Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE VENEZIA – SEZIONE LAVORO
Il GL dr.ssa Margherita Bortolaso
nella causa n. 1623/2024 RG tra l'avv. Giovanni Carnevali Parte_1
contro e con gli avv.ti Michele Petriello e Controparte_1 CP_2 Parte_2 [...]
e con avv. Stefano Fioramonti Controparte_3 Controparte_4
e on avv.ti Alfonso Piccolo e Lorenzo Macchi CP_5 Controparte_6
con avv. Lucia Casella CP_7
con avv. Giovanni Scudier Controparte_8 con la chiamata in causa di con avv Cristiano Alessandri Controparte_9
– con avv. Francesco Napolitano CP_10 Controparte_11
con avv. Laura Opilio Controparte_12
in punto: infortunio sul lavoro a scioglimento della riserva formulata all' odierna udienza ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La controversia - radicata con ricorso ex art 414 cpc depositato il 9.8.2024 - riguarda infortunio sul lavoro occorso a il 23.5.2023 presso il cantiere “Restyling” del centro Commerciale “Porte di Mestre” Parte_1
quale dipendente a termine con mansioni di operaio della consistito nella caduta a terra dall' indicata CP_13
altezza di 5 mt durante la posa di lamiere di un solaio interpiano nell' ambito di lavori di posa in opera di Co carpenteria metallica conferiti in subappalto a da a sua volta appaltatrice da CP_5 Controparte_1
CP_ con conseguenti gravi lesioni permanenti, stimate in ambito nell' 88% e per le quali pende processo penale.
Co Il lavoratore infortunato ha agito verso la datrice di lavoro e relativo l.r. la committente Controparte_4
affidataria dei lavori e relativo l.r. , l' impresa esecutrice e Controparte_1 Controparte_15 CP_5
relativo l.r. , nonché e in veste rispettivamente di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
responsabile dei lavori e CSP, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e differenziale non CP_ patrimoniale per complessivi euro 1.321.465,43, al netto di rendita di tot euro 1.048.347,35 di cui per biologico (valore capitale) euro 393.399,64.
Si sono costituiti tutti i convenuti e altresì, a seguito di chiamata in causa, (su Controparte_9
( su chiamata e ), contestando la pretesa attorea nel merito, ciascuno Controparte_12 CP_7 CP_8 rispetto al profilo di responsabilità rispettivamente ascritto, e in punto quantum, ed eccependo in via preliminare l' incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia.
*****
Il rilievo, preliminare e assorbente, di incompetenza territoriale è fondato poiché non opera alcuno dei criteri atti a radicare ex art 413 cpc la competenza, funzionale e inderogabile, del Tribunale adito:
Co
- non la sede legale dell' azienda datrice di lavoro, avendo sede in AR;
- non il luogo di costituzione del rapporto di lavoro, non avendo la lettera di assunzione doc 1 ric collegamento alcuno con luogo ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Venezia, e nulla essendo allegato al riguardo;
- non il foro della dipendenza in quanto l' infortunio si è sì verificato presso il cantiere denominato
“Restyling” del centro Commerciale “Porte di Mestre”, sito in 30174 Venezia-Mestre, Via Don Federico
Tosatton.22, ma, anche ammesso che ivi la datrice di lavoro disponesse di un nucleo di beni strumentali all'attività di impresa integrante dipendenza, la stessa alla data del deposito del ricorso ( 9.8.2024) era in ogni caso pacificamente cessata da oltre sei mesi, smantellata a seguito di conclusione dei lavori nel novembre 2023.
Nessuno dei criteri previsti radica dunque la competenza di questo Tribunale.
Il Tribunale competente è quello di AR .
Attesa la natura della pronuncia e avendo il ricorrente in sede di odierna prima udienza prontamente aderito al rilievo di incompetenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
1. dichiara l' incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro di Venezia a conoscere della controversia essendo competente il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di AR;
2. concede termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione davanti al giudice competente;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Venezia, 13.2.2025.
Il GL dr.ssa Margherita Bortolaso