Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari del Foro di Modena, come da delega allegata al ricorso, e presso il cui studio a Modena, sito in Corso Duomo n. 20, elegge il proprio domicilio, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Modena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del Decreto emesso dalla Questura di Modena in data 09.06.2021 e notificato il 29.06.2021, che ha rigettato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 21 luglio 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino albanese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Modena ha rigettato la sua domanda presentata il 18 maggio 2019 di rinnovo del permesso di soggiorno per minore età rilasciato nel 2017, con conversione per motivi di lavoro subordinato.
2. Queste le motivazioni del rigetto nell’atto del Questore: “ VISTO che il cittadino albanese -OMISSIS-, . . . è entrato in Italia il 15 aprile 2017 ed è stato autorizzato a soggiornare in territorio nazionale prima per "minore età" e successivamente per attesa occupazione fino al 2 maggio 2019; VISTA l'istanza di rinnovo, presentata tramite l'ente poste il 18 maggio 2019 questa volta per lavoro subordinato; CONSIDERATO che il cittadino straniero tra il 10 agosto 2019 al 22 maggio 2020 è stato denunciato per furto aggravato, rissa, porto d'armi o oggetti atti ad offendere, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, tentato omicidio e lesioni personali; CONSIDERATO che il 5 febbraio 2021 allo stesso è stato notificato l'Avviso Orale; CONSIDERATO che l'emissione della misura preventiva, nel caso di specie nella forma dell'Avviso Orale, presuppone la concreta sussistenza di elementi di fatto da indurre a ritenere l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie previste dal precedente art. 1, del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ossia persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità; CONSIDERATO che -OMISSIS-, con il suo comportamento, ha espresso una capacità e propensione a delinquere concreta ed attuale, un mancato inserimento nel contesto sociale italiano, che contrasta con i motivi per cui è stato richiesto il soggiorno; CONSIDERATO che il medesimo, pur avendo ottenuto un titolo nel 2017, per minore età e rinnovato in ultimo fino al 2 maggio 2019, non ha dimostrato il minimo interesse ad integrarsi nel nostro ambiente né ad adeguarsi ad uno stile di vita consono ai principi del quieto vivere civile; CONSIDERATO l'art. 6, comma 5, D.Lgs. 286/98. che consente la permanenza sul territorio nazionale a quegli stranieri che sono in grado di documentare un reddito minimo, derivante da fonte lecita, che permetta loro un sostentamento dignitoso al fine di non favorire la produzione di eventuali redditi derivanti da attività illecite; CONSIDERATO che ad oggi il cittadino straniero non percepisce alcun reddito; CONSIDERATO che nel bilanciamento degli interessi contrapposti. l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine sicurezza pubblica è prevalente rispetto all'interesse del cittadino straniero a proseguire il suo soggiorno in Italia; CONSIDERATO che lo straniero ha dimostrato la volontà di non inserirsi nel tessuto sociale e di rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica dello Stato; CONSIDERATO che il cittadino straniero è entrato sul territorio nazionale nel 2017 e non ha alcun riferimento familiare sul territorio; PRESO ATTO che la natura vincolata del provvedimento, come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, comporta il rigetto della censura relativa alle carenze partecipative e alla violazione dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, "non potendo essere diverso l'esito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: “ Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”: l’atto impugnato sarebbe afflitto da plurimi indici sintomatici di eccesso di potere, dalla contraddittorietà con il precedente provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno, nonostante fosse già stato condannato, alla omessa valutazione dell’effettiva pericolosità sociale, che l’Amministrazione dovrebbe effettuare “caso per caso” in una valutazione complessiva della posizione dell’istante “ che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante ”, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U. n. 286 del 1998, tenendo conto altresì dell’esigenza di tutela del nucleo familiare del richiedente permesso di soggiorno per riunificazione familiare come prescritto dall’art. 5, comma 5, del medesimo testo unico (secondo principi più volte riaffermati dalla Corte di Giustizia europea in base all'art. 27, comma 2, della direttiva n. 38 del 2004). L’Amministrazione non avrebbe dovuto attribuire automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno all'unico precedente penale del ricorrente, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della posizione dello stesso, tenendo conto sia della lunga durata della permanenza dell’interessato nel Territorio italiano, dei legami ivi creati e dell’effettivo inserimento socio-lavorativo (il ricorrente avrebbe una stabile situazione economica, “ invero lavora a tempo pieno con contratto di apprendistato in qualità di cameriere ” (cfr. doc. allegato n. 5, lettera di assunzione come apprendista cameriere in data 14 giugno 2021 proveniente dalla ditta -OMISSIS-), valutando a tal fine anche i redditi da questo prodotti nonché di favorevoli elementi sopravvenuti, dall’altra della effettiva gravità dei reati commessi nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite dalla Legge n. 241/90. Peraltro il procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS-era ancora in corso, sicché non era stata ancora accertata la sua responsabilità.
4. L’Amministrazione dell’interno si è costituita a resistere in giudizio e ha depositato documenti (con la relazione amministrativa) in data 23 agosto 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 9 settembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 408/2021 del 9-10 settembre 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, specie in riferimento alla accertata esistenza di plurimi elementi denotanti la pericolosità sociale del cittadino di nazionalità albanese odierno ricorrente (denunce e segnalazioni per gravi reati quali: tentato omicidio, furto aggravato, lesioni personali, porto abusivo d’arma, tutte avvenute nel periodo 10/8/2019-18/5/2020) ”).
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di settembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. In data 26 gennaio 2025 l’avv. Ascari ha depositato una dichiarazione di sussistenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che DE Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”).
8. Nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 26 febbraio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
9. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza dell’11 giugno 2025, nella quale, nuovamente, è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
10. Ritiene il Collegio che la generica e immotivata dichiarazione di permanenza di un interesse alla decisione di merito, come depositata dal procuratore del ricorrente, non sia idonea a dimostrare la persistente procedibilità del ricorso (peraltro infondato nel merito).
11. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto. La generica dizione “ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che DE Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ” non può evidentemente soddisfare tale esigenza e non consente di superare la maturazione del libero convincimento, fondato sulla base dei passaggi logici e argomentativi qui di seguito esposti, che nella fattispecie sia sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
12. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra dunque il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia deposito di atti, documenti o scritti difensivi della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, nella quale peraltro è stata già fornita una motivata risposta di giustizia con una valutazione di infondatezza del gravame;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente;
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. Né, come detto, può ritenersi sufficiente a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale in capo alla parte ricorrente la generica e del tutto immotivata dichiarazione depositata dal procuratore della parte (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che DE Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”), e ciò per le seguenti considerazioni.
13.1. Come condivisibilmente ribadito di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419), « L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente », atteso che « la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, peraltro, dalla previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c, che sanziona, con l’inammissibilità, il motivo di ricorso per cassazione, il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia nonché sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame. (Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2017, n. 11646) ».
13.2. Nel caso in esame si tratta di un interesse pretensivo al rinnovo del permesso di soggiorno per minore età con conversione per motivi di lavoro subordinato che, anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso e di annullamento dell’impugnato diniego, non potrebbe trovare in nessun caso un soddisfacimento diretto e immediato per effetto della pronuncia richiesta, essendo in ogni caso necessario un riesercizio motivato del potere discrezionale dell’Amministrazione, potere che dovrebbe necessariamente essere riesercitato sulla base di dati e accertamenti attuali, non potendo, per la specificità della materia, ipotizzarsi una sorta di attribuzione “ora per allora” del bene della vita perseguito, essendo tale pretesa in sé condizionata e subordinata alla sussistenza e alla permanenza di determinati requisiti soggettivi e presupposti oggettivi che l’Autorità dovrebbe necessariamente verificare al tempo attuale.
13.3. In ragione di quanto ora esposto, sarebbe stato onere della parte, al momento della dichiarazione di permanenza dell’interesse processuale, allegare o quanto meno indicare l’attuale sussistenza di quei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi - asseritamente posseduti alla data di presentazione del ricorso - indispensabili per il conseguimento del titolo di soggiorno richiesto. In ogni caso, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalla vigente disciplina di settore, lo straniero che abbia ancora interesse a conseguire un titolo valido di presenza sul territorio nazionale potrebbe e dovrebbe più appropriatamente, a questo punto, seguire la strada alternativa del riesame o della presentazione di nuove domande all’Amministrazione competente.
13.4. Come già evidenziato sopra, nel caso di specie la parte ricorrente nulla ha prodotto, né scritti difensivi, né documenti, limitandosi a depositare, senza alcuna motivazione, una generica dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione della causa, senza neppure dare conto dell’attuale condizione dello straniero, a distanza di oltre sei anni dalla scadenza del suo titolo di soggiorno (2 maggio 2019) e di circa quattro anni dal diniego di rinnovo impugnato (9 giugno 2021), senza indicare se egli sia ancora sul territorio nazionale e, se sì, in base a quale titolo di soggiorno, se abbia o non abbia ottenuto altri titoli idonei a legittimarne la permanenza sul territorio nazionale o se sia ormai ritornato all’estero. Inoltre, non risulta presentata alcuna domanda risarcitoria, né una riserva di proporla e non vi è nemmeno una domanda di decisione in chiave di soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
14. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Il ricorso si appalesa, peraltro, come detto, infondato anche nel merito, dovendosi confermare la delibazione negativa già espressa dal Tribunale in sede cautelare, essendo stato il giudizio di pericolosità sociale dello straniero adeguatamente basato dalla Questura, con ampia ed esaustiva motivazione, su addebiti gravi costituenti sicuri indici rivelatori di una notevole pericolosità sociale del soggetto (tra il 10 agosto 2019 e il 22 maggio 2020 è stato denunciato per furto aggravato, rissa, porto d'armi o oggetti atti ad offendere, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, tentato omicidio e lesioni personali; è stato inoltre destinatario di avviso orale in data 5 febbraio 2021, a nulla rilevando in contrario che non vi fossero a quella data sentenze penali di condanna, ben potendo rilevare le notizie di reato e i deferimenti all’A.G.), non ravvisandosi, dunque, alcun “automatismo ostativo” nel giudizio questorile e non venendo nella fattispecie in rilievo, contrariamente a quanto ipotizzato in ricorso, alcuna esigenza di tutela del nucleo familiare (nel provvedimento impugnato si dà espressamente atto che il ricorrente non ha alcun riferimento familiare sul territorio ), e risultando, infine, del tutto irrilevante, ai fini dell’inserimento socio-lavorativo dello straniero, la lettera di assunzione come apprendista cameriere in data 14 giugno 2021 proveniente dalla ditta -OMISSIS- - documento allegato n. 5 alla produzione di parte ricorrente - trattandosi di assunzione pressoché coeva al diniego impugnato.
16. In considerazione dell’esito di ritenuta improcedibilità del ricorso, stimasi equo e conforme a diritto non far gravare sulla parte ricorrente l’onere delle spese di giudizio di controparte, potendosi disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.