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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7030/ 2024 TRA
C.F. ( ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 06/05/1967 rappresentata e difesa dall'avv. CESARANO MARIA GRAZIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Rajola,19- Castellammare di Stabia - NA Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. STEFANO AZZANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il
1 presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto il riconoscimento della prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Fissata la comparizione delle parti l' nel costituirsi in Controparte_2 giudizio chiedeva il rigetto della domanda. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Ed Controparte_3 invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se CP_1 il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1 ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato CP_1 legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile,
2 sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero dell'Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico- legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Quando al caso in esame, la domanda è risultata infondata e non deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono ed in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, come integrate dai chiarimenti disposti. Preliminarmente questo giudicante precisa che il consulente tecnico , a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - non raggiunge la soglia di invalidità richiesta dalla legge per la prestazione in parola ( cfr. relazione in atti). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso che quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento del diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
3 p.t.. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, considerata anche la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' CP_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
- compensa fra le parti le spese di lite;
- è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata, data deposito IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7030/ 2024 TRA
C.F. ( ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 06/05/1967 rappresentata e difesa dall'avv. CESARANO MARIA GRAZIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Rajola,19- Castellammare di Stabia - NA Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. STEFANO AZZANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il
1 presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto il riconoscimento della prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Fissata la comparizione delle parti l' nel costituirsi in Controparte_2 giudizio chiedeva il rigetto della domanda. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Ed Controparte_3 invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se CP_1 il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1 ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato CP_1 legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile,
2 sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero dell'Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico- legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Quando al caso in esame, la domanda è risultata infondata e non deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono ed in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, come integrate dai chiarimenti disposti. Preliminarmente questo giudicante precisa che il consulente tecnico , a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - non raggiunge la soglia di invalidità richiesta dalla legge per la prestazione in parola ( cfr. relazione in atti). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso che quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento del diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
3 p.t.. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, considerata anche la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' CP_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
- compensa fra le parti le spese di lite;
- è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata, data deposito IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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