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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 147/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
Insiste per l'accoglimento del ricorso nei termini di cui alla nota depositata l'1.4.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.25 l'avv. M. Francesca Tramontin ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto in data 12.12.2024, comunicato il 16.12.2024, con il quale il GIP dell'intestato Ufficio ha liquidato all'istante, per l'attività difensiva prestata quale difensore d'ufficio in favore di e Controparte_2
nel procedimento penale n. 5015/2021 RGNR – n. 9401/2022 RG GIP, la somma di € Parte_2
832,00 oltre ad accessori di legge, deducendo, a motivi, l'erronea liquidazione del compenso anche per la pagina 1 di 4 posizione della coimputata senza alcuna istanza in tal senso e la mancata liquidazione delle Parte_2
spese legali per l'attività civilistica volta al recupero del credito professionale nei confronti dell'assistita
Controparte_2
Con nota depositata in data 1.4.25 l'opponente ha rinunciato al secondo motivo di impugnazione, atteso lo spontaneo adempimento di alla propria obbligazione di pagamento nei confronti del Controparte_2
difensore d'ufficio.
Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 3.4.2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di impugnazione, con la rifusione delle spese in considerazione della virtuale soccombenza di parte resistente.
Il primo motivo risulta, in effetti, fondato.
Il provvedimento impugnato liquida il compenso di € 832,00, al netto delle riduzioni, per l'attività difensiva prestata dall'opponente quale difensore d'ufficio di e , laddove l'istanza di Controparte_2 Parte_2
liquidazione presentata dall'avv. M. Francesca Tramontin aveva ad oggetto la sola posizione di P_
, non anche quella di (all. 6 opponente).
[...] Parte_2
Come noto, il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e la decisione che superi quanto richiesto è affetta da ultrapetizione.
Il provvedimento opposto andrà, pertanto, riformato in parte qua con il riconoscimento in favore del difensore del solo compenso per la difesa prestata in favore di pari alla metà di quanto già Controparte_2
liquidato dal GIP per la difesa di entrambe le assistite, ovvero € 416,00, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02, oltre agli accessori di legge.
Il secondo motivo è stato rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, il che determina la parziale estinzione del giudizio sul punto
Ai fini delle spese secondo i principi della soccombenza virtuale, anche il secondo motivo risultava fondato.
Il provvedimento impugnato, invero, ha liquida il compenso per la sola attività difensiva prestata nel pagina 2 di 4 procedimento penale e non anche, come richiesto dall'opponente, le spese legali sostenute dal difensore per l'attività civilistica volta al recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, richiamando giurisprudenza risalente superata dal più recente orientamento secondo cui il difensore d'ufficio ha diritto anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (si vedano, in tal senso, Cass. civ. n. 3480/24; Cass. civ. 23958/23; Cass. civ. n. 278/22;
Cass. civ. n. 7275/23 secondo la quale “la liquidazione anche degli onorari per l'attività professionale di recupero è del tutto coerente con la lettera dell'articolo 116 del D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”).
Le spese, pertanto, seguono l'integrale soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 1.100,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-in accoglimento del primo motivo di opposizione e in parziale riforma del decreto opposto, liquida all'avv
M. Francesca Tramontin, per l'attività difensiva prestata, quale difensore d'ufficio, in favore della signora nel procedimento penale n. 5015/2021 RGNR – n. 9401/2022 RG GIP, la somma di € Controparte_2
416,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento al secondo motivo di opposizione;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di parte CP_1
opponente, che si liquidano in € 232,00 per compenso ed € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 3 di 4 Venezia, 10/04/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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