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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 43 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Forte
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Carla Babusci;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nata la figlia (il 21/07/2023) - chiedeva al Tribunale CP_1 Per_1 di regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
Si costituiva in giudizio, in data 26.07.2025, il resistente rappresentando CP_1
l'intervenuto accordo tra le parti per la definizione del giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente.
Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********************
Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti sopraindicate è inteso a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento, collocamento, diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c. [secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta ed alla quale si rimanda;
le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire la figlia minore degli istanti.
Sia i profili attinenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita della minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
2 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore della coppia (nata il Per_1
21/07/2023), e le ulteriori statuizioni adottate, come da accordo di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente, quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta;
- compensa le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 43 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Forte
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Carla Babusci;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nata la figlia (il 21/07/2023) - chiedeva al Tribunale CP_1 Per_1 di regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
Si costituiva in giudizio, in data 26.07.2025, il resistente rappresentando CP_1
l'intervenuto accordo tra le parti per la definizione del giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente.
Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********************
Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti sopraindicate è inteso a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento, collocamento, diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c. [secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta ed alla quale si rimanda;
le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire la figlia minore degli istanti.
Sia i profili attinenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita della minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
2 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore della coppia (nata il Per_1
21/07/2023), e le ulteriori statuizioni adottate, come da accordo di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.07.2025 e depositata telematicamente, quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta;
- compensa le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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