Art. 2.
La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre parti:
a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914 ;
b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;
c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.
La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 .
La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre parti:
a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914 ;
b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;
c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.
La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 .