Ordinanza collegiale 8 gennaio 2015
Sentenza 7 settembre 2015
Ordinanza cautelare 7 aprile 2016
Parere definitivo 9 gennaio 2017
Rigetto
Sentenza 21 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/09/2015, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2014, proposto dalla
EO I Società Cooperativa, in persona del Presidente pro tempore, sig. Luigi Ganelli, nonché da Il Delfino di EB ON & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ON EB, dal sig. SE De PE, dalla Società Ellerrecci S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. OR MA, dal sig. IE IC ON, dalla M.A.L.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. MA FI, dalla Europa Beach di CI PA, da Il Gabbiano S.n.c. di OL OB, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. OB OL, dalla Bora Bora S.a.s. di IV LE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. LE IV, dalla La Palma S.n.c di Di LO AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Di LO AN, dalla I.H.H.O. – Italiana Associazione O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra IN NO LI, dal sig. PA CI, quale titolare della ditta individuale CI PA, dalla Di LO PA S.a.s. di Di LO PA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Di LO PA, da Il Carrubo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra RO Cesarini, dalla S.A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. IG PE, dalla Immobiliare PE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. IG PE, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Garella, Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Maria IEsanti in AT, p.zza Mercato, n. 11
contro
Comune di S. IC EO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Puca e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in AT, via A. Doria, n. 4
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Prezioso e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in AT, via A. Doria, n. 4
nei confronti di
sig.ra VI Di Cosimo, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Comunale di S. IC EO n. 184 del 14 ottobre 2014 , recante conferma, con rettifiche, della scheda di valenza turistica del Comune di S. IC EO pubblicata sul B.U.R.L. n. 32 del 18 aprile 2013;
- della comunicazione della Regione Lazio prot. n. 017235 del 7 agosto 2014 (rectius, n. 438403 del 30 luglio 2014);
- della comunicazione della Regione Lazio prot. n. 104156 del 6 giugno 2013;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di S. IC EO;
Vista l’ordinanza n. 13/2015 dell’8 gennaio 2015, con cui, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 16 aprile 2015;
Visti l’atto di costituzione e la documentazione della Regione Lazio;
Vista l’ulteriore documentazione depositata dal Comune di S. IC EO;
Viste le memorie difensive dei ricorrenti, della Regione e del Comune;
Viste le memorie di replica dei ricorrenti e del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 16 aprile 2015 il dott. IE De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
I ricorrenti espongono di essere, l’una (la EO I Società Cooperativa) concessionaria del demanio marittimo, svolgente la propria attività attraverso la gestione di pontili in legno e galleggianti sullo specchio acqueo in concessione, gli altri (Il Delfino di EB ON & C. S.a.s., De PE SE, Ellerrecci S.a.s. di MA Cristian, ON IE IC, M.A.L.A. S.r.l., Europa Beach di CI PA, Il Gabbiano S.n.c. di OL OB, Bora Bora S.a.s. di IV LE & C., La Palma S.n.c di Di LO AN, I.H.H.O. – Italiana Associazione O.N.L.U.S., CI PA, Di LO PA S.a.s. di Di LO PA & C., Il Carrubo S.r.l., S.A.C. S.r.l., Immobiliare PE S.r.l.) in larga parte titolari di stabilimenti balneari ed in ogni caso destinatari di specifiche concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.
Gli esponenti sottolineano di esercitare tutti la propria attività nel Comune di S. IC EO e di versare i conseguenti oneri concessori sulla base dell’area occupata per l’esercizio dell’attività ed i relativi servizi.
Il canone di concessione è parametrato alla valenza turistica (alta: categoria A, o normale: categoria B) riconosciuta al Comune, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 400/1993, conv. con l. n. 494/1993.
L’art. 3 cit., in particolare, riservava l’accertamento dei requisiti di alta o normale valenza turistica alle Regioni competenti per territorio, dovendosi ritenere di valenza “B” le località per le quali non fosse diversamente previsto. Fino ad oggi, perciò, i canoni dei concessionari del demanio marittimo del Comune di S. IC EO sono stati determinati con l’attribuzione della classe “B”, cioè della normale valenza turistica.
Tuttavia, in attuazione della l.r. n. 7/2014 (la quale ha delegato ai Comuni le competenze in tema di “valenza turistica”), la Giunta Municipale di S. IC EO ha adottato la deliberazione n. 184 del 14 ottobre 2014, con cui ha attribuito la valenza turistica “alta” (classe/categoria A) a detta località: ciò, in quanto la Giunta ha modificato la scheda di valenza turistica del Comune di S. IC EO pubblicata nel B.U.R.L. n. 32 del 18 aprile 2013, sottraendo soltanto n. 2,50 punti (per l’assenza di uno scalo ferroviario) e, quindi, assegnando alla località n. 67,75 punti. Infatti, ai sensi della tabella riportata nell’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014 (sulla cui base doveva essere eseguita l’attribuzione della valenza turistica), sono classificate in categoria A (“alta valenza turistica”) tutte le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d’acqua concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ubicati nei territori dei Comuni del litorale laziale, che ottengono più di n. 50 punti.
Gli esponenti lamentano che tale deliberazione incide pesantemente sulle loro posizioni soggettive, in quanto, in caso di mancata sospensione ed annullamento dell’atto, dovranno corrispondere oneri concessori notevolmente più gravosi e del tutto ingiustificati. Ciò premesso, con il ricorso indicato in epigrafe, impugnano la deliberazione n. 184 cit., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione; impugnano, altresì, le note della Regione Lazio prot. n. 438403 del 30 luglio 2014, assunta al protocollo comunale con n. 017235 del 7 agosto 2014 (recante i criteri per classificare le aree demaniali marittime, gli specchi acquei ecc., secondo la valenza turistica) e prot. n. 104156 del 6 giugno 2013 (recante la trasmissione della scheda di analisi dei Comuni costieri del Lazio, ai fini della determinazione della valenza turistica).
A supporto del gravame, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 24, 97, 117, comma 1, e 118 Cost., dell’art. 6 della C.E.D.U., nonché dell’art. 41 della Carta di Nizza e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, violazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990, violazione del principio di trasparenza e delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per falsa rappresentazione dei presupposti e per disparità di trattamento, in quanto la deliberazione comunale impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, sebbene la stessa Regione Lazio – D.G. Attività Produttive, con nota del 6 giugno 2013, avesse precisato che il perfezionamento dell’iter procedimentale di attribuzione della “valenza turistica” avrebbe comportato l’acquisizione del parere delle associazioni di categoria più rappresentative del settore. Inoltre, l’Amministrazione comunale non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria, limitandosi a recepire la tabella indicativa trasmessale dalla Regione, senza considerare evidenze di fatto e dati ufficialmente documentati, tali da condurre ad una valutazione ben diversa. In tal modo, il Comune avrebbe tradito la “ratio” della devoluzione ai Comuni della classificazione della valenza turistica, prevista dalla l.r. n. 7/2014, e sarebbe, altresì, incorso in palesi incongruità e nel vizio di disparità di trattamento (che si verificherebbe se due stabilimenti balneari limitrofi, siti uno nel territorio di S. IC EO e l’altro nel territorio di Terracina, si trovassero a pagare oneri diversi per le concessioni ad essi rilasciate);
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46-bis della l.r. n. 13/2007 e dell’art. 2, comma 55, della l.r. n. 7/2014, violazione di legge per difetto di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento di fatto, poiché il regime transitorio di attribuzione ai Comuni della funzione di classificazione della valenza turistica si basa sugli indicatori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 della l.r. n. 7/2014 (caratteristiche fisiche, grado di sviluppo turistico, stato delle acque relativamente alla balneabilità, ubicazione/accessibilità agli esercizi), distinti in singoli sub-criteri, a ciascuno dei quali si riconnette un punteggio massimo, con l’avvertenza che le località con un punteggio complessivo superiore a n. 50 punti rientrano nella categoria A (“alta valenza turistica”) e comportano, perciò, un aumento degli oneri concessori per i soggetti che vi operano. Nel caso di specie, tuttavia, durante la fase istruttoria la Regione Lazio ed il Comune di S. IC EO avrebbero svolto una valutazione superficiale dei fatti, senza consultare fonti scritte ufficiali, che recavano dati inequivocabili. Il Comune, in particolare, avrebbe errato: a) nel dichiarare molto bassa la criticità ambientale dell’area (assegnando il punteggio massimo di n. 7 punti); b) nel dichiarare “nulla” la presenza di fenomeni erosivi (assegnando anche qui il punteggio massimo, pari a n. 8 punti); c) nell’attribuire al criterio delle presenze turistiche il valore 2 (relativo ad un numero di presenze tra 85.000 e 250.000), per un totale di n. 8 punti; d) nell’attribuire, per il criterio della qualità delle acque ai fini della balneabilità, n. 15 punti, corrispondenti alla condizione di totale assenza di divieti, senza considerare i divieti che precluderebbero la balneazione per quasi metà della costa di S. IC EO. Una corretta attribuzione dei punteggi per i parametri in esame avrebbe comportato l’assegnazione alla località di un punteggio complessivo di n. 45 punti (invece dei 67,75 assegnati dalla deliberazione impugnata), con conseguente esclusione di S. IC EO dalla categoria delle località “ad alta valenza turistica”.
Si è costituito in giudizio il Comune di S. IC EO, depositando memoria con documentazione allegata ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione delle note regionali del 7 agosto (rectius, 30 luglio) 2014 e del 6 giugno 2013, sopra ricordate, per non avere i ricorrenti formulato nessuna censura, né direttamente, né in via derivata, avverso tali note. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione, previa reiezione, altresì, della domanda cautelare.
Nella Camera di consiglio dell’8 gennaio 2015 il Collegio, ritenuto che le esigenze fatte valere dai ricorrenti potessero esser adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, con ordinanza n. 13/2015 ha provveduto in base all’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 16 aprile 2015.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, depositando documentazione sui fatti di causa, nonché, successivamente, una memoria difensiva, con cui ha eccepito: in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale e concreto e comunque per la mancata impugnazione della determinazione regionale n. A022994 del 9 aprile 2013 (recante i criteri per la classificazione delle aree in cat. A – alta – ed in cat. B – normale valenza turistica), nonché la sua inammissibilità, limitatamente all’impugnazione delle note regionali surriferite del 7 agosto (rectius, 30 luglio) 2014 e del 6 giugno 2013, per omesso svolgimento di censure avverso tali atti; nel merito, la complessiva infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto, pertanto, la reiezione.
In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva e replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Anche il Comune di S. IC EO ha depositato memoria difensiva e replica, evidenziando che i ricorrenti hanno interesse a che il Comune si veda assegnato un punteggio complessivo inferiore a n. 50 punti per poter essere così classificato nella categoria B (“normale valenza turistica”): tuttavia, pur ove si volesse accedere alle loro tesi, in base alla “prova di resistenza” il punteggio da assegnare a S. IC EO supererebbe, comunque, i n. 50 punti, cosicché la località resterebbe collocata in classe, o categoria, A (“alta valenza turistica”). Ne discenderebbe l’impossibilità, per i ricorrenti, di ottenere il beneficio avuto di mira, giacché la permanenza di S. IC EO in classe A comporta l’applicazione dell’aumento dei canoni di cui ci si duole nel ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione (con gli atti presupposti e connessi sopra indicati) la deliberazione della Giunta Comunale di S. IC EO n. 184 del 14 ottobre 2014, che ha assegnato allo stesso Comune n. 67,75 punti complessivi, così includendolo tra le località ad alta valenza turistica, ai fini del computo dei canoni demaniali ex l. n. 494/1993 e l.r. n. 7/2014.
Vanno anzitutto affrontate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, formulate dalla Regione Lazio, attesa l’idoneità di ognuna di esse, ove accolta, a precludere l’esame del merito del ricorso stesso.
In particolare, la Regione eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile:
1) per mancanza di un interesse attuale e concreto alla sua proposizione, attesa l’inidoneità degli atti impugnati a ledere in via immediata e diretta posizioni di interesse legittimo. Invero, i ricorrenti non avrebbero dimostrato una lesione attuale e neanche potenziale delle loro situazioni soggettive: detta lesione sarebbe, al momento, solo incerta ed eventuale, potendo trovare esistenza solo in futuro, per effetto di atti conseguenti (in specie: degli atti di rideterminazione dei canoni);
2) per l’omessa tempestiva impugnazione della determinazione regionale n. A022994 del 9 aprile 2013, recante i criteri per la classificazione di aree, manufatti, specchi d’acqua, ecc. nelle categorie dell’alta e della normale valenza turistica.
Ambedue le suddette eccezioni sono, tuttavia, prive di fondamento e da respingere.
Quanto alla prima eccezione, ritiene il Collegio che la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 cit. sia atto già di per sé idoneo a ledere in via immediata e diretta gli interessi dei ricorrenti. Infatti, dall’inserimento di S. IC EO in classe A (alta valenza turistica), anziché B (normale valenza turistica), deriva indefettibilmente un incremento del canone da corrispondere per le concessioni di aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, secondo la disciplina dettata dall’art. 03, comma 1, del d.l. n. 400/1993 (conv. con l. n. 494/1993), come modificato dall’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006.
Sul punto si rammenta che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 3359), sebbene per gli atti regolamentari o generali il termine per l’impugnazione non decorra sin dall’adozione della disposizione generale, ma dalla sua concreta applicazione, idonea a sostanziare l’effettiva lesività delle posizioni giuridiche soggettive da tutelare in sede giurisdizionale, sussiste, nondimeno, l’onere di immediata impugnazione da parte dell’interessato delle prescrizioni che, pur se inserite in atti generali, non rimangono sul piano dell’astrattezza e della mera potenzialità lesiva, ma realizzano con immediatezza un vulnus degli interessi ad esse sottesi, determinando una lesione immediata e diretta della sfera giuridica dei destinatari (cfr., da ultimo, C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 27 febbraio 2015, n. 157).
Orbene, la deliberazione n. 184 cit., dal tenore inequivoco, ha una portata precisa e puntuale, tale da determinare già di per sé la lesione (asseritamente) ingiusta di cui si dolgono i ricorrenti, senza che debba attendersi l’adozione degli atti applicativi di concreta rideterminazione dei canoni (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 novembre 2009, n. 1586), poiché tali atti non possono che comportare l’aumento dei canoni stessi, secondo la normativa poc’anzi riferita, a seguito del passaggio di S. IC EO dalla classe “B” alla classe “A” operato dalla deliberazione gravata.
Ne deriva l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità del ricorso.
Palesemente infondata è, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determinazione regionale n. A022994 del 9 aprile 2013, che ha fissato i criteri per classificare le aree, le pertinenze, i manufatti e gli specchi acquei nelle categorie A e B.
Ed invero, ciò di cui si dolgono i ricorrenti non è la fissazione di detti criteri da parte della Regione Lazio, ma la cattiva applicazione che dei medesimi avrebbe fatto il Comune di S. IC EO con l’impugnata deliberazione n. 184/2014.
In capo ai ricorrenti, dunque, non sussisteva alcun onere di impugnare la suindicata determinazione regionale: né in contrario si può obiettare che unitamente a detta determinazione è stata pubblicata, nel B.U.R.L. n. 32 del 18 aprile 2013, la scheda valutativa di S. IC EO, la quale ha assegnato a tale località il punteggio complessivo di n. 70,25 punti, e che è stata poi trasmessa al Comune con nota regionale prot. n. 104156 del 6 giugno 2013 (anch’essa impugnata).
Ed infatti, a seguito delle modifiche e novità introdotte dall’art. 2, comma 54, della l.r. n. 7/2014, in base agli artt. 5, comma 2, e 46-bis della l.r. n. 13/2007, sono state delegate ai Comuni le funzioni di classificazione della valenza turistica di aree demaniali marittime, manufatti, specchi acquei ecc., in conformità all’art. 03 della l. n. 494/1993; il successivo comma 55 dell’art. 2 cit. ha, poi, previsto un regime transitorio, a sua volta imperniato sull’esercizio delle funzioni di classificazione da parte dei Comuni, salvo l’esercizio del potere sostitutivo regionale.
Se ne deduce l’insussistenza di un onere di impugnazione della scheda valutativa di S. IC EO compilata dalla Regione, essendo la deliberazione della Giunta Municipale n. 184/2014 l’atto lesivo degli interessi dei ricorrenti: donde l’infondatezza dell’eccezione.
Per ciò che riguarda, infine, l’eccezione di inammissibilità in parte qua del ricorso – formulata, con riferimento all’impugnazione delle note regionali prot. nn. 104156 del 6 giugno 2013 e 438403 del 30 luglio 2014, sia dalla difesa regionale, sia da quella comunale, sul rilievo che nessuna censura è stata dedotta nel ricorso avverso tali note – si osserva che trattasi di circostanza del tutto irrilevante: le note in questione, infatti, hanno valore di meri atti endoprocedimentali, di per sé privi di efficacia lesiva e, del resto, i ricorrenti le hanno impugnate solo “per quanto occorrer possa”.
Passando ora al merito del ricorso, osserva il Collegio che lo stesso è in parte infondato ed in parte inammissibile, nei termini che di seguito si espongono.
In particolare, sono infondate le censure dedotte con il primo motivo di gravame.
Invero, da un lato non sussisteva alcun obbligo dell’Amministrazione comunale di comunicare agli odierni ricorrenti l’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della deliberazione n. 184 cit.: quest’ultima, infatti, quale atto di organizzazione e classificazione di un’area territoriale, deve esser configurato come atto generale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 10 febbraio 2005, n. 504). Ad esso, quindi, si applica la regola dettata dall’art. 13 comma 1, della l. n. 241/1990, secondo cui è escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l’attività della P.A. volta all’emanazione dei regolamenti, nonché degli atti amministrativi di tipo generale e degli atti di pianificazione e/o di programmazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5518; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 23 giugno 2014, n. 413).
Sul punto è vano affermare, come fanno i ricorrenti, che la stessa Regione avrebbe previsto, con la già menzionata nota prot. n. 104156 del 6 giugno 2013, l’acquisizione del parere delle associazioni di categoria più rappresentative del settore, prima del perfezionamento dell’iter procedimentale per l’assegnazione della “valenza turistica”. In contrario, si osserva che la riferita nota regionale è stata adottata nel vigore della disciplina anteriore alla l.r. n. 7/2014, in cui la competenza ad emanare il provvedimento finale in tema di valenza turistica era della stessa Regione (v. la nota della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, prot. n. 77298 del 7 novembre 2013: doc. 4 della difesa regionale), mentre poi, come si è esposto, la l.r. n. 7/2014 ha delegato le relative funzioni ai Comuni.
Per di più, i ricorrenti non sembrano legittimati a far valere la censura relativa alla mancata previa acquisizione del parere de quo, spettando la sua proposizione, se del caso, soltanto all’associazione od alle associazioni maggiormente rappresentative del settore: per questo verso, dunque, la censura in esame si appalesa inammissibile, prima ancora che infondata.
In secondo luogo, non è condivisibile la censura secondo cui il Comune di S. IC EO avrebbe omesso di svolgere qualsiasi attività istruttoria, “appiattendosi” sulla scheda valutativa trasmessagli dalla Regione e, così, tradendo la ratio della l.r. n. 7/2014, che ha delegato ai Comuni l’attribuzione della “valenza turistica”, in forza di una verosimile maggior conoscenza dei luoghi.
A ben guardare, infatti, l’assunto dei ricorrenti è smentito dalla semplice lettura della deliberazione impugnata, da cui emerge che:
a) vi è stata una prima fase di interlocuzione tra Regione Lazio e Comune di S. IC EO, che si è svolta nel vigore della disciplina anteriore alla l.r. n. 7/2014 cit., testimoniata dalla trasmissione al Comune, da parte della Regione, della scheda di analisi di S. IC EO (con la più volte indicata nota prot. n. 104156 del 6 giugno 2013) e dall’invio, da parte del Comune, di una nota di risposta in data 6 agosto 2013 (prot. n. 16126), con la quale si richiedevano modifiche alla surriferita scheda di analisi;
b) il Comune ha analizzato tutti i sub-criteri previsti dalla tabella riportata nell’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014, sulla cui base doveva eseguirsi la classificazione della valenza turistica “alta” o “normale”, ai sensi dell’art. 2, comma 55, della l.r. n. 7 cit.;
c) nello svolgimento di detta analisi, il Comune ha rilevato che l’ordinanza sindacale n. 101 del 26 novembre 2010 (recante interdizione della balneazione, sosta, pesca ed ogni altra attività nel tratto del territorio comunale che va da Grotta delle Capre alla Grotta della Maga Circe) sarebbe del tutto estranea al sub-criterio (“A1”) della “criticità ambientale” di cui alla suindicata tabella, trattandosi di provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza pubblica per il rischio della caduta di massi (e, quindi, non influente sul punteggio previsto per tale sub-criterio);
d) sempre nell’esecuzione della citata analisi, il Comune ha rimarcato l’errore in cui sarebbe incorsa la Regione con l’assegnazione di n. 2,50 punti per il sub-criterio D2 (“presenza di scali ferroviari”), mentre per tale sub-criterio non si potrebbe attribuire alcun punteggio, poiché lo scalo ferroviario di riferimento (Terracina) disterebbe più di 8 chilometri;
e) facendo seguito alla rilevazione di cui al punto precedente, il Comune ha quindi ridotto da 70,25 a 67,75 il punteggio complessivo da assegnare alla località.
Dagli elementi ora riferiti emerge che il Comune di S. IC EO non ha per nulla rinunciato alle prerogative ad esso conferite dall’art. 2, commi 54 e 55, della l.r. n. 7 cit. e che ha effettuato una sia pur sintetica istruttoria: quest’ultima, peraltro, faceva seguito alla precedente istruttoria svolta dalla Regione, cui – come si è visto – il Comune aveva già preso parte. Se ne evince l’infondatezza della censura in esame.
Da ultimo, è destituita di fondamento la doglianza di disparità di trattamento, che – per i ricorrenti – sarebbe rinvenibile nell’assoggettamento a canoni demaniali più bassi dei titolari degli stabilimenti balneari limitrofi, ma ubicati nel territorio del Comune di Terracina.
Invero, la disparità di trattamento è figura sintomatica di eccesso di potere che postula, per costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, AT, 7 aprile 2015, n. 314; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 446), la totale identità, od assimilabilità, delle situazioni di base messe a raffronto. Nel caso in esame, invece, non sussiste nessuna identità od assimilabilità delle situazioni tra gli operatori turistici di Terracina e quelli di S. IC EO, attese le differenti caratteristiche (anche in termini di notorietà, prezzi, ecc.) tra tali due località: donde l’infondatezza della censura.
In definitiva, pertanto, il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, alla luce dell’infondatezza di tutte le censure in cui esso è articolato.
Passando adesso al secondo motivo, sottolinea il Collegio che – come correttamente eccepito dalla difesa comunale – i ricorrenti hanno interesse a dimostrare l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla deliberazione impugnata, onde far presumere che il punteggio complessivo da assegnare a S. IC EO debba essere inferiore a n. 50 punti: in tal modo, infatti, la citata località sarebbe classificata in categoria “B” (“valenza turistica normale”) e, quindi, non si verificherebbe il paventato aumento dei canoni demaniali da versare. I ricorrenti non hanno, invece, alcun interesse ad una riduzione del punteggio totale che lasci lo stesso sopra la soglia dei n. 50 punti, giacché una riduzione del genere farebbe comunque permanere S. IC EO in classe “A”, ossia nella categoria delle località con alta valenza turistica.
In altre parole, nella vicenda all’esame si applica la cd. prova di resistenza, la quale richiede che, in esito ad una verifica a priori, si accerti se il ricorrente avrebbe ottenuto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso, vedendo così soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio, con il corollario dell’inammissibilità del ricorso, ove tale prova dia esito negativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 5276).
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti contestano l’attribuzione di n. 67,75 punti a S. IC EO, operata dalla deliberazione gravata, effettuando tutta una serie di calcoli volti a dimostrare che a tale località andrebbero attribuiti meno di 50 punti: per l’esattezza n. 47,50 punti, e non già 48,50, come ritiene il Comune, il quale erroneamente computa in 5,25, anziché 6,25, la differenza tra i n. 8 punti assegnati dalla deliberazione per il sub-criterio A3 (“presenza di fenomeni erosivi”) ed il punteggio di n. 1,75 considerato dai ricorrenti per il sub-criterio in questione. Il punteggio complessivo scende a 45, ove si consideri per il sub-criterio A1 (“valenze ambientali in termini di criticità ambientale”) un punteggio di n. 1,50 punti, come si sostiene a pag. 16 del ricorso, in luogo di n. 4 punti, come si afferma a pag. 19 del ricorso (e come recepito dalla difesa comunale).
Nondimeno – in disparte i dubbi circa l’ammissibilità della sostituzione, ad opera dei ricorrenti, dei punteggi scaturenti dalle loro valutazioni a quelli discendenti dalle valutazioni compiute dalla P.A., per l’ingerenza nel merito delle scelte amministrative che così si realizza (cfr. T.A.R. Lazio, AT, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 352) – va osservato che per almeno due dei sub-criteri di cui si discute i punteggi attribuiti dalla P.A. appaiono corretti, essendo prive di fondamento le contestazioni mosse al riguardo dai ricorrenti.
In particolare, appare corretta l’assegnazione, da parte della P.A., di n. 8 punti a S. IC EO per il sub-criterio B2 (“presenze turistiche”). In base alla già citata tabella riportata nell’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014, è prevista, infatti, l’attribuzione di n. 8 punti nel caso di presenze turistiche comprese tra un minimo di 85.000 ed un massimo di 250.000 unità.
Invero, i ricorrenti contestano detta attribuzione, osservando che dai dati a consuntivo 2011 ricavati dalla pubblicazione dell’A.P.T. della Provincia di AT emergerebbe un numero di presenze, per il 2010, di 71.444. Inoltre, lo stesso Comune di S. IC EO, in una nota indirizzata alla Provincia di AT del 5 agosto 2014, avrebbe indicato un numero di presenze, per la stagione estiva, di circa 50.000/60.000 unità. Da ultimo, il piano tariffario della T.A.R.I. per il 2014 evidenzierebbe un calo di kg. 1.700.000 nella raccolta della nettezza urbana a far data dal 2010, il che confermerebbe che il numero di presenze turistiche è inferiore a quanto dichiarato. Poiché, dunque, le presenze turistiche sarebbero inferiori a 85.000, sulla base della tabella riportata nell’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014 per il sub-criterio in discorso avrebbero dovuto essere assegnati alla località di S. IC EO n. 4 punti, anziché gli 8 riconosciuti dalla deliberazione impugnata.
Tuttavia, il dato numerico delle presenze riferito dai ricorrenti (71.444) è inesatto, in quanto è solo parziale, riguardando esso – come si evince dalla stessa documentazione allegata al ricorso (cfr. all. 16) – soltanto gli esercizi alberghieri. A tale dato deve, perciò, esser sommato quello delle presenze turistiche registrate nel medesimo periodo nelle strutture extra-alberghiere, che la difesa comunale afferma pari a n. 14.866, senza che detta affermazione sia in alcun modo contestata dai ricorrenti (v. art. 64, comma 2, c.p.a.): del resto, il Comune sottolinea di aver tratto tale ulteriore dato dalla stessa pubblicazione utilizzata da parte ricorrente. Identica affermazione, peraltro, viene fatta anche dalla difesa regionale (che del pari riporta il numero di 14.866 presenze registrate nel 2010 nelle strutture extra-alberghiere di S. IC EO).
Orbene, sommando i due dati numerici surriferiti (71.444 e 14.866), si ottiene un totale di presenze turistiche di 86.310, che – secondo la tabella riportata nell’Allegato 1 della l.r. n. 7/2014 – comporta l’attribuzione di n. 8 punti a S. IC EO per il sub-criterio qui in esame.
Ne derivano l’infondatezza della censura dei ricorrenti, nonché – soprattutto – il corollario che, con l’attribuzione di n. 8 punti per il sub-criterio de quo, invece dei n. 4 indicati nel ricorso, il punteggio complessivo di S. IC EO risulta già ex se (cioè senza neanche verificare le altre contestazioni dei ricorrenti) superiore a n. 50 punti: per l’esattezza, n. 51,50, anziché n. 47,50. Perciò, la suddetta località resta classificata in categoria “A” (dell’alta valenza turistica).
Ma vi è di più.
I ricorrenti contestano, tra l’altro, il punteggio assegnato a S. IC EO per il sub-criterio “A1” (“valenze ambientali in termini di criticità ambientale”), lamentando come la deliberazione gravata abbia previsto, per tale sub-criterio, il punteggio massimo (n. 7 punti). Al contrario, dal documento intitolato “programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio” (all. 9 al ricorso) si desumerebbe che S. IC EO ha un livello di criticità ambientale in larga parte da qualificare come medio, mentre in certe aree (segnate in rosso sulla mappa contenuta nel documento de quo) il livello di criticità ambientale sarebbe alto. Pertanto – concludono i ricorrenti – per il sub-criterio in esame, a S. IC EO avrebbero potuto esser assegnati nn. 1,50 o 4 punti (pari, rispettivamente, ai livelli “medio” e “basso” di criticità ambientale previsti dalla tabella di cui all’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014).
Al riguardo, tuttavia, è agevole replicare che la l.r. n. 7/2014 ha previsto, nella tabella appena citata, che il dato attinente al sub-criterio A1 (“valenze ambientali in termini di criticità ambientale”) fosse estrapolato prioritariamente dalla pubblicazione regionale “Uno sviluppo sostenibile delle coste del Lazio”: i ricorrenti si rifanno, invece, ad un documento diverso e cioè, come riferito, al “programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”, senza né prendere in considerazione la pubblicazione indicata dalla l.r. n. 7/2014, né fornire i motivi di detta mancanza, e della scelta di un documento diverso da quello prescritto per la valutazione del sub-criterio in parola.
In una simile situazione, pur ove non si ritenga di accedere alle asserzioni della difesa comunale – la quale afferma che la pubblicazione “Uno sviluppo sostenibile delle coste del Lazio” riconoscerebbe un valore “molto basso” alla criticità ambientale per S. IC EO, ma non deposita alcuna copia di tale pubblicazione –, non può comunque sostenersi che i ricorrenti abbiano fornito un principio di prova dell’erroneità ed irragionevolezza dell’assegnazione di n. 7 punti a S. IC EO per il sub-criterio A1. In carenza di detto principio di prova, non resta, pertanto, che confermare la legittimità dell’attribuzione di un siffatto punteggio: con il ché la somma dei punti complessivi da riconoscere a S. IC EO ammonta a 54,50 (51,50, più la differenza tra 7 e 4 punti rispettivamente previsti, per il sub-criterio A1, dalla deliberazione gravata e dai ricorrenti).
Ne deriva che S. IC EO, superando vieppiù la soglia minima di n. 50 punti, resta classificata in categoria A (alta valenza turistica), senza che occorra analizzare le ulteriori contestazioni mosse nel ricorso all’attribuzione dei punteggi per i sub-criteri. Da questo punto di vista, anzi, il punteggio complessivo della località rimane superiore alla citata soglia minima anche qualora si ritenga che le riduzioni operate dai ricorrenti avessero abbassato il punteggio a 45, anziché a 47,50: ciò, in ragione dell’assegnazione di n. 1,50 (e non 4) punti per il sub-criterio A1. Infatti, a n. 45 punti si sommano altri n. 4 punti per il sub-criterio B2 (“presenze turistiche”: v. supra), più ulteriori n. 5,50 punti, pari alla differenza tra i punteggi di 7 e di 1,50 per il sub-criterio A1, ottenendo ancora il risultato finale di n. 54,50 punti totali.
In definitiva, il motivo di ricorso ora analizzato (il secondo) è nel suo complesso inammissibile per carenza di interesse, per mancato superamento, da parte dei ricorrenti, della cd. prova di resistenza, consistente nella dimostrazione della possibilità di ottenere il bene della vita avuto di mira in caso di accoglimento delle censure formulate con il ricorso.
Si richiama nuovamente, a tal riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3656; T.A.R. Umbria, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 598), secondo la quale è inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso un provvedimento ove, dall’esperimento della cd. prova di resistenza ed in esito ad una verifica a priori, risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe, comunque, ottenuto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso, occorrendo infatti aver riguardo alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere.
In ultima analisi, il ricorso è infondato quanto al primo motivo, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse relativamente al secondo motivo.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, attese la complessità e la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di AT (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge in quanto infondato e nella restante parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AT, nella Camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IE De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
IL SEGRETARIO