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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/06/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1711 del 2022 R. Gen., promossa
DA
c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cataldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
La Maddalena, Piazza Garibaldi n° 5,
Parte appellante
CONTRO
di La Maddalena, in Organizzazione_1 persona del Comandante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante 23,
Parte appellata all'udienza di discussione del 5.6.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2021 la proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. 108 del 2021 emessa dalla di La Maddalena il 16.8.2021, con cui si intimava Organizzazione_1 il pagamento della somma di €. 3.699,48, in riferimento alla violazione della disposizione di cui all'art. 2 comma 4 del D. L.vo n. 171 del 2005, punita dall'art. 55 comma 1 del medesimo decreto, per avere, quale proprietaria dell'imbarcazione da diporto denominata "Hola", ed in difetto di autorizzazione, noleggiato la predetta imbarcazione a . Controparte_1
Sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata atteso che il contratto stipulato con il CP_1 doveva essere qualificato come locazione dell'unità da diporto, attività per il cui svolgimento era autorizzata, e concludeva come in atti.
1 L' amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla controparte e chiedeva che il ricorso fosse respinto.
Il Giudice, con la sentenza n. 76 del 2022, depositata il 10.10.2022, disattendeva la prospettazione dell'opponente e respingeva il ricorso, riducendo però l'importo della sanzione irrogata al minimo edittale.
La impugnava tale pronuncia e ribadiva le argomentazioni già esposte circa il difetto di Parte_1 prova in ordine alla stipulazione di un contratto di noleggio, anche in considerazione delle produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio di primo grado;
contestava inoltre la mancata illustrazione dell'iter logico giuridico seguito dal giudice e concludeva come in atti. L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio ed insisteva per il rigetto dell'appello.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 5.6.2024. L' appello è infondato e va dunque respinto.
Dal processo verbale n. 9/2020 del 9.8.2020 della di La Maddalena risulta che, Organizzazione_1
a seguito di un controllo effettuato sull'imbarcazione da diporto denominata “Hola”, di proprietà della adibita ad uso commerciale esclusivo di locazione e condotta dallo skipper Parte_1 Persona_1
questi esibiva agli accertatori un contratto di locazione asseritamente stipulato tra la
[...] Pt_1
e tale , per il periodo compreso tra l'8.8.2020 ed il 15.8.2020.
[...] Controparte_1
Il contratto recava, alla pag. 1, il nome dello skipper , e non era sottoscritto né Persona_1 da questi, né dal conduttore , ma esclusivamente dalla Controparte_1 Parte_1
Inoltre, il non era in grado di esibire alcuna scrittura privata di prestazione occasionale o Per_1 contratto di arruolamento stipulata con il conduttore . Controparte_1
Sulla base di tali elementi, ed in particolare del fatto che lo skipper fosse stato scelto dalla società proprietaria del natante, che ne aveva di conseguenza indicato il nome nel contratto, e non invece dal rimasto estraneo alla stipulazione, gli agenti ritenevano che il rapporto intercorso tra le parti CP_1 dovesse essere qualificato non come locazione, bensì come noleggio, attività per il cui svolgimento la era priva di autorizzazione. Pt_1
A tale contestazione, il replicava agli accertatori: “è una prassi molto diffusa, l'importante Per_1
è che non ci siano risvolti penali ma solo amministrativi, tanto sono nullatenente. Sanzionate anche le altre imbarcazioni”.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ricostruzione del fatto così effettuata, che le prospettazioni della parte appellante debbano essere disattese.
Va escluso, innanzitutto, che possa attribuirsi rilevanza alla produzione in giudizio, da parte della di un contratto di locazione debitamente sottoscritto sia dal conduttore Parte_1 [...]
che dallo skipper . CP_1 Persona_1
E' evidente, infatti, che tale documento avrebbe dovuto essere custodito a bordo ed immediatamente esibito nel caso di un controllo;
al contrario, non solo il , pur essendone il sottoscrittore, Per_1 non lo ha mostrato agli agenti, cosa che gli avrebbe immediatamente evitato l'irrogazione di sanzioni, ma neppure ha fatto cenno della sua esistenza o si è offerto di procurarsene la disponibilità in breve tempo, limitandosi ad affermare che “è una prassi molto diffusa…”.
Deve, inoltre, sottolinearsi che tale documento, contrariamente ad ogni logica, non è stato prodotto dalla neppure nel corso del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 689 del 1981 Parte_1 conclusasi con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
2 Il documento prodotto in giudizio, inoltre, come evidenziato dalla difesa di parte appellata, è in ogni caso ben diverso da quello esibito agli agenti (v. all. 14 alla memoria di costituzione).
Ciò posto, deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti effettuata dal primo giudice, che ha chiaramente ed esaurientemente motivato sul punto.
Non vi è dubbio, infatti, che l'individuazione del nominativo dello skipper sia avvenuta ad opera della e non invece di : la circostanza è dimostrata dall'indicazione del Parte_1 Controparte_1 nome del nella copia del contratto che era in possesso della società all'atto del controllo, Per_1 dal fatto che il fosse rimasto estraneo alla stipulazione, non avendo egli sottoscritto il CP_1 contratto, e dal fatto che il non sia stato in grado né di esibire alcuna scrittura privata di Per_1 prestazione occasionale o contratto di arruolamento stipulata con il né, in ogni caso, di CP_1 chiarire quale fosse rapporto in forza del quale si trovava sull'imbarcazione.
Tale circostanza, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è di decisivo rilievo ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti.
Secondo la previsione dell'art. 42 del D. L.vo n. 171 del 2005, infatti, “la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”, mentre il noleggio, secondo la previsione dell'art. 47 del medesimo decreto legislativo, “…è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo…l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio…”.
Il fatto che lo skipper sia stato scelto in via esclusiva dalla consente allora di ritenere con Parte_1 certezza che la società proprietaria non si sia mai privata del controllo dell'imbarcazione, dotata appunto di equipaggio da lei stessa arruolato, ma ne abbia mantenuto la disponibilità, insieme alla responsabilità della navigazione, elementi questi che integrano perfettamente i requisiti del contratto di noleggio secondo la definizione sopra richiamata (“…l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio…”), e che sono incompatibili, invece, con il contratto di locazione di cui la invoca l'esistenza (“…il conduttore esercita la Parte_1 navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi…”).
All'accertata stipulazione di un contratto di noleggio di imbarcazione, in relazione al quale la Pt_1 era pacificamente priva di autorizzazione, consegue la legittimità dell'irrogazione della sanzione
[...] di cui all'art. 55 comma 1 del D. L.vo n. 171 del 2005. Per quanto esposto l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente decidendo, respinge l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 3.400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 5.6.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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