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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2022 R.G.Div., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Schembri, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente al Corso Vittorio Veneto n. 465, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata a Ragusa alla via Risorgimento n. 7, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Luca La Cava, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 10.10.2024, di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ragusa (RG) in data 23.07.2005 con , trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 75, parte II, Serie A, anno 2005, dal quale sono nati i figli (n. 01.07.2003) e (n. 03.08.2006), oggi di anni rispettivamente 21 e 18; Per_1 Per_2
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione personale n. 945/2016 del 24.08.2016, resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che
è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo altresì, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla moglie, quale contributo per i figli e dalla misura di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun Per_1 Per_2
figlio) per come stabilita in sede di separazione alla minor somma di euro 200,00 mensili complessivi
(euro 100,00 per ciascun figlio) stante i lunghi periodi di disoccupazione che il medesimo alternerebbe ad occupazione lavorativa part-time; che, costituitasi in giudizio, la resistente mentre non ha contestato la domanda in punto di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo venuta da tempo meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza ha contestato la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e avanzata dal marito, chiedendo di contro, fermo Per_1 Per_2 restando quanto già stabilito in sede di separazione circa l'affidamento e collocamento del figlio minore e relativo diritto di visita in uno al padre, stabilirsi di contro l'obbligo in capo al Per_2 Pt_1
svolgente attività lavorativa in Francia dal giugno del 2022, di contribuire alle maggiori ed accresciute esigenze dei figli adolescenti, nella misura complessiva di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, eccepito, inoltre, lo stato di disoccupazione della madre;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.11.2022, il Presidente del Tribunale, ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalle parti, nonché quelli depositati da ciascun genitore a seguito di quanto richiesto di documentare quanto alle rispettive condizioni economiche, rigettate le istanze istruttorie all'udienza sostituita da note scritte del 10.10.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto, in data 14.10.2024;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 5 che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale
945/2016 del 24.08.2016, resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, avendo peraltro la resistente avuto altra figlia minore, nata da una successiva relazione, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che rilevato come il figlio nato il [...], oggi quasi diciannovenne, è divenuto Per_2
maggiorenne, nelle more dello svolgimento del presente giudizio, alcun provvedimento circa il relativo affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, potrà, oramai, essere adottato in questa definitiva sede, per come richiesto dalla madre;
che passando adesso alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli e per Per_1 Per_2
come avanzata dalla madre resistente e da porsi a carico del padre e Controparte_1 Parte_1
da versarsi in favore della stessa, a seguito di quanto dichiarato dal per la prima volata con le Pt_1
note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024, circa l' intervenuta indipendenza economica del figlio maggiore di anni 21, esercente attività lavorativa, con Per_1
regolare contratto sottoscritto in data 04/07/2023, e stipendio mensile per circa euro 1.100,00, nonché dell'intrapresa attività lavorativa pomeridiana pure da parte del figlio di anni 18, circostanze, Per_2
peraltro, neppure contestate dalla madre (e, anzi, successivamente ammesse in sede di memorie di replica), tuttavia aggiungendo come entrambi i giovani si sarebbero trasferiti presso altra abitazione, cessando la convivenza con la madre, producendo a supporto un certificato di residenza, è stata subito sottoposta alle parti la questione, rilevabile d'ufficio della persistente legittimazione attiva in capo alla ricorrente, relativamente alla spiegata domanda di percezione del contributo al mantenimento dei figli e non più conviventi con la stessa;
Per_1 Per_2
che, pertanto, in disparte ogni questione circa l'intervenuta indipendenza economica dei medesimi figli, per come eccepita da ultimo dal ricorrente, che per tale ragione ha chiesto la revoca del relativo assegno di mantenimento, circostanza pure, da ultimo confermata dalla madre, in seno alla memoria di replica depositata in atti, va rilevato, come nel caso di specie, sussista, sia pure quale circostanza sopravvenuta nel corso del giudizio, il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
pagina 3 di 5 relativamente a detta domanda, stante che è incontrovertibilmente emerso, nel corso del giudizio, come entrambi i figli non coabitino più in uno alla stessa, avendo trasferito la propria residenza in altra abitazione, proprio al fine di non gravare oltre sull'economica domestica della madre, per come dalla stessa dedotto in seno alla proprie difese, conseguendone che nulla può essere disposto in favore della a titolo di mantenimento indiretto di e CP_1 Per_2 Per_1
che in tema di mantenimento dei figli, il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età , continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento;
che inoltre, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva (Cassazione civile, sez. I , 08/09/2014 , n. 18869); che sul punto, poi, la Corte ha avuto modo di affermare, che il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione;
che deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass., sent. n. 4555 del 2012). Condizioni di fatto del tutto mancanti nel caso in esame;
che, pertanto, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 11320/2005;
Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass. 359/2014; Cass. 18869/2014), deve ritenersi che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussista fintantoché il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato, in via esclusiva, il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore, ma che, tuttavia, la stessa legittimazione passiva del genitore, a resistere alla domanda di revoca del contributo permanga, altresì, anche in caso di sopravvenuto venir meno della pagina 4 di 5 convivenza tra il genitore ed il figlio maggiorenne, laddove la domanda sia diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuisce il diritto a ricevere l'assegno, per il figlio, al predetto genitore;
che ciò premesso, in presenza di detto difetto sopravvenuto di legittimazione attiva, rilevato in capo alla , a richiedere la percezione delle somme erogate dal padre , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli e peraltro, oggi pure indipendenti Per_1 Per_2
economicamente, per come rimasto incontestato in giudizio, deve in questa definitiva sede rigettarsi la domanda avanzata dalla resistente, disponendo che nulla dovrà più essere versato dal padre, in favore della madre, a detto titolo, a decorrere dalla data del 09.10.2024, come da certificato cumulativo di residenza prodotto in atti, attestante lo stato di coabitazione di e di in via degli Per_1 Per_2
Oleandri a Ragusa;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ragusa (RG) in data 23.07.2005 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 75, parte II, Serie A, anno 2005;
Dichiara non più dovuto l'obbligo di versamento della somma pari ad euro 400,00 mensili, in favore della madre a titolo di contributo per i figli e a decorrere dalla Controparte_1 Per_1 Per_2
data del 09.10.2024, per quanto rilevato in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Ragusa, addì 7.05.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2022 R.G.Div., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Schembri, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente al Corso Vittorio Veneto n. 465, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata a Ragusa alla via Risorgimento n. 7, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Luca La Cava, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 10.10.2024, di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ragusa (RG) in data 23.07.2005 con , trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 75, parte II, Serie A, anno 2005, dal quale sono nati i figli (n. 01.07.2003) e (n. 03.08.2006), oggi di anni rispettivamente 21 e 18; Per_1 Per_2
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione personale n. 945/2016 del 24.08.2016, resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che
è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo altresì, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla moglie, quale contributo per i figli e dalla misura di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun Per_1 Per_2
figlio) per come stabilita in sede di separazione alla minor somma di euro 200,00 mensili complessivi
(euro 100,00 per ciascun figlio) stante i lunghi periodi di disoccupazione che il medesimo alternerebbe ad occupazione lavorativa part-time; che, costituitasi in giudizio, la resistente mentre non ha contestato la domanda in punto di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo venuta da tempo meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza ha contestato la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e avanzata dal marito, chiedendo di contro, fermo Per_1 Per_2 restando quanto già stabilito in sede di separazione circa l'affidamento e collocamento del figlio minore e relativo diritto di visita in uno al padre, stabilirsi di contro l'obbligo in capo al Per_2 Pt_1
svolgente attività lavorativa in Francia dal giugno del 2022, di contribuire alle maggiori ed accresciute esigenze dei figli adolescenti, nella misura complessiva di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, eccepito, inoltre, lo stato di disoccupazione della madre;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.11.2022, il Presidente del Tribunale, ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalle parti, nonché quelli depositati da ciascun genitore a seguito di quanto richiesto di documentare quanto alle rispettive condizioni economiche, rigettate le istanze istruttorie all'udienza sostituita da note scritte del 10.10.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto, in data 14.10.2024;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 5 che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale
945/2016 del 24.08.2016, resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, avendo peraltro la resistente avuto altra figlia minore, nata da una successiva relazione, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che rilevato come il figlio nato il [...], oggi quasi diciannovenne, è divenuto Per_2
maggiorenne, nelle more dello svolgimento del presente giudizio, alcun provvedimento circa il relativo affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, potrà, oramai, essere adottato in questa definitiva sede, per come richiesto dalla madre;
che passando adesso alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli e per Per_1 Per_2
come avanzata dalla madre resistente e da porsi a carico del padre e Controparte_1 Parte_1
da versarsi in favore della stessa, a seguito di quanto dichiarato dal per la prima volata con le Pt_1
note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024, circa l' intervenuta indipendenza economica del figlio maggiore di anni 21, esercente attività lavorativa, con Per_1
regolare contratto sottoscritto in data 04/07/2023, e stipendio mensile per circa euro 1.100,00, nonché dell'intrapresa attività lavorativa pomeridiana pure da parte del figlio di anni 18, circostanze, Per_2
peraltro, neppure contestate dalla madre (e, anzi, successivamente ammesse in sede di memorie di replica), tuttavia aggiungendo come entrambi i giovani si sarebbero trasferiti presso altra abitazione, cessando la convivenza con la madre, producendo a supporto un certificato di residenza, è stata subito sottoposta alle parti la questione, rilevabile d'ufficio della persistente legittimazione attiva in capo alla ricorrente, relativamente alla spiegata domanda di percezione del contributo al mantenimento dei figli e non più conviventi con la stessa;
Per_1 Per_2
che, pertanto, in disparte ogni questione circa l'intervenuta indipendenza economica dei medesimi figli, per come eccepita da ultimo dal ricorrente, che per tale ragione ha chiesto la revoca del relativo assegno di mantenimento, circostanza pure, da ultimo confermata dalla madre, in seno alla memoria di replica depositata in atti, va rilevato, come nel caso di specie, sussista, sia pure quale circostanza sopravvenuta nel corso del giudizio, il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
pagina 3 di 5 relativamente a detta domanda, stante che è incontrovertibilmente emerso, nel corso del giudizio, come entrambi i figli non coabitino più in uno alla stessa, avendo trasferito la propria residenza in altra abitazione, proprio al fine di non gravare oltre sull'economica domestica della madre, per come dalla stessa dedotto in seno alla proprie difese, conseguendone che nulla può essere disposto in favore della a titolo di mantenimento indiretto di e CP_1 Per_2 Per_1
che in tema di mantenimento dei figli, il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età , continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento;
che inoltre, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva (Cassazione civile, sez. I , 08/09/2014 , n. 18869); che sul punto, poi, la Corte ha avuto modo di affermare, che il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione;
che deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass., sent. n. 4555 del 2012). Condizioni di fatto del tutto mancanti nel caso in esame;
che, pertanto, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 11320/2005;
Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass. 359/2014; Cass. 18869/2014), deve ritenersi che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussista fintantoché il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato, in via esclusiva, il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore, ma che, tuttavia, la stessa legittimazione passiva del genitore, a resistere alla domanda di revoca del contributo permanga, altresì, anche in caso di sopravvenuto venir meno della pagina 4 di 5 convivenza tra il genitore ed il figlio maggiorenne, laddove la domanda sia diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuisce il diritto a ricevere l'assegno, per il figlio, al predetto genitore;
che ciò premesso, in presenza di detto difetto sopravvenuto di legittimazione attiva, rilevato in capo alla , a richiedere la percezione delle somme erogate dal padre , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli e peraltro, oggi pure indipendenti Per_1 Per_2
economicamente, per come rimasto incontestato in giudizio, deve in questa definitiva sede rigettarsi la domanda avanzata dalla resistente, disponendo che nulla dovrà più essere versato dal padre, in favore della madre, a detto titolo, a decorrere dalla data del 09.10.2024, come da certificato cumulativo di residenza prodotto in atti, attestante lo stato di coabitazione di e di in via degli Per_1 Per_2
Oleandri a Ragusa;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ragusa (RG) in data 23.07.2005 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 75, parte II, Serie A, anno 2005;
Dichiara non più dovuto l'obbligo di versamento della somma pari ad euro 400,00 mensili, in favore della madre a titolo di contributo per i figli e a decorrere dalla Controparte_1 Per_1 Per_2
data del 09.10.2024, per quanto rilevato in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Ragusa, addì 7.05.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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