Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2025, proposto da
GA IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza n. 331/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. FA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 331/2024, pubblicata in data 21/05/2024.
Il ricorso è inammissibile, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale ai sensi dell’art. 73 cpa.
Il ricorrente ha depositato una relata di notifica del titolo da eseguire dalla quale risulta “che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale Ordinario - Busto Arsizio sezione lavoro e recante n. R.G. 1350/2023”.
Si tratta di una notificazione espressamente correlata alla pendenza del giudizio dinanzi al giudice ordinario, che resta, pertanto, irrilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, ossia agli effetti dell’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, sicché non è possibile accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui alla norma ora citata.
Si tratta di un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
La peculiarità della questione trattata consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente
FA RO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RO | AR GO |
IL SEGRETARIO