto - dalla scadenza della fattura n. 623/2018 quanto all'importo capitale della medesima rimasto insoluto (€ 8.882,73), mentre per le altre e minori somme (di esplicitata diversa causa) la decorrenza è quella di cui all'art. 1284, comma 4, ossia dalla domanda.
Le predette eccezioni non sono, dunque, meritevoli di accoglimento,
Nel merito, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 5436/2018 eccependo, a sostegno del mancato pagamento dell'importo ex adverso azionato, l'inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni sulla stessa gravanti. In particolare, secondo la tesi attorea, la società non avrebbe fornito le richieste precisazioni in ordine al Controparte_1 lavoro svolto, alle componenti sostituite, alle cause che avrebbero generato il guasto nonché ai prezzi pagina 4 di 6 unitari di ciascun componente, non avrebbe consegnato le relative matricole e garanzie, né tempestivamente restituito il motore guasto e non riparabile (addirittura, ne avrebbe in seguito consegnato uno differente).
Deve sin d'ora rilevarsi che non ha proposto domanda di risoluzione del contratto Parte_1 intercorso con l'opposta, essendosi limitata a svolgere un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sul presupposto dell'inadempimento di controparte. Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, devono ritenersi infondate le contestazioni mosse da parte opponente e, per converso, correttamente adempiute da parte di le Controparte_1 prestazioni oggetto di contratto.
Invero, in sede di interpello il legale rappresentante dell'odierna opponente, ha Parte_2 confermato pressoché totalmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opposta. Nello specifico, lo ha confermato i) che nella giornata di sabato 25 agosto 2018, alle ore 21 circa, Pt_1 Persona_2 socio dell'agricola contattò la società in persona del socio Pt_1 Controparte_1 CP_3
per chiedere un intervento urgente da effettuare presso la sala di mungitura dell'
[...] Parte_1 in quanto il frigorifero del latte non funzionava impedendone il raffreddamento;
ii) che nella stessa sera, gli operai e si recarono presso la sede dell' per Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 effettuare l'intervento di riparazione sul compressore frigorifero;
iii) che egli stesso era presente quando arrivarono i tecnici;
iv) che durante l'intervento di riparazione anzidetto era presente il signor
v) che in quell'occasione venne installato un compressore frigorifero provvisorio al fine Persona_2 di permettere il proseguimento del raffreddamento del latte, come consigliato dalla;
Controparte_1 vi) che gli riferì poi che, secondo la il precedente compressore non era Persona_2 CP_1 riparabile;
vii) che in data 27 agosto 2018 commissionò, quindi, alla Persona_2 Controparte_1 un nuovo compressore frigorifero;
viii) che lo stesso 27 agosto 2018 venne dalla installato CP_1 presso l' un nuovo compressore frigorifero, così da sostituire quello disinstallato in Parte_1 quanto guasto e non riparabile;
ix) di essere stato presente al momento dell'installazione insieme a
x) che il compressore sostituito venne in seguito restituito su richiesta di Persona_2 Persona_2 seppur non in data 27 agosto 2018, “bensì più tardi”.
A loro volta, i testimoni e all'epoca dei fatti operai presso la Testimone_1 Testimone_2 [...]
hanno confermato, pur non ricordando la data esatta dell'intervento, di essersi recati, un CP_1 sabato sera di agosto, presso la sede della società odierna opponente, sita a Ghedi.
Il teste ha, in particolare, riferito di aver appurato, una volta giunto sul posto, “che il guasto Tes_1 riguardava il compressore del gruppo frigo-latte” e che lo stesso venne “sostituito temporaneamente con uno che avevamo in ditta”, con la precisazione che in azienda erano “soliti operare in questo modo in quanto era sabato e non era possibile trovare un compressore nuovo”. Il teste ha, inoltre, Tes_1 confermato di aver, in seguito, personalmente montato e installato presso l' il nuovo Parte_1 compressore frigorifero, sostitutivo di quello disinstallato in quanto guasto e non riparabile.
Del pari, il teste ha esposto che “durante l'intervento sul compressore frigorifero Testimone_2 era presente uno degli e che, su richiesta di quest'ultimo, egli stesso e il installarono un Pt_1 Tes_1 compressore frigorifero provvisorio per consentire il raffreddamento del latte. Ciò anche in considerazione del fatto che “sul posto non si possono riparare i compressori perché il cuore del compressore si trova in una struttura di ferro saldata”. Quanto alla riconsegna del compressore guasto e non riparabile, il teste ha riferito di non essere stato presente al momento della riconsegna, Tes_2 che doveva essere effettuata da , ma di aver “preso il compressore vecchio dal Controparte_4 magazzino” e di averlo “caricato sul furgone per la sua consegna a . Pt_1
Da ultimo, il teste , socio al 33% della ha confermato di Controparte_4 Controparte_1 aver “riconsegnato all'azienda agricola il compressore guasto” ed ha riferito che “la Pt_1 documentazione del nuovo compressore è reperibile su internet attraverso il numero di matricola pagina 5 di 6 stampato sul compressore stesso”. Rispetto alla deposizione di quest'ultimo testimone, parte opportuno evidenziare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il socio di una S.r.l. non sia, per ciò solo, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma che tale incapacità si verifichi soltanto qualora il teste abbia un interesse personale, attuale e concreto (nella specie non dimostrato) che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Nella fattispecie deve, pertanto, ritenersi provato che la società opposta effettuò, su richiesta di un duplice intervento sul compressore del gruppo frigo-latte di proprietà di quest'ultima, Parte_1 dapprima - attesa l'urgenza di intervenire - tramite la sua sostituzione con un compressore frigorifero provvisorio e, successivamente, tramite l'installazione di un nuovo compressore frigorifero, sostitutivo di quello disinstallato in quanto guasto e non riparabile. Parimenti, è stato dimostrato che il compressore guasto venne in seguito restituito ad da parte della . Parte_1 Controparte_1
È, invece, del tutto inconferente la deposizione resa dal teste amministratore della Testimone_3 Matagri S.r.l., in quanto l'intervento dallo stesso posto in essere presso la riguardò “la Parte_1 vasca del latte e non il gruppo di raffreddamento”.
Pertanto, stante l'accertato esatto adempimento di rispetto alle obbligazioni CP_1 Controparte_1 sulla stessa gravanti, devono ritenersi insussistenti i presupposti necessari per giustificare la sospensione del pagamento del corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti. Conseguentemente, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5436/2018 emesso in data 12- Parte_1 13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia deve essere respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5436/2018 emesso in data 12-13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia in favore di Controparte_1 condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 12 settembre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 7/2019 promossa da: in persona del legale rappresentante socio Parte_1 amministratore sig. con il patrocinio dell'avvocato FABRIZIO TOMASELLI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Carlo Zima n. 5 presso il suo studio
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LUCIA MATTAROZZI, elettivamente domiciliata in Bagnolo
[...]
Mella (BS), via XXVI Aprile n. 28 presso il suo studio
OPPOSTA
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via preliminare dichiarare e accertare che il decreto ingiuntivo de quo è in ogni caso illegittimo e nullo comportando da un lato, l'ingiunzione di pagamento di somme in spregio al divieto di calcolo anatocistico (verrebbero calcolati interessi di mora sull'importo di €. 141,25, che risulta capitalizzato nel totale dell'importo ingiunto); dall'altro lato sono stati applicati interessi di mora ad una somma che non ne può essere oggetto (i 64,00 Euro della fattura del Notaio che non riguarda Per_1 operazioni commerciali).
In via principale e nel merito dato che parte opposta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni per cui ha agito monitoriamente, ovvero non ha fornito alcuna prova in ordine ad accordi con la parte opponente circa l'esecuzione delle prestazioni, il prezzo applicato e/o preventivi, respingere ogni domanda di pagamento formulata dalla società e Controparte_1 per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 6 ancora in via principale, ed in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo, causa e/o ragione, dall'odierna attrice opponente alla convenuta opposta, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata, per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le domande come sopra formulate, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'eventuale pagamento nel ridotto importo come ritenuto di giustizia, per tutti i motivi di cui in atti, dando atto che considerata l'assenza di documenti, di certificati di conformità e di numero di matricola, per il ritiro del gruppo di raffreddamento installato dalla società , unita alla vasca di raffreddamento latte, è Controparte_1 stato indicato l'importo di €. 900,00 oltre Iva riducendo pertanto a tale somma quanto dovuto da parte dell'opponente e in ogni caso disponendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della provvisoria esecuzione e risultate non dovute.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, nel merito
-respingere ogni avversa eccezione e domanda siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
-confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso, con il favore delle spese della procedura monitoria;
-nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso per il titolo dedotto in giudizio l'opponente al pagamento della somma di € Parte_1
9.087,98 ovvero della diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 sull'importo capitale di cui alla fattura n. 623/2018 dalla scadenza della stessa sino al saldo e interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 4 c.c. sulle ulteriori somme portate da decreto ingiuntivo opposto, con decorrenza dalla domanda;
in ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori CPA e IVA”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5436/2018 emesso in data 12-13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia, con il quale alla stessa era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 9.087,98, oltre Controparte_1 interessi e spese liquidate.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva i) di aver emesso, a seguito della fornitura di merce e della prestazione di servizi in favore di n. 8 fatture per complessivi € Parte_1 12.505,24; ii) che i numerosi solleciti di pagamento non avevano sortito alcun effetto;
iii) che soltanto in data 15 ottobre 2018 la debitrice aveva effettuato un pagamento parziale, limitato all'importo di € 3.622,51; iv) che erano, quindi, dovuti gli interessi moratori calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura sino al giorno del pagamento (15 ottobre 2018) e di complessivi € 141,25, oltre al pagamento pagina 2 di 6 della fattura n. 623/2018 rimasta insoluta per € 8.882,73 e relativi interessi moratori;
v) che, inoltre, presso il Tribunale di Brescia era pendente un'esecuzione mobiliare nei confronti dell'
[...] e che ciò legittimava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_3 ex art. 642, comma 2 c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, deduceva i) di nulla dovere alla convenuta Parte_1 opposta;
ii) di aver, da subito, contestato sia la fattura n. 623/2018, in quanto del tutto indeterminata nell'oggetto, sia le richieste di pagamento avversarie;
iii) che il pagamento delle altre fatture era avvenuto per mero spirito conciliativo;
iv) di aver ripetutamente chiesto a controparte precisazioni in ordine al lavoro svolto, alle componenti sostituite, nonché ai prezzi unitari di ciascun componente, alle relative matricole e garanzie e alle cause che avrebbero generato il guasto;
v) che tali precisazioni servivano anche per completare la pratica avviata per ottenere l'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione;
vi) di aver altresì chiesto a controparte la restituzione del motore guasto;
vii) che l'odierna opposta, dopo essersi dapprima rifiutata di restituirlo, ne aveva consegnato un altro e diverso;
viii) che, rispetto all'importo azionato da , non erano a quest'ultima dovuti i pretesi Controparte_1 interessi di mora sugli importi di cui alle fatture pagate, atteso che le stesse erano state pagate soltanto a fine bonario senza che i relativi termini fossero decorsi, né la somma di € 64,00 per il rimborso di una fattura del notaio Per_1
Con separata istanza del 25 gennaio 2019, proponeva istanza di sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., deducendo come il decreto ingiuntivo opposto contenesse evidenti errori che portavano a falsare i calcoli degli importi ingiunti e intimati con l'atto di precetto.
In data 17 aprile 2019 si costituiva in giudizio l'opposta contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da controparte ed esponendo, in particolare, rispetto allo svolgimento degli eventi i) che, in data sabato 25 agosto 2018 alle ore 21 circa, socio dell'agricola aveva Persona_2 Pt_1 contattato la società chiedendo un intervento urgente da effettuare presso la Controparte_1 sala di mungitura di proprietà dell'opponente, in quanto il frigorifero del latte non funzionava impedendone il raffreddamento;
ii) che, pertanto, due operai della Controparte_1 Testimone_1 e si erano subito recati presso la sede della per effettuare l'intervento Testimone_2 Parte_1 di riparazione, iii) che gli anzidetti operai, data l'urgenza, avevano installato un compressore frigorifero provvisorio così da permettere il proseguimento del raffreddamento del latte e impedire gravose perdite economiche;
iv) che in data 27 agosto 2018 aveva informato del Controparte_3 Persona_2 fatto che il compressore frigorifero non poteva essere riparato e che quest'ultimo aveva, quindi, chiesto l'installazione di un nuovo compressore frigorifero, che veniva installato il giorno stesso;
v) che era stata, infine, emessa la fattura n. 623/2018 del 27 agosto 2018 per l'importo di € 8.884,28; vi) che il compressore guasto era stato riconsegnato a in data 27 agosto 2018 da parte di Persona_2
vii) che il lavoro era stato eseguito a regola d'arte e che nessuna contestazione era Controparte_4 stata sollevata in merito al funzionamento del bene installato;
viii) che, tuttavia, non era stato effettuato alcun pagamento e che, inaspettatamente, in data 7 settembre 2018 aveva inviato, quale Parte_1 pretesto per non adempiere, una raccomandata A/R contenente una contestazione del tutto generica in merito alla fattura anzidetta (“in riferimento alla vs. ft. n° 623 del 27.08.2018 vi contestiamo tutto”); ix) che la finalità elusiva della debitrice era altresì dimostrata dal fatto che la stessa era già in mora per precedenti fatture emesse e non saldate nei termini indicati;
x) che, solo in data 12 ottobre 2018, era stato comunicato da parte del legale di che le precedenti fatture n. 65-138-215-249-390- Parte_1 508-599 del 2018 erano state pagate per mero spirito conciliativo.
In ordine alle contestazioni sollevate dall'odierna opponente, deduceva i) che la Controparte_1 fattura del notaio dell'importo di € 64,00 era stata emessa a seguito dell'autentica delle scritture Per_1 contabili relative alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e che, dunque, rappresentava un costo vivo pagina 3 di 6 sostenuto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo de quo; ii) che il numero di matricola era impresso sul nuovo compressore frigorifero, marca iii) che il compressore frigorifero non era corredato CP_5 da documentazione tecnica e che la garanzia operava per legge;
iv) che il vecchio compressore era stato riconsegnato all'agricola nello stesso giorno in cui era stato installato il nuovo compressore;
v) Pt_1 che del coinvolgimento da parte di della propria compagnia di assicurazione non era Parte_1 stata fornita alcuna dimostrazione;
vi) che, quanto alle fatture nn. 65, 138, 215, 249, 390, 508, 599 del 2018, nessun accordo era intervenuto tra le parti in merito al pagamento delle stesse e che nessuna contestazione era mai stata mossa circa la loro correttezza;
vii) che, pertanto, gli interessi moratori erano stati calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.Lgs 231/2002.
Parte opposta chiedeva, quindi, il rigetto di ogni avversa eccezione e domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nell'ambito del subprocedimento concernente la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il G.I., ritenuta l'assenza di ragioni per provvedere inaudita altera parte, fissava udienza per la discussione al 21 febbraio 2019 e, a scioglimento della riserva ivi assunta, rigettava l'istanza di sospensione rimettendo le parti all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. Alla prima udienza del giorno 9 maggio 2019, il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di revoca formulata da parte opponente ex art. 649 c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante assunzione di prova testimoniale e per interpello in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 aprile 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente in via preliminare, deve confermarsi quanto già disposto dal precedente G.I. in sede di valutazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Invero, i) le contestazioni dell'opponente rispetto agli importi in tesi non sorretti da titolo intimati con l'atto di precetto non sono in questa pertinenti dovendo, tutt'al più, essere fatte valere in sede di opposizione al precetto;
ii) circa l'asserita erronea ingiunzione di interessi moratori su montante comprensivo di interessi e di spese notarili e non sul solo importo capitale fatturato, il decreto ingiuntivo ordina il pagamento di interessi “come da domanda” e il ricorso chiede il riconoscimento degli interessi commerciali moratori dalla scadenza della fattura n. 623/2018; iii) il ricorso specifica, peraltro, le diverse causali del complessivo capitale di cui chiede ingiunzione (€ 8.882,73 + 64,00 + 141,25) e la decorrenza dell'interesse ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 623/2018; iv) l'interesse secondo il d.lgs. 231/2002 deve ritenersi richiesto - e dovuto - dalla scadenza della fattura n. 623/2018 quanto all'importo capitale della medesima rimasto insoluto (€ 8.882,73), mentre per le altre e minori somme (di esplicitata diversa causa) la decorrenza è quella di cui all'art. 1284, comma 4, ossia dalla domanda.
Le predette eccezioni non sono, dunque, meritevoli di accoglimento,
Nel merito, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 5436/2018 eccependo, a sostegno del mancato pagamento dell'importo ex adverso azionato, l'inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni sulla stessa gravanti. In particolare, secondo la tesi attorea, la società non avrebbe fornito le richieste precisazioni in ordine al Controparte_1 lavoro svolto, alle componenti sostituite, alle cause che avrebbero generato il guasto nonché ai prezzi pagina 4 di 6 unitari di ciascun componente, non avrebbe consegnato le relative matricole e garanzie, né tempestivamente restituito il motore guasto e non riparabile (addirittura, ne avrebbe in seguito consegnato uno differente).
Deve sin d'ora rilevarsi che non ha proposto domanda di risoluzione del contratto Parte_1 intercorso con l'opposta, essendosi limitata a svolgere un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sul presupposto dell'inadempimento di controparte. Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, devono ritenersi infondate le contestazioni mosse da parte opponente e, per converso, correttamente adempiute da parte di le Controparte_1 prestazioni oggetto di contratto.
Invero, in sede di interpello il legale rappresentante dell'odierna opponente, ha Parte_2 confermato pressoché totalmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opposta. Nello specifico, lo ha confermato i) che nella giornata di sabato 25 agosto 2018, alle ore 21 circa, Pt_1 Persona_2 socio dell'agricola contattò la società in persona del socio Pt_1 Controparte_1 CP_3
per chiedere un intervento urgente da effettuare presso la sala di mungitura dell'
[...] Parte_1 in quanto il frigorifero del latte non funzionava impedendone il raffreddamento;
ii) che nella stessa sera, gli operai e si recarono presso la sede dell' per Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 effettuare l'intervento di riparazione sul compressore frigorifero;
iii) che egli stesso era presente quando arrivarono i tecnici;
iv) che durante l'intervento di riparazione anzidetto era presente il signor
v) che in quell'occasione venne installato un compressore frigorifero provvisorio al fine Persona_2 di permettere il proseguimento del raffreddamento del latte, come consigliato dalla;
Controparte_1 vi) che gli riferì poi che, secondo la il precedente compressore non era Persona_2 CP_1 riparabile;
vii) che in data 27 agosto 2018 commissionò, quindi, alla Persona_2 Controparte_1 un nuovo compressore frigorifero;
viii) che lo stesso 27 agosto 2018 venne dalla installato CP_1 presso l' un nuovo compressore frigorifero, così da sostituire quello disinstallato in Parte_1 quanto guasto e non riparabile;
ix) di essere stato presente al momento dell'installazione insieme a
x) che il compressore sostituito venne in seguito restituito su richiesta di Persona_2 Persona_2 seppur non in data 27 agosto 2018, “bensì più tardi”.
A loro volta, i testimoni e all'epoca dei fatti operai presso la Testimone_1 Testimone_2 [...]
hanno confermato, pur non ricordando la data esatta dell'intervento, di essersi recati, un CP_1 sabato sera di agosto, presso la sede della società odierna opponente, sita a Ghedi.
Il teste ha, in particolare, riferito di aver appurato, una volta giunto sul posto, “che il guasto Tes_1 riguardava il compressore del gruppo frigo-latte” e che lo stesso venne “sostituito temporaneamente con uno che avevamo in ditta”, con la precisazione che in azienda erano “soliti operare in questo modo in quanto era sabato e non era possibile trovare un compressore nuovo”. Il teste ha, inoltre, Tes_1 confermato di aver, in seguito, personalmente montato e installato presso l' il nuovo Parte_1 compressore frigorifero, sostitutivo di quello disinstallato in quanto guasto e non riparabile.
Del pari, il teste ha esposto che “durante l'intervento sul compressore frigorifero Testimone_2 era presente uno degli e che, su richiesta di quest'ultimo, egli stesso e il installarono un Pt_1 Tes_1 compressore frigorifero provvisorio per consentire il raffreddamento del latte. Ciò anche in considerazione del fatto che “sul posto non si possono riparare i compressori perché il cuore del compressore si trova in una struttura di ferro saldata”. Quanto alla riconsegna del compressore guasto e non riparabile, il teste ha riferito di non essere stato presente al momento della riconsegna, Tes_2 che doveva essere effettuata da , ma di aver “preso il compressore vecchio dal Controparte_4 magazzino” e di averlo “caricato sul furgone per la sua consegna a . Pt_1
Da ultimo, il teste , socio al 33% della ha confermato di Controparte_4 Controparte_1 aver “riconsegnato all'azienda agricola il compressore guasto” ed ha riferito che “la Pt_1 documentazione del nuovo compressore è reperibile su internet attraverso il numero di matricola pagina 5 di 6 stampato sul compressore stesso”. Rispetto alla deposizione di quest'ultimo testimone, parte opportuno evidenziare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il socio di una S.r.l. non sia, per ciò solo, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma che tale incapacità si verifichi soltanto qualora il teste abbia un interesse personale, attuale e concreto (nella specie non dimostrato) che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Nella fattispecie deve, pertanto, ritenersi provato che la società opposta effettuò, su richiesta di un duplice intervento sul compressore del gruppo frigo-latte di proprietà di quest'ultima, Parte_1 dapprima - attesa l'urgenza di intervenire - tramite la sua sostituzione con un compressore frigorifero provvisorio e, successivamente, tramite l'installazione di un nuovo compressore frigorifero, sostitutivo di quello disinstallato in quanto guasto e non riparabile. Parimenti, è stato dimostrato che il compressore guasto venne in seguito restituito ad da parte della . Parte_1 Controparte_1
È, invece, del tutto inconferente la deposizione resa dal teste amministratore della Testimone_3 Matagri S.r.l., in quanto l'intervento dallo stesso posto in essere presso la riguardò “la Parte_1 vasca del latte e non il gruppo di raffreddamento”.
Pertanto, stante l'accertato esatto adempimento di rispetto alle obbligazioni CP_1 Controparte_1 sulla stessa gravanti, devono ritenersi insussistenti i presupposti necessari per giustificare la sospensione del pagamento del corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti. Conseguentemente, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5436/2018 emesso in data 12- Parte_1 13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia deve essere respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5436/2018 emesso in data 12-13 novembre 2018 dal Tribunale di Brescia in favore di Controparte_1 condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 12 settembre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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