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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appallato
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 13,53 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. SABBATINI ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di citazione in appello;
Per 'avv. ANTONIOLI FABIO il quale precisa le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1397/2023, discussa e decisa all'udienza del 06.02.2025, e promossa da:
(P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16 Gennaio 2023 (doc. 1), corr. in Via
Corridoni snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sabbatini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Chiaravalle (AN), Via Cavour, 16, giusto mandato che si allega rilasciato in originale su foglio separato depositato in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 03/03/2023;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Spello (PG), Traversa di Ponte Pazienza n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli del Foro
di Perugia ed elettivamente domiciliata in Fabriano (AN), Via G. Miliani, 44 presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Benvenuto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 26/06/2023;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 84/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, dott. Alessandro
Strada, in data 02/09/2022 e depositata ex art. 133 c.p.c. in pari data;
domanda di risarcimento di danni
patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
pagina 2 di 24 CONCLUSIONI
All'udienza del 06/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/02/2021, citava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Fabriano il rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: Parte_1
“Piaccia al sig. Giudice di Pace di Fabriano, contrariis reiectis, dichiarata la esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art 2051 c.c. o in subordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. per le causali di cui alla narrativa del
presente atto e conseguentemente e per l'effetto condannare lo stesso, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali, subiti dalla sig.ra , pari ad € 2.644,75, a titolo di risarcimento danni, in ogni caso, Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese, competenze
professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.I. come per legge e comunque il tutto entro la
competenza del Giudice adito” (conclusioni rassegnate a pag. 4 dell'atto di citazione).
La difesa di parte attrice (in sintesi e per quanto d'interesse) premetteva che:
- in data 11.07.2018, alle ore 15:20 circa, , alla guida dell'autovettura Audi A4 Controparte_2
targata DP414SN di proprietà di , stava percorrendo la SC denominata Piagge del Controparte_1
Prete, con direzione di marcia Pianello – campo sportivo, quando, in un tratto di strada rettilineo improvvisamente finiva in una insidiosa e non segnalata buca presente sulla corsia di marcia;
- la Polizia Locale di Sassoferrato – intervenuta sul posto, redigeva apposito verbale;
Pt_1
- a causa della buca, il veicolo riportava ingenti danni, quantificati in complessivi € 2.644,75 come da preventivo in atti della (doc. n. 3 all.to fasc. primo grado); Parte_2
- dopo il transito nella buca, il conducente era costretto ad arrestare la marcia a pochi metri di distanza dall'insidia e a far recuperare la macchina da un carro attrezzi;
- la responsabilità del sinistro era da ricondursi ai sensi dell'art. 2051 c.c. al quale Parte_1
Ente proprietario della strada interessata, per omessa custodia, o in subordine ex art. 2043 c.c. (cfr. atto di citazione di primo grado).
Direttamente alla prima udienza del 31.05.2021 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le seguenti e testuali Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi
di cui in narrativa, pagina 3 di 24 in via principale: respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla parte
attrice nel presente giudizio nei confronti del in quanto completamente infondate in fatto ed Parte_1
in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati da parte convenuta nella presente
comparsa di costituzione e risposta, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per
quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adito Giudicante volesse comunque
ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate da parte attrice nel presente
giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti
da parte attrice a seguito dell'evento oggetto di causa, è minore e più modesta di quanto sostenuto in citazione ed
altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che il Signor conducente del Controparte_2
veicolo attoreo, ha quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in
misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente disattenta, imprudente e colposa, a cagionare
l'accadimento oggetto di causa ed i danni subiti dalla Signora nell'occorso, con conseguente Controparte_1
riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che
dovessero essere emesse in favore di parte attrice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente
inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello richiesto e preteso dalla parte attrice stessa.
Con esclusione, per tutti i motivi indicati nel presente atto, di ogni altra e diversa pretesa e domanda che sia
stata avanzata da parte attrice, e con totale disconoscimento di ogni altra tipologia e/o voce di danni o pregiudizi
che vengano rivendicati e/o accampati dalla parte attrice.
Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari” (conclusioni rassegnate a pag. 17-18-19 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto, in sintesi e per quanto d'interesse: Pt_1
- contestava la dinamica del sinistro come rappresentata da parte attrice, in quanto mancavano le prove a sostegno che l'evento fosse avvenuto con tali modalità;
- il verbale di sinistro redatto dall'agente di Polizia Municipale intervenuto sul posto non poteva dimostrare la ricostruzione offerta da parte attrice, in quanto postuma e presuntiva, effettuata sulla base degli elementi forniti dai soggetti rinvenuti sul posto;
- la buca era visibile, prevedibile, evitabile, pertanto sussisteva nel caso di specie il caso fortuito,
rappresentato dalla condotta colposa del conducente, idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa pagina 4 di 24 in custodia e danno e ad escludere quindi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c.;
- la buca era visibile, pertanto l'attore avrebbe potuto evitarla;
- infatti il sinistro era avvenuto alle 15:20 circa del mese di luglio, in condizioni quindi di piena visibilità;
- la buca aveva dimensioni importanti (100 cm per 70 cm), quindi poteva essere facilmente avvistata;
- il tratto di strada che il veicolo stava percorrendo era rettilineo;
- il tempo era sereno;
- la buca era prevedibile, per la presenza di apposita segnaletica verticale di strada deformata, pericolo animali selvatici vaganti, limite di velocità di 40 km/h; per cui il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta di guida estremamente prudente;
- la buca era evitabile, in quanto si trovava nella parte sinistra della corsia di marcia del veicolo e se il veicolo avesse circolato in prossimità del margine destro della carreggiata ai sensi dell'art. 143 C.d.S,
non avrebbe danneggiato i cerchi e gli pneumatici posti sulla destra;
- era da escludere anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'Ente convenuto;
- in via subordinata, sussisteva una rilevante quota di responsabilità colposa in capo a CP_2
conducente del veicolo attoreo, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi degli artt. 1227,
[...]
comma 1, c.c. e 2056 c.c.;
- la domanda attorea era infondata anche in termini di quantum debeatur, in quanto mancava la prova che i danni al veicolo erano stati cagionati dal transito sopra la buca per cui è causa e non vi era la prova della congruità dell'importo richiesto, fondato su un mero preventivo di spesa (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 31/05/2021 venivano richiesti e concessi i termini ex art. 320 c.p.c. e alla successiva udienza del 19/07/2021 il Giudice di Pace si riservava sulle richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza 69/2021 del 30.08.2021 il Giudice di
Pace non ammetteva i testimoni richiesti, ammetteva la CTU e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 19.10.2021.
All'udienza del 19.10.2021 il CTU veniva chiamato a rispondere al seguente quesito: Persona_1
“Accerti il CTU lo stato effettivo dei luoghi e della cartellonistica presente la compatibilità del sinistro ed i danni
subiti dalla vettura in conseguenza dell'accadimento”.
L'elaborato peritale definitivo veniva depositato presso la Cancelleria in data 15.02.2022. pagina 5 di 24 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.03.2022, il Giudice di Pace ammetteva il testimone di parte attrice , titolare della carrozzeria che veniva escusso Testimone_1 Parte_2
all'udienza del 21.04.2022; il giudice fissava per la discussione e precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.05.2022, con deposito di note conclusive scritte.
All'udienza del 23.05.2022 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni, ove le parti si riportavano alle rispettive note conclusive depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 84/2022 depositata in data 2.09.2022, il Giudice di Pace di Fabriano condannava il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni Parte_1 Controparte_1
patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 968,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, alle spese di CTU liquidate in € 609,03 come da separato decreto e alle spese del giudizio liquidate in €
1.000,00 oltre accessori (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, il Giudice di Pace di Fabriano
correggeva la sentenza n. 84/2022 per cui “laddove è scritta la somma di 968,31 Euro oltre interessi legali dal
dovuto al saldo si intende sostituita con la somma di 1.936,62 Euro” (cfr. ordinanza in atti).
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava che:
- “relativamente al sinistro veniva prodotta da parte di entrambe le parti processuali copia del rapporto del
sinistro redatta dai Vigili Urbani di Genga”.
- “nel rapporto la strada viene indicata come rettilinea ed invece è tortuosa e stretta come indicato dal Perito
(foto da 1 a 5)”. Per_1
- “E sui fatti veniva ammessa CTU che dava spiegazione della dinamica del sinistro per cui la buca si trovasse
sulla corsia di marcia destra del veicolo, e che, solo successivamente, il veicolo avesse invaso la corsia opposta
deviando la propria marcia a causa della profondità della buca che aveva fatto deviare la traiettoria della
vettura”.
- “Per altro il Perito indica come il cartello dovesse essere posto almeno 150 metri prima del pericolo Per_1
… e certamente esso è stato posto alla stessa altezza della buca e quindi del tutto inidoneo ad avvisare il
conducente”.
- “Per altro i danni erano stati riscontrati dall' (Vigile Urbano) e confermati dal Perito ”. Persona_2 Per_1
- “Parte attorea ha prodotto preventivo ma non è stata emessa fattura della riparazione e dei pezzi sostituiti e
pertanto essendovi usura dei pezzi riduce il risarcimento del danno ad € 968,31 come indicato nella perizia”.
- “Condanna peraltro parte convenuta al risarcimento della perizia che viene liquidata in € 609,03 oltre
accessori”. pagina 6 di 24 - “In diritto appare che la strada fosse in uno stato di dissesto prima che l'attore incorresse nell'incidente che ha
danneggiato la vettura”.
- “L'attore ha avuto un danno da una buca fotografata dal Vigile e di grosse dimensioni 100 cm x 70 Persona_2
cm con una profondità di 10 cm che poteva aver causato i danni descritti anche ad una velocità contenuta, così ci
dice il perito e pertanto il danno doveva essere segnalato ed anche la cartellonistica era posta in malo modo e
sussistendo perciò il difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
- “Deriva da ciò il mancato preavviso del pericolo, obbligo a carico del custode, sussistente e che non era visibile e
percepibile e che peraltro il conducente viaggiasse alla sua destra e che non avesse affatto invaso l'altra corsia
non sussistendo una corresponsabilità nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.”
- “Per tutte le motivazioni sopra esposte condanna al risarcimento del danno il ridotto per le Parte_1
motivazioni esposte nella Ctu” (cfr. motivazione pagg.
3-4 sentenza in atti).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2/03/2023 il ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti Parte_1
e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis,
accogliere, per le causali tutte in esso esposte, l'appello qui interposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 84/2022 del Giudice di Pace di Fabriano, in persona del Dottor Alessandro Strada, emessa e pubblicata il 2
Settembre 2022 all'esito del giudizio rubricato al n. 241/2021, corretta con ordinanza resa in data 7 Novembre
2022, non notificata al sottoscritto procuratore, e per l'effetto, in riforma d'essa,
IN VIA PRINCIPALE
= respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla Signora nel presente Controparte_1
giudizio, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed
enunciati dal ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle Parte_1
diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni
pronunzia conseguenziale.
IN VIA STRETTISSIMAMENTE SUBORDINATA
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento
e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla Signora nel presente giudizio, previa declaratoria di Controparte_1
aver - la medesima odierna Appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e
preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa,
disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe
riguardata in data 11 Luglio 2018 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendente riduzione e pagina 7 di 24 diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056
c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un
importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento
conseguente.
= condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della Parte_1
somma di 4.201,80 Euro (di cui 3.453,90 Euro per sorte, interessi e spese legali e 747,90 Euro per spese di
CTU), oltre alla eventuale registrazione della sentenza di I° grado, versata in forza della provvisoria
esecuzione della sentenza di I° grado e da essa Signora indebitamente percetta per la mancanza Controparte_1
di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà
essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso (docc. 3
- 6).
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di
accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta,
compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il
beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente” (conclusioni rassegnate a pag. 36-37-38 atto di citazione in appello).
In via istruttoria la difesa del appellante ha chiesto l'ammissione della prova per testi Pt_1
formulata con la memoria ex art. 320 c.p.c. e non ammessa in primo grado.
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “errata ricostruzione del fatto;
inesatta valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti;
violazione
dell'art. 2697 c.c. in riferimento al principio di riparto dell'onere probatorio;
violazione degli artt. 115-
116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali”.
In sintesi afferma la difesa del che non è stato dimostrato che l'evento sia Pt_1 Pt_1
effettivamente avvenuto con le modalità indicate da parte attrice in citazione;
infatti il verbale di sinistro redatto dalla Polizia intervenuta può fornire soltanto una ricostruzione postuma e presuntiva, sulla base degli elementi forniti dai soggetti rinvenuti sul posto, essendo l'agente intervenuto in seguito al sinistro;
2) “erronea ricognizione della natura e dello stato della cosa;
impropria e/o errata valutazione della sua
interazione con il contesto fattuale;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa
valutazione delle emergenze processuali;
disapplicazione del principio di causalità per la mancata
pagina 8 di 24 constatazione di carenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
violazione dell'art. 132, n. 4,
c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.”.
In sintesi afferma la difesa del appellante che il Giudice di Pace ha erroneamente Pt_1
applicato i principi in materia di danno cagionato da cose in custodia.
3) “omessa e/o errata ricognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo;
disapplicazione
del principio di causalità; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione
delle emergenze processuali: il tutto in punto di mancata emersione della responsabilità esclusiva del
conducente del veicolo attoreo e di idoneità di questa ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.”.
Ad avviso della difesa del appellante, la causazione del sinistro era da ascriversi alla Pt_1
condotta colposa tenuta dal conducente del veicolo di proprietà di , con Controparte_1
conseguente esclusione (o quanto meno con conseguente importante riduzione) del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c., in quanto nel giudizio di primo grado era emerso che la buca era visibile, prevedibile, evitabile.
4) “omessa e/o errata ricognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo;
disapplicazione del
principio di causalità; violazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle
emergenze processuali;
il tutto in punto di mancata emersione della “responsabilità concorsuale prevalente” del
signor nella produzione dell'evento dannoso;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.: motivo Controparte_2
di impugnazione avanzato in via del tutto subordinata”.
5) “erronea interpretazione della ctu tecnica – quantitativa redatta dal perito in ordine alla Per_1
consistenza e rilevanza dei danni patiti dalla signora in conseguenza del sinistro de quo”. Controparte_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, laddove la domanda attorea fosse provata in punto di an
debeatur, l'unico danno eventualmente rimborsabile a sarebbe quello per i danni Controparte_1
accertati e provati, come quantificato dal CTU, in € 644,00 euro più iva. L'iva però sarebbe da escludere perché non è stata prodotta alcuna fattura nonostante le riparazioni siano state effettuate da quattro anni, perciò deve presumersi che la riparazione sia avvenuta in economia e che l'iva non sia stata assolta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/06/2023 si è costituita in giudizio
[...]
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Rigettare nel merito il gravame in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa, con totale conferma della Sentenza di
pagina 9 di 24 primo grado e con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15%, IVA e C.I. come per legge”
(conclusioni rassegnate a pag. 20-21 della comparsa).
Alla prima udienza del 14.09.2023 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, la difesa del appellante insisteva anche sulle richieste istruttorie, la difesa di parte appellata si Pt_1
opponeva o, in caso di ammissione, insisteva nelle prove articolate in primo grado e non ammesse. Su
richiesta delle parti, veniva fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 13.06.2024 (poi rinviata al 6.02.2025).
In assenza di ulteriore attività si è giunti alla odierna udienza del 06.02.2025.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che i motivi di appello proposti dal siano tutti infondati e come Parte_1
tali vadano rigettati con conseguente conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
pagina 10 di 24 In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016,
n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile e insuperabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve
cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto-
art. 14 CdS), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
pagina 11 di 24 senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto,
e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche
(v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già
Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. pagina 12 di 24 per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass.,
3/12/2002, n. 17152; Cass., 1°/1/2004, n. 19653);
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà
una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre
“non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.
Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso”;
il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì pagina 13 di 24 da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (come il dissesto di una strada) - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051
c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale il pedone avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999;
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n. 12174; Cass., sez.
VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013: nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017, che- in applicazione del richiamato principio – ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un pagina 14 di 24 marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
- Tali principi sono consolidati anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, per la quale “il
caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la
normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla
recedere a mera occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e
sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione
preesistente" (cfr. Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018;
Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità
alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; cfr.
anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, n. 1064, la quale ha escluso la
CP_ responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio,
in quanto la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di tempo e di luogo, sicuramente visibile;
cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11753: nella specie è stata esclusa la responsabilità dell'Ente gestore nell'ipotesi di sinistro su strada accidentata in quanto sia emersa una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si era verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la pagina 15 di 24 ragione esclusiva del fatto dannoso, cfr. Cass. civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna, caduta dopo essere inciampata in una pietra, in quanto era emerso in corso di causa che l'esistenza della pietra sconnessa sul manto stradale era perfettamente visibile,
anche in considerazione dell'ora diurna in cui era avvenuta la caduta, ed inoltre l'attrice, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni,
avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta;
cfr. Cass. Cassazione civile,
sez. VI, 18/01/2017, n. 1231, la quale ha escluso, nella specie, la responsabilità del custode per i danni occorsi ad un uomo inciampato su un gradino di una scala ben illuminata e dotata di corrimano;
cfr.
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2016, n. 15718, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per l'infortunio occorso al danneggiato, inciampato a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso presente all'interno di una struttura sportiva, atteso che, in corso di causa, era emerso che la vittima non aveva posto la dovuta attenzione, tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno).
Orbene alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, venendo al caso in esame, la difesa dell'odierna appellata ha fornito la prova dei presupposti richiesti dall'invocato art. 2051 c.c. mentre il non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito nel senso appena sopra Parte_1
precisato né di un eventuale concorso di colpa del conducente . Controparte_2
Per cui sono infondate le censure mosse dalla difesa del appellante alla decisione del Giudice Pt_1
di Pace che si è conformato ai principi sopra esposti e all'esito di una corretta valutazione delle prove
(orali e documentali) raccolte nel corso del giudizio.
Infatti dalla istruttoria esperita in primo grado risulta accertato che:
- in data 11.07.2018 il conducente , mentre percorreva la strada denominata Controparte_2
Piagge Del Prete con direzione di marcia Pianello – campo sportivo nel Comune di a Pt_1
bordo della autovettura Audi tg DP414SN di proprietà dell'attrice-appellata, subiva la foratura degli pneumatici a causa della presenza di una buca presente sulla corsia di scorrimento.
- La presenza della buca nella corsia di pertinenza della vettura attorea è stata documentalmente dimostrata dalla relazione della Polizia Municipale del intervenuta sul Parte_1
posto a seguito del sinistro e dalla documentazione fotografica allegata alla stessa (cfr. doc. n. 3
pagina 16 di 24 all.to comparsa di costituzione e risposta del e doc. n. 1 all.to atto di citazione: Pt_1
relazione incidente stradale Polizia Municipale e relativi rilievi fotografici). Parte_1
- In particolare, il Sov.te di Polizia Municipale , nella relazione faceva presente Persona_3
che: “il giorno 11 luglio dell'anno 2018 , alle ore 15:20 ciurca in il signor Pt_1 Controparte_2
alla guida del veicolo Audi targato DP414SN nel percorrere la strada comunale denominata Piagge del
Prete con direzione di marcia Pianello – campo sportivo, in un tratto di strada rettilineo , impattava con
una buca presente sulla corsia di scorrimento di forma irregolare delle dimensioni di cm 100 x cm 70 ed
un'altezza di cm 10 (vedere foto allegate). A seguito dell'evento il veicolo si fermava poco più avanti
sulla sinistra nella parte opposta di scorrimento in quanto risultavano danneggiati i pneumatici destri
ed un cerchio;
danni visibili (rif. Foto). Il veicolo veniva ritirato dal conducente per mezzo di apposito
carro - attrezzi”. (cfr. relazione sub doc. n. 1 all.to atto di citazione di primo grado). Dalle
fotografie suddette si evince la presenza di una buca nella corsia di pertinenza occupata dall'autovettura guidata dal e di proprietà di . CP_2 Controparte_1
Orbene -nel caso di specie- la relazione dell'agente intervenuto è precisa e completa e la sua ricostruzione, come ricavabile dalla relazione, è attendibile posto che l'agente ha ispezionato lo stato dei luoghi lo stesso giorno del sinistro e lo ha fotografato.
A confermare la dinamica del sinistro, si richiama la CTU del dott. , nella quale viene Per_1
precisato, anche attraverso documentazione fotografica, che la buca (lunga circa 70 cm e profonda circa 9-10 cm) si trovava sulla corsia di marcia destra del veicolo, e che, la strada, indicata come rettilinea nel rapporto dei vigili, invece come correttamente affermato dal Giudice di Pace, è tortuosa e stretta come si può riscontrare dalle fotografie prodotte dal perito (foto da 1 a 5). Per_1
Il perito spiega, per quanto riguarda lo stato dei luoghi, di poter escludere dalle fotografie Per_1
che esso sia stato modificato nell'intervallo di poco più di tre anni (trascorsi tra la data del fatto, luglio
2018, e la data della perizia, novembre 2021).
La carreggiata, in assenza di segnaletica orizzontale come all'epoca del fatto, è delimitata dal margine asfaltato, a ridosso del ciglio erboso.
Vi è la presenza di segnaletica verticale di “inizio limite 40 km” e di “pericolo attraversamento animali” (foto 1). Il fondo stradale asfaltato, come all'epoca del fatto, si presenta in mediocri condizioni, con fessurazioni estese a tutta la superficie, cedimenti localizzati con la formazione di buche evidentemente richiuse con interventi puntuali di riasfaltatura (foto 3 e 4). La foto numero 4
rappresenta la zona in cui era presente quella buca individuata dalla polizia locale (foto numero 6), a pagina 17 di 24 ridosso dell'ulteriore segnaletica verticale “pericolo dosso e cunetta”. L'agente intervenuto indicava le dimensioni della buca in 70 per 100 per 10 cm (lunghezza per larghezza per profondità), le stesse dimensioni che si ricavano dalle foto di cui all'allegato 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice - la cui ricostruzione è stata confermata dall'agente intervenuto sul posto e dal CTU - con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello verranno trattati congiuntamente perché strettamente connessi;
anch'essi si ritengono infondati e vanno rigettati.
Il Giudice di Pace ha valutato correttamente le risultanze probatorie (sia documentali dei Vigili
intervenuti nell'immediatezza del sinistro che della CTU) così come richiamate in sentenza e correttamente ha ritenuto sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
Infatti le risultanze istruttorie (adeguatamente valutate dal Giudice di pace, sia pur con motivazione sintetica) hanno consentito di accertare in fatto che i danni causati all'autovettura di proprietà di siano causalmente riconducibili alla buca presente nel manto stradale, sulla quale Controparte_1
hanno impattato le ruote anteriore e posteriore destra dell'autovettura.
A confermare la compatibilità causale dei danni richiesti in risarcimento rispetto alla dinamica del sinistro, si richiama la CTU del dott. , nella quale viene precisato che, rispetto “alla Per_1
compatibilità del sinistro, per quanto specificato al paragrafo tre, quello risulta tale per le dimensioni
(profondità) della buca che, al momento dell'uscita, sollecitava longitudinalmente (in senso antero-posteriore) il
complesso “pneumatico - ruota – sospensione”, danneggiando direttamente il primo e il secondo (foto numeri 11,
12 e 13) ed indirettamente gli elementi della sospensione (progettata per assorbire sollecitazioni verticali).
Abbiamo verificato come la velocità di marcia non doveva essere particolarmente elevata, sebbene ai limiti del
massimo consentito” (cfr. pag. 13 CTU).
Infatti spiega il perito, “le foto allegate al rapporto della polizia locale e la descrizione resa alla voce “danni
visibili” documentano danni a carico degli pneumatici di destra – entrambi - e del cerchione anteriore (cfr. foto
nn. 11-13). La vettura avrebbe riportato danni anche agli elementi della sospensione anteriore destra: braccio
oscillante, braccio oscillante inferiore e montante. Considerando il tipo di sollecitazione (entrata/uscita da una
buca profonda 10 cm e lunga 70) ed i danni anche ad elementi strutturali della sospensione (i bracci ed il
montante), l'impatto poteva senz'altro produrli anche ad una velocità prossima al limite vigente (40 km/h).
Sapendo che il conducente ha sopravanzato la buca di circa 30 m (al massimo), ipotizzando una
percezione/reazione nell'arco di 1,5 secondi (per l'inattesa sollecitazione e il pericolo non preventivamente pagina 18 di 24 percepibile) ed una decelerazione media (f = 0,5), la velocità in marcia poteva essere “all'incirca” nell'ordine dei
40-45 km/h, entro il limite o appena superiore (eventualmente compresa entro la tolleranza dei 5 km/h)” (cfr.
CTU agli atti).
La compatibilità causale dei danni subiti dall'autovettura di è provata, altresì, dalle Controparte_1
dichiarazioni testimoniali del teste di parte attrice , che escusso all'udienza del Testimone_1
21.04.2022, nel rispondere affermativamente al capitolo di prova n. 7-8-9 della memoria ex art. 320 cpc di parte attrice, ha confermato di essere giunto con il carro-attrezzi sul posto del sinistro e che la vettura era danneggiata al cerchio anteriore e ad entrambi gli pneumatici del lato destro;
poi, nel confermare il preventivo che gli veniva mostrato, rilevava come fosse stato indicato solo uno pneumatico danneggiato (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
Il non ha fornito la prova dell'esistenza di caso fortuito ovvero i presupposti di cui Pt_1
all'invocato art. 1227 c.c. idonei ad escludere o limitare la responsabilità dell'Ente ex art 2051 c.c.
Pertanto il G.d.P ha correttamente escluso una corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro e del danni ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Tutti gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno, dunque, provato come nessun comportamento negligente possa essere imputato al conducente del veicolo attoreo, tanto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
La presenza della buca e le sue caratteristiche - di ampia dimensione, posta al centro della corsia di pertinenza del conducente - è provata non solo dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto degli agenti di Polizia Locale, ma anche dalla CTU.
Se è vero che l'ampiezza della buca possa rendere il dissesto visibile agli occhi del conducente, che, di conseguenza, deve tenere un comportamento prudente, è incontestabile che, per le dimensioni della buca e la posizione in cui essa si trovava, lungo la corsia di pertinenza di Controparte_2
nessuna colpa possa essere addebitata all'odierna appellata idonea ad escludere la presunzione di responsabilità in capo all'Ente (né è stato dimostrato che il conducente procedesse ad alta velocità e/o ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, anzi al contrario, come precisato sopra, il CTU ha rilevato che l'impatto con la buca poteva produrre i danni oggetto della domanda risarcitoria anche ad una velocità prossima al limite vigne tedi 40 Km/h e che la velocità tenuta dal conducente poteva essere all'incirca nell'ordine dei 40-45 Km/h).
pagina 19 di 24 Pertanto, il Giudice di Pace, nel valutare il comportamento del conducente dell'autovettura di proprietà attorea, ha correttamente tenuto in considerazione le seguenti Controparte_2
risultanze istruttorie:
- la presenza dell'ampia buca che occupava parte della corsia di pertinenza;
-la presenza di un cartello di pericolo “strada dissestata” posto in prossimità del pericolo e non 150
metri prima, come prescritto dall'art. 81, co. 7, Reg. Att. C.d.S. (che prevede che: “7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato”).
Dette circostanze, nel valutare la condotta del danneggiato non possono che escludere il contestato
(ma ivi non dimostrato) asserito concorso del conducente della vettura nella causazione del sinistro per cui è causa.
Pertanto correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrata la sussistenza di una responsabilità
ex art. 2051 c.c. in capo al con conseguente infondatezza del secondo, del terzo e del Parte_1
quarto motivo di appello.
Va parimenti rigettato perché infondato il quinto motivo di appello relativo al danno e alla sua quantificazione.
Il Giudice di Pace ha ritenuto accertato non solo il danno ma anche la relativa quantificazione sulla base del rapporto dell'agente intervenuto, del perito , del preventivo prodotto, della Per_1
deposizione del testimone e delle fotografie depositate (nella sentenza si legge Parte_2
testualmente: “per altro i danni erano stati riscontrati dall' e confermati dal perito Persona_2 Persona_4
. Parte attorea ha prodotto preventivo ma non è stata emessa fattura della riparazione e dei pezzi Per_1
sostituiti e pertanto essendovi usura dei pezzi riduce il risarcimento del danno ad € 968,31 come indicato nella
perizia”. A seguito di istanza di correzione di errore materiale, poi il Giudice di Pace aveva corretto la sentenza n. 84/2022 sostituendo la somma di € 968,31 con la somma di € 1936,62.
Ha accolto così la domanda attorea limitatamente però all'importo di E. 1936,62 con esclusione dell'IVA ( aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito quantificabile Controparte_1
in complessivi € 2.644,75, ovvero pari alle spese indicate nel preventivo in atti, cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione comprensiva dell'Iva).
Il Giudice di Pace si è pertanto conformato alla quantificazione del danno effettuata dal CTU nella perizia in atti di 1.936,62 (oltre iva che però non è stata riconosciuta).
pagina 20 di 24 Il CTU ha spiegato che, a differenza dell'importo indicato nel preventivo, i costi dei pezzi soggetti ad usura (riferimenti nn. 4: forcella ammortizzatore anteriore destro, 5: Forcella ammortizzatore anteriore sinistro, 6: ammortizzatore anteriore destro;
7. ammortizzatore anteriore sinistro;
9. Pneumatico: 2 al
50%) sono stati decurtati del 50%.
Il suddetto accertamento resiste alle censure del appellante per le motivazioni che seguono. Pt_1
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati essendo diverso solamente il regime degli interessi (tra le varie,
cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740; Cass. 2010 n. 1688 e fra le più recenti Cass. 2021 n. 2179 e Cass. 2023 n.
5259. Con quest'ultima Sentenza la S.C. “ha affermato che “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc
individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni
patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il
vinculum iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del
danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è
titolare.” La Suprema Corte richiama anche il proprio precedente Cass. 27129/2021).
Sempre in diritto va rilevato – con riferimento al valore probatorio del preventivo di spese del carrozziere- che secondo la S.C. occorre, che il preventivo venga accompagnato da altra
documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti.
Con l'ordinanza n. 27624/2020, la Cassazione ha anche precisato che, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno, oltre che del fatto denunciato, il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da
considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 36900/2021).
Orbene il Giudice di Pace si è attenuto ai suddetti principi.
pagina 21 di 24 Il preventivo di spesa prodotto dalla difesa di è dettagliato in quanto contiene Controparte_1
l'elenco preciso delle singole voci di danno (ovvero in esso sono descritte le riparazioni, i ricambi e specificate le ore di manodopera).
Il suddetto preventivo è stato confermato dal teste , titolare della Testimone_1 Parte_3
il quale, sentito all'udienza del 21.04.2022, come già detto sopra, nel rispondere
[...]
affermativamente ai capitoli di prova n. 7-8-9 della memoria ex art. 320 cpc di parte attrice, ha confermato di essere giunto con il carro-attrezzi sul posto del sinistro e che la vettura era danneggiata al cerchio anteriore e ad entrambi gli pneumatici del lato destro;
poi, nel confermare il preventivo che gli veniva mostrato, rilevava come fosse stato indicato solo uno pneumatico danneggiato (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
In realtà che gli pneumatici danneggiati fossero entrambi quelli del lato destro si evince dalle fotografie prodotte in allegato alla relazione dell'agente intervenuto, che specifica: “a seguito dell'evento
il veicolo si fermava poco più avanti sulla sinistra, nella parte opposta di scorrimento in quanto risultavano
danneggiati i pneumatici destri ed un cerchio;
danni visibili (rif. Foto)”.
L'agente della polizia locale come, infatti, dallo stesso dichiarato in sede di relazione, intervenuto sul posto, aveva potuto solamente verbalizzare i danni visibili ai suoi occhi, senza per ciò escludere l'esistenza di altri danni.
Gli altri danni riportati dall'autovettura e descritti nel preventivo in atti, potevano invece essere accertati attraverso indagini strumentali, non esperibili certamente da un agente sul posto, che non ne ha la competenza. Infatti, i danni riportati dall'autovettura dell'attrice potevano essere rilevati, da personale specializzato, come poi avvenuto nell'autocarrozzeria dove il carro attrezzi ha portato l'auto dopo il soccorso e confermato dal citato teste esaminato, , che confermava, in Testimone_1
risposta al capitolo 8, le voci di danno indicate nel preventivo (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
In realtà, l'ammissione e la successiva escussione del testimone avvenuta all'esito della Parte_2
CTU, è possibile e lecita, in quanto la parte attrice ne aveva fatto tempestivamente richiesta in sede di memorie ex art. 320 c.p.c. Costituisce, poi, una facoltà del Giudice ammettere una CTU e poi,
successivamente, ammettere delle prove orali ritenute rilevanti.
Quindi come correttamente ritenuto dal Giudice di prime Cure, la prova di tutti danni subiti dall'autovettura di in seguito al sinistro, si rinviene: Controparte_1
- nel preventivo prodotto, in cui sono dettagliatamente descritte le riparazioni, i ricambi e specificate le ore di manodopera;
pagina 22 di 24 - nel verbale dell'agente di Polizia Municipale intervenuto subito dopo il sinistro che Persona_3
ha accertato il danno subito dalla vettura dell'attrice, visibile;
-nelle rappresentazioni fotografiche effettuate dallo stesso verbalizzante;
-nella perizia del CTU;
-nelle dichiarazioni testimoniali del teste dell' , presso la quale Parte_2 Parte_2
l'autovettura danneggiata era stata portata dal carroattrezzi dopo il sinistro.
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di I grado integralmente confermata.
Le spese di questo secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza del Pt_1
appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato, come da dispositivo in base al DM n. 147 del
13/08/2022 - valori medi – tenuto conto del valore della controversia (pari ad E. 4201,80 per cui lo scaglione è quello da E. 1101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte
(per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e anche quello relativo alla fase decisoria viene ridotto al 50% in ragione dell'attività
svolta in relazione al rito prescelto) (il difensore dell'appellata ha depositato nota Controparte_1
spese relativa al secondo grado di giudizio in data 5.06.2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1397/2023, disattesa ogni altra domanda e/o eccezione così decide:
RIGETTA
L'appello proposto dal perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto
CONFERMA
la sentenza ivi impugnata n. 84/2022 del Giudice di Pace di Fabriano;
CONDANNA
il appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo giudizio, che Pt_1
si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 1701,00 a titolo di compenso professionale,
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co.
bis, d.p.r. cit. , se dovuto. pagina 23 di 24 Ancona 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 24 di 24
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appallato
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 13,53 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. SABBATINI ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di citazione in appello;
Per 'avv. ANTONIOLI FABIO il quale precisa le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1397/2023, discussa e decisa all'udienza del 06.02.2025, e promossa da:
(P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16 Gennaio 2023 (doc. 1), corr. in Via
Corridoni snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sabbatini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Chiaravalle (AN), Via Cavour, 16, giusto mandato che si allega rilasciato in originale su foglio separato depositato in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 03/03/2023;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Spello (PG), Traversa di Ponte Pazienza n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli del Foro
di Perugia ed elettivamente domiciliata in Fabriano (AN), Via G. Miliani, 44 presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Benvenuto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 26/06/2023;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 84/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, dott. Alessandro
Strada, in data 02/09/2022 e depositata ex art. 133 c.p.c. in pari data;
domanda di risarcimento di danni
patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
pagina 2 di 24 CONCLUSIONI
All'udienza del 06/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/02/2021, citava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Fabriano il rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: Parte_1
“Piaccia al sig. Giudice di Pace di Fabriano, contrariis reiectis, dichiarata la esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art 2051 c.c. o in subordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. per le causali di cui alla narrativa del
presente atto e conseguentemente e per l'effetto condannare lo stesso, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali, subiti dalla sig.ra , pari ad € 2.644,75, a titolo di risarcimento danni, in ogni caso, Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese, competenze
professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.I. come per legge e comunque il tutto entro la
competenza del Giudice adito” (conclusioni rassegnate a pag. 4 dell'atto di citazione).
La difesa di parte attrice (in sintesi e per quanto d'interesse) premetteva che:
- in data 11.07.2018, alle ore 15:20 circa, , alla guida dell'autovettura Audi A4 Controparte_2
targata DP414SN di proprietà di , stava percorrendo la SC denominata Piagge del Controparte_1
Prete, con direzione di marcia Pianello – campo sportivo, quando, in un tratto di strada rettilineo improvvisamente finiva in una insidiosa e non segnalata buca presente sulla corsia di marcia;
- la Polizia Locale di Sassoferrato – intervenuta sul posto, redigeva apposito verbale;
Pt_1
- a causa della buca, il veicolo riportava ingenti danni, quantificati in complessivi € 2.644,75 come da preventivo in atti della (doc. n. 3 all.to fasc. primo grado); Parte_2
- dopo il transito nella buca, il conducente era costretto ad arrestare la marcia a pochi metri di distanza dall'insidia e a far recuperare la macchina da un carro attrezzi;
- la responsabilità del sinistro era da ricondursi ai sensi dell'art. 2051 c.c. al quale Parte_1
Ente proprietario della strada interessata, per omessa custodia, o in subordine ex art. 2043 c.c. (cfr. atto di citazione di primo grado).
Direttamente alla prima udienza del 31.05.2021 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le seguenti e testuali Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi
di cui in narrativa, pagina 3 di 24 in via principale: respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla parte
attrice nel presente giudizio nei confronti del in quanto completamente infondate in fatto ed Parte_1
in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati da parte convenuta nella presente
comparsa di costituzione e risposta, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per
quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adito Giudicante volesse comunque
ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate da parte attrice nel presente
giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti
da parte attrice a seguito dell'evento oggetto di causa, è minore e più modesta di quanto sostenuto in citazione ed
altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che il Signor conducente del Controparte_2
veicolo attoreo, ha quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in
misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente disattenta, imprudente e colposa, a cagionare
l'accadimento oggetto di causa ed i danni subiti dalla Signora nell'occorso, con conseguente Controparte_1
riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che
dovessero essere emesse in favore di parte attrice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente
inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello richiesto e preteso dalla parte attrice stessa.
Con esclusione, per tutti i motivi indicati nel presente atto, di ogni altra e diversa pretesa e domanda che sia
stata avanzata da parte attrice, e con totale disconoscimento di ogni altra tipologia e/o voce di danni o pregiudizi
che vengano rivendicati e/o accampati dalla parte attrice.
Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari” (conclusioni rassegnate a pag. 17-18-19 della comparsa cit.).
La difesa del convenuto, in sintesi e per quanto d'interesse: Pt_1
- contestava la dinamica del sinistro come rappresentata da parte attrice, in quanto mancavano le prove a sostegno che l'evento fosse avvenuto con tali modalità;
- il verbale di sinistro redatto dall'agente di Polizia Municipale intervenuto sul posto non poteva dimostrare la ricostruzione offerta da parte attrice, in quanto postuma e presuntiva, effettuata sulla base degli elementi forniti dai soggetti rinvenuti sul posto;
- la buca era visibile, prevedibile, evitabile, pertanto sussisteva nel caso di specie il caso fortuito,
rappresentato dalla condotta colposa del conducente, idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa pagina 4 di 24 in custodia e danno e ad escludere quindi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c.;
- la buca era visibile, pertanto l'attore avrebbe potuto evitarla;
- infatti il sinistro era avvenuto alle 15:20 circa del mese di luglio, in condizioni quindi di piena visibilità;
- la buca aveva dimensioni importanti (100 cm per 70 cm), quindi poteva essere facilmente avvistata;
- il tratto di strada che il veicolo stava percorrendo era rettilineo;
- il tempo era sereno;
- la buca era prevedibile, per la presenza di apposita segnaletica verticale di strada deformata, pericolo animali selvatici vaganti, limite di velocità di 40 km/h; per cui il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta di guida estremamente prudente;
- la buca era evitabile, in quanto si trovava nella parte sinistra della corsia di marcia del veicolo e se il veicolo avesse circolato in prossimità del margine destro della carreggiata ai sensi dell'art. 143 C.d.S,
non avrebbe danneggiato i cerchi e gli pneumatici posti sulla destra;
- era da escludere anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'Ente convenuto;
- in via subordinata, sussisteva una rilevante quota di responsabilità colposa in capo a CP_2
conducente del veicolo attoreo, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi degli artt. 1227,
[...]
comma 1, c.c. e 2056 c.c.;
- la domanda attorea era infondata anche in termini di quantum debeatur, in quanto mancava la prova che i danni al veicolo erano stati cagionati dal transito sopra la buca per cui è causa e non vi era la prova della congruità dell'importo richiesto, fondato su un mero preventivo di spesa (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 31/05/2021 venivano richiesti e concessi i termini ex art. 320 c.p.c. e alla successiva udienza del 19/07/2021 il Giudice di Pace si riservava sulle richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza 69/2021 del 30.08.2021 il Giudice di
Pace non ammetteva i testimoni richiesti, ammetteva la CTU e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 19.10.2021.
All'udienza del 19.10.2021 il CTU veniva chiamato a rispondere al seguente quesito: Persona_1
“Accerti il CTU lo stato effettivo dei luoghi e della cartellonistica presente la compatibilità del sinistro ed i danni
subiti dalla vettura in conseguenza dell'accadimento”.
L'elaborato peritale definitivo veniva depositato presso la Cancelleria in data 15.02.2022. pagina 5 di 24 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.03.2022, il Giudice di Pace ammetteva il testimone di parte attrice , titolare della carrozzeria che veniva escusso Testimone_1 Parte_2
all'udienza del 21.04.2022; il giudice fissava per la discussione e precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.05.2022, con deposito di note conclusive scritte.
All'udienza del 23.05.2022 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni, ove le parti si riportavano alle rispettive note conclusive depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 84/2022 depositata in data 2.09.2022, il Giudice di Pace di Fabriano condannava il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni Parte_1 Controparte_1
patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 968,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, alle spese di CTU liquidate in € 609,03 come da separato decreto e alle spese del giudizio liquidate in €
1.000,00 oltre accessori (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, il Giudice di Pace di Fabriano
correggeva la sentenza n. 84/2022 per cui “laddove è scritta la somma di 968,31 Euro oltre interessi legali dal
dovuto al saldo si intende sostituita con la somma di 1.936,62 Euro” (cfr. ordinanza in atti).
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava che:
- “relativamente al sinistro veniva prodotta da parte di entrambe le parti processuali copia del rapporto del
sinistro redatta dai Vigili Urbani di Genga”.
- “nel rapporto la strada viene indicata come rettilinea ed invece è tortuosa e stretta come indicato dal Perito
(foto da 1 a 5)”. Per_1
- “E sui fatti veniva ammessa CTU che dava spiegazione della dinamica del sinistro per cui la buca si trovasse
sulla corsia di marcia destra del veicolo, e che, solo successivamente, il veicolo avesse invaso la corsia opposta
deviando la propria marcia a causa della profondità della buca che aveva fatto deviare la traiettoria della
vettura”.
- “Per altro il Perito indica come il cartello dovesse essere posto almeno 150 metri prima del pericolo Per_1
… e certamente esso è stato posto alla stessa altezza della buca e quindi del tutto inidoneo ad avvisare il
conducente”.
- “Per altro i danni erano stati riscontrati dall' (Vigile Urbano) e confermati dal Perito ”. Persona_2 Per_1
- “Parte attorea ha prodotto preventivo ma non è stata emessa fattura della riparazione e dei pezzi sostituiti e
pertanto essendovi usura dei pezzi riduce il risarcimento del danno ad € 968,31 come indicato nella perizia”.
- “Condanna peraltro parte convenuta al risarcimento della perizia che viene liquidata in € 609,03 oltre
accessori”. pagina 6 di 24 - “In diritto appare che la strada fosse in uno stato di dissesto prima che l'attore incorresse nell'incidente che ha
danneggiato la vettura”.
- “L'attore ha avuto un danno da una buca fotografata dal Vigile e di grosse dimensioni 100 cm x 70 Persona_2
cm con una profondità di 10 cm che poteva aver causato i danni descritti anche ad una velocità contenuta, così ci
dice il perito e pertanto il danno doveva essere segnalato ed anche la cartellonistica era posta in malo modo e
sussistendo perciò il difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
- “Deriva da ciò il mancato preavviso del pericolo, obbligo a carico del custode, sussistente e che non era visibile e
percepibile e che peraltro il conducente viaggiasse alla sua destra e che non avesse affatto invaso l'altra corsia
non sussistendo una corresponsabilità nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.”
- “Per tutte le motivazioni sopra esposte condanna al risarcimento del danno il ridotto per le Parte_1
motivazioni esposte nella Ctu” (cfr. motivazione pagg.
3-4 sentenza in atti).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2/03/2023 il ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti Parte_1
e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis,
accogliere, per le causali tutte in esso esposte, l'appello qui interposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 84/2022 del Giudice di Pace di Fabriano, in persona del Dottor Alessandro Strada, emessa e pubblicata il 2
Settembre 2022 all'esito del giudizio rubricato al n. 241/2021, corretta con ordinanza resa in data 7 Novembre
2022, non notificata al sottoscritto procuratore, e per l'effetto, in riforma d'essa,
IN VIA PRINCIPALE
= respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla Signora nel presente Controparte_1
giudizio, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed
enunciati dal ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle Parte_1
diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni
pronunzia conseguenziale.
IN VIA STRETTISSIMAMENTE SUBORDINATA
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento
e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla Signora nel presente giudizio, previa declaratoria di Controparte_1
aver - la medesima odierna Appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e
preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa,
disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe
riguardata in data 11 Luglio 2018 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendente riduzione e pagina 7 di 24 diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056
c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un
importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento
conseguente.
= condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della Parte_1
somma di 4.201,80 Euro (di cui 3.453,90 Euro per sorte, interessi e spese legali e 747,90 Euro per spese di
CTU), oltre alla eventuale registrazione della sentenza di I° grado, versata in forza della provvisoria
esecuzione della sentenza di I° grado e da essa Signora indebitamente percetta per la mancanza Controparte_1
di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà
essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso (docc. 3
- 6).
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di
accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta,
compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il
beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente” (conclusioni rassegnate a pag. 36-37-38 atto di citazione in appello).
In via istruttoria la difesa del appellante ha chiesto l'ammissione della prova per testi Pt_1
formulata con la memoria ex art. 320 c.p.c. e non ammessa in primo grado.
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “errata ricostruzione del fatto;
inesatta valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti;
violazione
dell'art. 2697 c.c. in riferimento al principio di riparto dell'onere probatorio;
violazione degli artt. 115-
116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali”.
In sintesi afferma la difesa del che non è stato dimostrato che l'evento sia Pt_1 Pt_1
effettivamente avvenuto con le modalità indicate da parte attrice in citazione;
infatti il verbale di sinistro redatto dalla Polizia intervenuta può fornire soltanto una ricostruzione postuma e presuntiva, sulla base degli elementi forniti dai soggetti rinvenuti sul posto, essendo l'agente intervenuto in seguito al sinistro;
2) “erronea ricognizione della natura e dello stato della cosa;
impropria e/o errata valutazione della sua
interazione con il contesto fattuale;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa
valutazione delle emergenze processuali;
disapplicazione del principio di causalità per la mancata
pagina 8 di 24 constatazione di carenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
violazione dell'art. 132, n. 4,
c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.”.
In sintesi afferma la difesa del appellante che il Giudice di Pace ha erroneamente Pt_1
applicato i principi in materia di danno cagionato da cose in custodia.
3) “omessa e/o errata ricognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo;
disapplicazione
del principio di causalità; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione
delle emergenze processuali: il tutto in punto di mancata emersione della responsabilità esclusiva del
conducente del veicolo attoreo e di idoneità di questa ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.”.
Ad avviso della difesa del appellante, la causazione del sinistro era da ascriversi alla Pt_1
condotta colposa tenuta dal conducente del veicolo di proprietà di , con Controparte_1
conseguente esclusione (o quanto meno con conseguente importante riduzione) del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c., in quanto nel giudizio di primo grado era emerso che la buca era visibile, prevedibile, evitabile.
4) “omessa e/o errata ricognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo;
disapplicazione del
principio di causalità; violazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle
emergenze processuali;
il tutto in punto di mancata emersione della “responsabilità concorsuale prevalente” del
signor nella produzione dell'evento dannoso;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.: motivo Controparte_2
di impugnazione avanzato in via del tutto subordinata”.
5) “erronea interpretazione della ctu tecnica – quantitativa redatta dal perito in ordine alla Per_1
consistenza e rilevanza dei danni patiti dalla signora in conseguenza del sinistro de quo”. Controparte_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, laddove la domanda attorea fosse provata in punto di an
debeatur, l'unico danno eventualmente rimborsabile a sarebbe quello per i danni Controparte_1
accertati e provati, come quantificato dal CTU, in € 644,00 euro più iva. L'iva però sarebbe da escludere perché non è stata prodotta alcuna fattura nonostante le riparazioni siano state effettuate da quattro anni, perciò deve presumersi che la riparazione sia avvenuta in economia e che l'iva non sia stata assolta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/06/2023 si è costituita in giudizio
[...]
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Rigettare nel merito il gravame in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa, con totale conferma della Sentenza di
pagina 9 di 24 primo grado e con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15%, IVA e C.I. come per legge”
(conclusioni rassegnate a pag. 20-21 della comparsa).
Alla prima udienza del 14.09.2023 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, la difesa del appellante insisteva anche sulle richieste istruttorie, la difesa di parte appellata si Pt_1
opponeva o, in caso di ammissione, insisteva nelle prove articolate in primo grado e non ammesse. Su
richiesta delle parti, veniva fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 13.06.2024 (poi rinviata al 6.02.2025).
In assenza di ulteriore attività si è giunti alla odierna udienza del 06.02.2025.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che i motivi di appello proposti dal siano tutti infondati e come Parte_1
tali vadano rigettati con conseguente conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
pagina 10 di 24 In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016,
n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile e insuperabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve
cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto-
art. 14 CdS), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
pagina 11 di 24 senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto,
e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche
(v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già
Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. pagina 12 di 24 per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass.,
3/12/2002, n. 17152; Cass., 1°/1/2004, n. 19653);
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà
una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre
“non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.
Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso”;
il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì pagina 13 di 24 da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (come il dissesto di una strada) - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051
c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale il pedone avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999;
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n. 12174; Cass., sez.
VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013: nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017, che- in applicazione del richiamato principio – ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un pagina 14 di 24 marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
- Tali principi sono consolidati anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, per la quale “il
caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la
normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla
recedere a mera occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e
sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione
preesistente" (cfr. Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018;
Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità
alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; cfr.
anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, n. 1064, la quale ha escluso la
CP_ responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio,
in quanto la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di tempo e di luogo, sicuramente visibile;
cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11753: nella specie è stata esclusa la responsabilità dell'Ente gestore nell'ipotesi di sinistro su strada accidentata in quanto sia emersa una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si era verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la pagina 15 di 24 ragione esclusiva del fatto dannoso, cfr. Cass. civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente custode per i danni occorsi ad una donna, caduta dopo essere inciampata in una pietra, in quanto era emerso in corso di causa che l'esistenza della pietra sconnessa sul manto stradale era perfettamente visibile,
anche in considerazione dell'ora diurna in cui era avvenuta la caduta, ed inoltre l'attrice, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni,
avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta;
cfr. Cass. Cassazione civile,
sez. VI, 18/01/2017, n. 1231, la quale ha escluso, nella specie, la responsabilità del custode per i danni occorsi ad un uomo inciampato su un gradino di una scala ben illuminata e dotata di corrimano;
cfr.
Cass. Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2016, n. 15718, la quale ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per l'infortunio occorso al danneggiato, inciampato a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso presente all'interno di una struttura sportiva, atteso che, in corso di causa, era emerso che la vittima non aveva posto la dovuta attenzione, tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno).
Orbene alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, venendo al caso in esame, la difesa dell'odierna appellata ha fornito la prova dei presupposti richiesti dall'invocato art. 2051 c.c. mentre il non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito nel senso appena sopra Parte_1
precisato né di un eventuale concorso di colpa del conducente . Controparte_2
Per cui sono infondate le censure mosse dalla difesa del appellante alla decisione del Giudice Pt_1
di Pace che si è conformato ai principi sopra esposti e all'esito di una corretta valutazione delle prove
(orali e documentali) raccolte nel corso del giudizio.
Infatti dalla istruttoria esperita in primo grado risulta accertato che:
- in data 11.07.2018 il conducente , mentre percorreva la strada denominata Controparte_2
Piagge Del Prete con direzione di marcia Pianello – campo sportivo nel Comune di a Pt_1
bordo della autovettura Audi tg DP414SN di proprietà dell'attrice-appellata, subiva la foratura degli pneumatici a causa della presenza di una buca presente sulla corsia di scorrimento.
- La presenza della buca nella corsia di pertinenza della vettura attorea è stata documentalmente dimostrata dalla relazione della Polizia Municipale del intervenuta sul Parte_1
posto a seguito del sinistro e dalla documentazione fotografica allegata alla stessa (cfr. doc. n. 3
pagina 16 di 24 all.to comparsa di costituzione e risposta del e doc. n. 1 all.to atto di citazione: Pt_1
relazione incidente stradale Polizia Municipale e relativi rilievi fotografici). Parte_1
- In particolare, il Sov.te di Polizia Municipale , nella relazione faceva presente Persona_3
che: “il giorno 11 luglio dell'anno 2018 , alle ore 15:20 ciurca in il signor Pt_1 Controparte_2
alla guida del veicolo Audi targato DP414SN nel percorrere la strada comunale denominata Piagge del
Prete con direzione di marcia Pianello – campo sportivo, in un tratto di strada rettilineo , impattava con
una buca presente sulla corsia di scorrimento di forma irregolare delle dimensioni di cm 100 x cm 70 ed
un'altezza di cm 10 (vedere foto allegate). A seguito dell'evento il veicolo si fermava poco più avanti
sulla sinistra nella parte opposta di scorrimento in quanto risultavano danneggiati i pneumatici destri
ed un cerchio;
danni visibili (rif. Foto). Il veicolo veniva ritirato dal conducente per mezzo di apposito
carro - attrezzi”. (cfr. relazione sub doc. n. 1 all.to atto di citazione di primo grado). Dalle
fotografie suddette si evince la presenza di una buca nella corsia di pertinenza occupata dall'autovettura guidata dal e di proprietà di . CP_2 Controparte_1
Orbene -nel caso di specie- la relazione dell'agente intervenuto è precisa e completa e la sua ricostruzione, come ricavabile dalla relazione, è attendibile posto che l'agente ha ispezionato lo stato dei luoghi lo stesso giorno del sinistro e lo ha fotografato.
A confermare la dinamica del sinistro, si richiama la CTU del dott. , nella quale viene Per_1
precisato, anche attraverso documentazione fotografica, che la buca (lunga circa 70 cm e profonda circa 9-10 cm) si trovava sulla corsia di marcia destra del veicolo, e che, la strada, indicata come rettilinea nel rapporto dei vigili, invece come correttamente affermato dal Giudice di Pace, è tortuosa e stretta come si può riscontrare dalle fotografie prodotte dal perito (foto da 1 a 5). Per_1
Il perito spiega, per quanto riguarda lo stato dei luoghi, di poter escludere dalle fotografie Per_1
che esso sia stato modificato nell'intervallo di poco più di tre anni (trascorsi tra la data del fatto, luglio
2018, e la data della perizia, novembre 2021).
La carreggiata, in assenza di segnaletica orizzontale come all'epoca del fatto, è delimitata dal margine asfaltato, a ridosso del ciglio erboso.
Vi è la presenza di segnaletica verticale di “inizio limite 40 km” e di “pericolo attraversamento animali” (foto 1). Il fondo stradale asfaltato, come all'epoca del fatto, si presenta in mediocri condizioni, con fessurazioni estese a tutta la superficie, cedimenti localizzati con la formazione di buche evidentemente richiuse con interventi puntuali di riasfaltatura (foto 3 e 4). La foto numero 4
rappresenta la zona in cui era presente quella buca individuata dalla polizia locale (foto numero 6), a pagina 17 di 24 ridosso dell'ulteriore segnaletica verticale “pericolo dosso e cunetta”. L'agente intervenuto indicava le dimensioni della buca in 70 per 100 per 10 cm (lunghezza per larghezza per profondità), le stesse dimensioni che si ricavano dalle foto di cui all'allegato 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice - la cui ricostruzione è stata confermata dall'agente intervenuto sul posto e dal CTU - con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello verranno trattati congiuntamente perché strettamente connessi;
anch'essi si ritengono infondati e vanno rigettati.
Il Giudice di Pace ha valutato correttamente le risultanze probatorie (sia documentali dei Vigili
intervenuti nell'immediatezza del sinistro che della CTU) così come richiamate in sentenza e correttamente ha ritenuto sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
Infatti le risultanze istruttorie (adeguatamente valutate dal Giudice di pace, sia pur con motivazione sintetica) hanno consentito di accertare in fatto che i danni causati all'autovettura di proprietà di siano causalmente riconducibili alla buca presente nel manto stradale, sulla quale Controparte_1
hanno impattato le ruote anteriore e posteriore destra dell'autovettura.
A confermare la compatibilità causale dei danni richiesti in risarcimento rispetto alla dinamica del sinistro, si richiama la CTU del dott. , nella quale viene precisato che, rispetto “alla Per_1
compatibilità del sinistro, per quanto specificato al paragrafo tre, quello risulta tale per le dimensioni
(profondità) della buca che, al momento dell'uscita, sollecitava longitudinalmente (in senso antero-posteriore) il
complesso “pneumatico - ruota – sospensione”, danneggiando direttamente il primo e il secondo (foto numeri 11,
12 e 13) ed indirettamente gli elementi della sospensione (progettata per assorbire sollecitazioni verticali).
Abbiamo verificato come la velocità di marcia non doveva essere particolarmente elevata, sebbene ai limiti del
massimo consentito” (cfr. pag. 13 CTU).
Infatti spiega il perito, “le foto allegate al rapporto della polizia locale e la descrizione resa alla voce “danni
visibili” documentano danni a carico degli pneumatici di destra – entrambi - e del cerchione anteriore (cfr. foto
nn. 11-13). La vettura avrebbe riportato danni anche agli elementi della sospensione anteriore destra: braccio
oscillante, braccio oscillante inferiore e montante. Considerando il tipo di sollecitazione (entrata/uscita da una
buca profonda 10 cm e lunga 70) ed i danni anche ad elementi strutturali della sospensione (i bracci ed il
montante), l'impatto poteva senz'altro produrli anche ad una velocità prossima al limite vigente (40 km/h).
Sapendo che il conducente ha sopravanzato la buca di circa 30 m (al massimo), ipotizzando una
percezione/reazione nell'arco di 1,5 secondi (per l'inattesa sollecitazione e il pericolo non preventivamente pagina 18 di 24 percepibile) ed una decelerazione media (f = 0,5), la velocità in marcia poteva essere “all'incirca” nell'ordine dei
40-45 km/h, entro il limite o appena superiore (eventualmente compresa entro la tolleranza dei 5 km/h)” (cfr.
CTU agli atti).
La compatibilità causale dei danni subiti dall'autovettura di è provata, altresì, dalle Controparte_1
dichiarazioni testimoniali del teste di parte attrice , che escusso all'udienza del Testimone_1
21.04.2022, nel rispondere affermativamente al capitolo di prova n. 7-8-9 della memoria ex art. 320 cpc di parte attrice, ha confermato di essere giunto con il carro-attrezzi sul posto del sinistro e che la vettura era danneggiata al cerchio anteriore e ad entrambi gli pneumatici del lato destro;
poi, nel confermare il preventivo che gli veniva mostrato, rilevava come fosse stato indicato solo uno pneumatico danneggiato (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
Il non ha fornito la prova dell'esistenza di caso fortuito ovvero i presupposti di cui Pt_1
all'invocato art. 1227 c.c. idonei ad escludere o limitare la responsabilità dell'Ente ex art 2051 c.c.
Pertanto il G.d.P ha correttamente escluso una corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro e del danni ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Tutti gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno, dunque, provato come nessun comportamento negligente possa essere imputato al conducente del veicolo attoreo, tanto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
La presenza della buca e le sue caratteristiche - di ampia dimensione, posta al centro della corsia di pertinenza del conducente - è provata non solo dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto degli agenti di Polizia Locale, ma anche dalla CTU.
Se è vero che l'ampiezza della buca possa rendere il dissesto visibile agli occhi del conducente, che, di conseguenza, deve tenere un comportamento prudente, è incontestabile che, per le dimensioni della buca e la posizione in cui essa si trovava, lungo la corsia di pertinenza di Controparte_2
nessuna colpa possa essere addebitata all'odierna appellata idonea ad escludere la presunzione di responsabilità in capo all'Ente (né è stato dimostrato che il conducente procedesse ad alta velocità e/o ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, anzi al contrario, come precisato sopra, il CTU ha rilevato che l'impatto con la buca poteva produrre i danni oggetto della domanda risarcitoria anche ad una velocità prossima al limite vigne tedi 40 Km/h e che la velocità tenuta dal conducente poteva essere all'incirca nell'ordine dei 40-45 Km/h).
pagina 19 di 24 Pertanto, il Giudice di Pace, nel valutare il comportamento del conducente dell'autovettura di proprietà attorea, ha correttamente tenuto in considerazione le seguenti Controparte_2
risultanze istruttorie:
- la presenza dell'ampia buca che occupava parte della corsia di pertinenza;
-la presenza di un cartello di pericolo “strada dissestata” posto in prossimità del pericolo e non 150
metri prima, come prescritto dall'art. 81, co. 7, Reg. Att. C.d.S. (che prevede che: “7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato”).
Dette circostanze, nel valutare la condotta del danneggiato non possono che escludere il contestato
(ma ivi non dimostrato) asserito concorso del conducente della vettura nella causazione del sinistro per cui è causa.
Pertanto correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrata la sussistenza di una responsabilità
ex art. 2051 c.c. in capo al con conseguente infondatezza del secondo, del terzo e del Parte_1
quarto motivo di appello.
Va parimenti rigettato perché infondato il quinto motivo di appello relativo al danno e alla sua quantificazione.
Il Giudice di Pace ha ritenuto accertato non solo il danno ma anche la relativa quantificazione sulla base del rapporto dell'agente intervenuto, del perito , del preventivo prodotto, della Per_1
deposizione del testimone e delle fotografie depositate (nella sentenza si legge Parte_2
testualmente: “per altro i danni erano stati riscontrati dall' e confermati dal perito Persona_2 Persona_4
. Parte attorea ha prodotto preventivo ma non è stata emessa fattura della riparazione e dei pezzi Per_1
sostituiti e pertanto essendovi usura dei pezzi riduce il risarcimento del danno ad € 968,31 come indicato nella
perizia”. A seguito di istanza di correzione di errore materiale, poi il Giudice di Pace aveva corretto la sentenza n. 84/2022 sostituendo la somma di € 968,31 con la somma di € 1936,62.
Ha accolto così la domanda attorea limitatamente però all'importo di E. 1936,62 con esclusione dell'IVA ( aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito quantificabile Controparte_1
in complessivi € 2.644,75, ovvero pari alle spese indicate nel preventivo in atti, cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione comprensiva dell'Iva).
Il Giudice di Pace si è pertanto conformato alla quantificazione del danno effettuata dal CTU nella perizia in atti di 1.936,62 (oltre iva che però non è stata riconosciuta).
pagina 20 di 24 Il CTU ha spiegato che, a differenza dell'importo indicato nel preventivo, i costi dei pezzi soggetti ad usura (riferimenti nn. 4: forcella ammortizzatore anteriore destro, 5: Forcella ammortizzatore anteriore sinistro, 6: ammortizzatore anteriore destro;
7. ammortizzatore anteriore sinistro;
9. Pneumatico: 2 al
50%) sono stati decurtati del 50%.
Il suddetto accertamento resiste alle censure del appellante per le motivazioni che seguono. Pt_1
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati essendo diverso solamente il regime degli interessi (tra le varie,
cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740; Cass. 2010 n. 1688 e fra le più recenti Cass. 2021 n. 2179 e Cass. 2023 n.
5259. Con quest'ultima Sentenza la S.C. “ha affermato che “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc
individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni
patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il
vinculum iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del
danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è
titolare.” La Suprema Corte richiama anche il proprio precedente Cass. 27129/2021).
Sempre in diritto va rilevato – con riferimento al valore probatorio del preventivo di spese del carrozziere- che secondo la S.C. occorre, che il preventivo venga accompagnato da altra
documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti.
Con l'ordinanza n. 27624/2020, la Cassazione ha anche precisato che, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno, oltre che del fatto denunciato, il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da
considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 36900/2021).
Orbene il Giudice di Pace si è attenuto ai suddetti principi.
pagina 21 di 24 Il preventivo di spesa prodotto dalla difesa di è dettagliato in quanto contiene Controparte_1
l'elenco preciso delle singole voci di danno (ovvero in esso sono descritte le riparazioni, i ricambi e specificate le ore di manodopera).
Il suddetto preventivo è stato confermato dal teste , titolare della Testimone_1 Parte_3
il quale, sentito all'udienza del 21.04.2022, come già detto sopra, nel rispondere
[...]
affermativamente ai capitoli di prova n. 7-8-9 della memoria ex art. 320 cpc di parte attrice, ha confermato di essere giunto con il carro-attrezzi sul posto del sinistro e che la vettura era danneggiata al cerchio anteriore e ad entrambi gli pneumatici del lato destro;
poi, nel confermare il preventivo che gli veniva mostrato, rilevava come fosse stato indicato solo uno pneumatico danneggiato (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
In realtà che gli pneumatici danneggiati fossero entrambi quelli del lato destro si evince dalle fotografie prodotte in allegato alla relazione dell'agente intervenuto, che specifica: “a seguito dell'evento
il veicolo si fermava poco più avanti sulla sinistra, nella parte opposta di scorrimento in quanto risultavano
danneggiati i pneumatici destri ed un cerchio;
danni visibili (rif. Foto)”.
L'agente della polizia locale come, infatti, dallo stesso dichiarato in sede di relazione, intervenuto sul posto, aveva potuto solamente verbalizzare i danni visibili ai suoi occhi, senza per ciò escludere l'esistenza di altri danni.
Gli altri danni riportati dall'autovettura e descritti nel preventivo in atti, potevano invece essere accertati attraverso indagini strumentali, non esperibili certamente da un agente sul posto, che non ne ha la competenza. Infatti, i danni riportati dall'autovettura dell'attrice potevano essere rilevati, da personale specializzato, come poi avvenuto nell'autocarrozzeria dove il carro attrezzi ha portato l'auto dopo il soccorso e confermato dal citato teste esaminato, , che confermava, in Testimone_1
risposta al capitolo 8, le voci di danno indicate nel preventivo (cfr. verbale udienza 21.04.2022).
In realtà, l'ammissione e la successiva escussione del testimone avvenuta all'esito della Parte_2
CTU, è possibile e lecita, in quanto la parte attrice ne aveva fatto tempestivamente richiesta in sede di memorie ex art. 320 c.p.c. Costituisce, poi, una facoltà del Giudice ammettere una CTU e poi,
successivamente, ammettere delle prove orali ritenute rilevanti.
Quindi come correttamente ritenuto dal Giudice di prime Cure, la prova di tutti danni subiti dall'autovettura di in seguito al sinistro, si rinviene: Controparte_1
- nel preventivo prodotto, in cui sono dettagliatamente descritte le riparazioni, i ricambi e specificate le ore di manodopera;
pagina 22 di 24 - nel verbale dell'agente di Polizia Municipale intervenuto subito dopo il sinistro che Persona_3
ha accertato il danno subito dalla vettura dell'attrice, visibile;
-nelle rappresentazioni fotografiche effettuate dallo stesso verbalizzante;
-nella perizia del CTU;
-nelle dichiarazioni testimoniali del teste dell' , presso la quale Parte_2 Parte_2
l'autovettura danneggiata era stata portata dal carroattrezzi dopo il sinistro.
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di I grado integralmente confermata.
Le spese di questo secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza del Pt_1
appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato, come da dispositivo in base al DM n. 147 del
13/08/2022 - valori medi – tenuto conto del valore della controversia (pari ad E. 4201,80 per cui lo scaglione è quello da E. 1101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte
(per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e anche quello relativo alla fase decisoria viene ridotto al 50% in ragione dell'attività
svolta in relazione al rito prescelto) (il difensore dell'appellata ha depositato nota Controparte_1
spese relativa al secondo grado di giudizio in data 5.06.2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1397/2023, disattesa ogni altra domanda e/o eccezione così decide:
RIGETTA
L'appello proposto dal perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto
CONFERMA
la sentenza ivi impugnata n. 84/2022 del Giudice di Pace di Fabriano;
CONDANNA
il appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo giudizio, che Pt_1
si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 1701,00 a titolo di compenso professionale,
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co.
bis, d.p.r. cit. , se dovuto. pagina 23 di 24 Ancona 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 24 di 24