Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Enza Intoccia.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Isabella Barsotti.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
2) affida congiuntamente i figli minori, e , ad entrambi i genitori che Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la respon it di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento paritario dei due figli minori presso entrambi i genitori, omologando gli accordi già intervenuti tra i genitori e già in esecuzione, secondo il seguente calendario: i. i figli trascorreranno con la madre le giornate dal sabato mattina al martedì mattina, quando la stessa li riaccompagnerà a scuola;
ii. i figli trascorreranno con il padre le giornate dal martedì dopo la scuola 4 sino al giovedì quando lo stesso li riaccompagnerà a scuola;
iii. i figli trascorreranno con la madre le giornate giovedì dopo la scuola al sabato mattina, quando la stessa li riaccompagnerà dal padre;
iv. proseguendo con l'alternanza suindicata nel decorso naturale delle settimane;
5) in conformità al collocamento paritario i genitori concordano, nell'esclusivo interesse di e Per_1
e compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi, che il criterio Persona_2 erà le festività e le ferie, ovvero: - i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre;
il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre. Il criterio dell'alternanza regolerà tutte le altre festività religiose e civile riconosciute;
- il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma i figli trascorreranno la giornata con la madre, mentre il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, i figli trascorreranno la giornata con il padre;
- ciascun genitore terrà con sé e Per_1
rispettivamente nei giorni del loro compleanno ad anni alterni;
- durante le vacanz li Per_2
e trascorreranno una settimana consecutiva con la madre ed una con il padre, nel Per_1 Per_2 os gli stessi sospenderanno l'attività in comune, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
6) in ragione dell'affidamento congiunto con collocamento paritario dei figli minori presso entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno al mantenimento diretto della prole senza corresponsione del contributo ordinario al mantenimento mensile, a partire dalla data della presente domanda giudiziale. 5 Saranno ripartite al 50% le spese straordinarie, per le quali si rinvia integralmente alle Linee Guida sul contributo al mantenimento dei figli, del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Gli stessi dichiarano di aver posto in vendita l'immobile familiare di Largo Guido Rossa n.15, in Cerveteri (Rm) attualmente in Pt_ uso alla signora e che, una volta perfezionata la compravendita, la RA acquisterà Parte_1 con i proventi della sua quota un nuovo immobile nelle vicinanze;
8) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 31.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso