TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3189/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3189/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Gaboardi
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ferretti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 23.07.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 01.10.2010 in Guidonia
ON (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Guidonia ON (RM) alla parte I, n. 65, anno 2010 e che dal matrimonio
è nato un unico figlio, (nato a [...], [...]), hanno rappresentato Persona_1 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 26.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1. “Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Per_1
Guidonia, Via Trento n.62; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3) il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 con rientro presso l'abitazione della madre alle ore
21,30; il fine settimana, a settimane alterne, il padre preleverà il figlio dall'abitazione della madre alle ore 18,00 del venerdì per ivi ricondurlo alle ore 21,30 della domenica;
4) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con i figli secondo il seguente criterio: 1) alternativamente, durante il periodo delle festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno a partire dall'anno 2024 il 24 e il 31 dicembre ed il giorno della Pasqua con il padre/ madre, mentre il 25 dicembre,1°gennaio ed il giorno del lunedì dell'Angelo con la madre/padre, e così alternativamente per gli anni successivi;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ferme restando le altre modalità di frequentazione. Nel caso in cui vi sia la possibilità di fruire di ulteriori giorni di ferie nel corso dell'anno da parte di uno dei coniugi, gli stessi prestano l'assenso alla fruizione di un ulteriore periodo di vacanza, anche in deroga alle modalità ordinarie di frequentazione, compatibilmente con gli impegni del figlio.
In occasione delle altre festività infrasettimanali, alternativamente il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio il giorno del rispettivo compleanno, anche in deroga alle ordinarie modalità di frequentazione.
5. La madre accompagnerà il figlio nelle ore pomeridiane e per tre volte a Per_1 settimana presso la Martial Fitness Palace in Guidonia ove lo stesso pratica il Karate, nonché il sabato mattina presso la piscina comunale di Guidonia ove il bambino pratica il nuoto;
6. Il Sig. verserà alla OR , tramite accredito in c/c, entro e non Per_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno come da indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio Individuato dal Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto tra Il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Tivoli recante data 29/10/2018,
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della Sig.ra con Parte_1 quanto in essa contenuto, poiché genitore collocatario del figlio minore. La medesima provvederà ad accollarsi per intero il mutuo acceso sull'immobile suddetto, attualmente cointestato ad entrambi i coniugi, con conseguente intestazione dell'immobile solo a
. A tal uopo Il Sig. esprime consenso favorevole al Parte_1 Controparte_1 trasferimento della propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, in favore della moglie, da cui si allontanerà entro il mese di ottobre 2024. Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Guidonia ON, Località Villalba, Via Trento
n.62 e, precisamente, alla Sezione LEF, Foglio 23, part.286, sub 102 (appartamento e soffitta) e sub 52 (posto auto):
9. L'assegno unico attualmente di Euro 50,00 mensili, erogato dall'INPS, resterà per intero a disposizione della madre.
10. I coniugi, di comune accordo, provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 8) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Deve, dunque, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, e considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 01.10.2010 in Guidonia ON (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Guidonia ON (RM) alla parte I, n. 65, anno 2010, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3189/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Gaboardi
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ferretti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 23.07.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 01.10.2010 in Guidonia
ON (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Guidonia ON (RM) alla parte I, n. 65, anno 2010 e che dal matrimonio
è nato un unico figlio, (nato a [...], [...]), hanno rappresentato Persona_1 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 26.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1. “Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Per_1
Guidonia, Via Trento n.62; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3) il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 con rientro presso l'abitazione della madre alle ore
21,30; il fine settimana, a settimane alterne, il padre preleverà il figlio dall'abitazione della madre alle ore 18,00 del venerdì per ivi ricondurlo alle ore 21,30 della domenica;
4) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con i figli secondo il seguente criterio: 1) alternativamente, durante il periodo delle festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno a partire dall'anno 2024 il 24 e il 31 dicembre ed il giorno della Pasqua con il padre/ madre, mentre il 25 dicembre,1°gennaio ed il giorno del lunedì dell'Angelo con la madre/padre, e così alternativamente per gli anni successivi;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ferme restando le altre modalità di frequentazione. Nel caso in cui vi sia la possibilità di fruire di ulteriori giorni di ferie nel corso dell'anno da parte di uno dei coniugi, gli stessi prestano l'assenso alla fruizione di un ulteriore periodo di vacanza, anche in deroga alle modalità ordinarie di frequentazione, compatibilmente con gli impegni del figlio.
In occasione delle altre festività infrasettimanali, alternativamente il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio il giorno del rispettivo compleanno, anche in deroga alle ordinarie modalità di frequentazione.
5. La madre accompagnerà il figlio nelle ore pomeridiane e per tre volte a Per_1 settimana presso la Martial Fitness Palace in Guidonia ove lo stesso pratica il Karate, nonché il sabato mattina presso la piscina comunale di Guidonia ove il bambino pratica il nuoto;
6. Il Sig. verserà alla OR , tramite accredito in c/c, entro e non Per_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno come da indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio Individuato dal Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto tra Il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Tivoli recante data 29/10/2018,
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della Sig.ra con Parte_1 quanto in essa contenuto, poiché genitore collocatario del figlio minore. La medesima provvederà ad accollarsi per intero il mutuo acceso sull'immobile suddetto, attualmente cointestato ad entrambi i coniugi, con conseguente intestazione dell'immobile solo a
. A tal uopo Il Sig. esprime consenso favorevole al Parte_1 Controparte_1 trasferimento della propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, in favore della moglie, da cui si allontanerà entro il mese di ottobre 2024. Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Guidonia ON, Località Villalba, Via Trento
n.62 e, precisamente, alla Sezione LEF, Foglio 23, part.286, sub 102 (appartamento e soffitta) e sub 52 (posto auto):
9. L'assegno unico attualmente di Euro 50,00 mensili, erogato dall'INPS, resterà per intero a disposizione della madre.
10. I coniugi, di comune accordo, provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 8) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Deve, dunque, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, e considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 01.10.2010 in Guidonia ON (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Guidonia ON (RM) alla parte I, n. 65, anno 2010, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia